LA CORTE DEI CONTI a sezioni riunite Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il controllo successivo sulla gestione del bilancio e della gestione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 4 della sopra menzionata legge n. 20 del 1994, il quale dispone che la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese; Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli, con compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni ed esterni sulle pubbliche amministrazioni; Delibera il seguente regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli. Art. 1. Seminario permanente sui controlli 1. E' istituito presso la Corte dei conti, nell'ambito del segretario generale, il "seminario permanente sui controlli", con compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni ed esterni sulle pubbliche amministrazioni. 2. Il seminario organizza corsi, convegni, conferenze e occasioni di riflessione sulle problematiche dei controlli in Italia e all'estero, anche in collaborazione o con il concorso di amministrazioni parlamentari, universita' e istituzioni culturali, ministeri ed enti pubblici, regioni, enti locali, amministrazioni indipendenti ed altri organismi, italiani e stranieri, che operano nella materia dei controlli. Il seminario puo', a sua volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali amministrazioni, enti e organismi. 3. Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento del seminario sono a carico del bilancio della Corte dei conti, che vi provvede con i fondi provenienti dal bilancio dello Stato, con gli eventuali proventi dell'attivita' svolta e con gli altri fondi messi a disposizione dalle amministrazioni, enti ed organismi di cui al precedente comma 2. 4. Con atto di organizzazione del presidente della Corte sara' regolato l'ordinamento del seminario.