LA CORTE DEI CONTI
                          a sezioni riunite
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
  Visto il testo  unico delle leggi sulla Corte  dei conti, approvato
con  regio  decreto  12  luglio   1934,  n.  1214,  e  le  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 3,  commi 4 e 5,  della legge 14 gennaio  1994, n. 20,
che disciplina il controllo successivo  sulla gestione del bilancio e
della gestione delle amministrazioni pubbliche;
  Visto l'art.  4 della  sopra menzionata  legge n.  20 del  1994, il
quale  dispone che  la Corte  dei conti  delibera con  regolamento le
norme  concernenti l'organizzazione,  il funzionamento,  la struttura
dei bilanci e la gestione delle spese;
  Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per
l'organizzazione  di  un  seminario  permanente  sui  controlli,  con
compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni
ed esterni sulle pubbliche amministrazioni;
                              Delibera
  il  seguente  regolamento  per  l'organizzazione  di  un  seminario
permanente sui controlli.
                               Art. 1.
                  Seminario permanente sui controlli
  1.  E'  istituito  presso  la  Corte  dei  conti,  nell'ambito  del
segretario  generale, il  "seminario permanente  sui controlli",  con
compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni
ed esterni sulle pubbliche amministrazioni.
  2. Il  seminario organizza corsi, convegni,  conferenze e occasioni
di  riflessione  sulle  problematiche   dei  controlli  in  Italia  e
all'estero,   anche  in   collaborazione   o  con   il  concorso   di
amministrazioni  parlamentari, universita'  e istituzioni  culturali,
ministeri  ed enti  pubblici, regioni,  enti locali,  amministrazioni
indipendenti ed  altri organismi,  italiani e stranieri,  che operano
nella  materia  dei  controlli.  Il  seminario  puo',  a  sua  volta,
partecipare e  contribuire alle  iniziative di  tali amministrazioni,
enti e organismi.
  3. Le spese per l'organizzazione  ed il funzionamento del seminario
sono a carico del bilancio della Corte dei conti, che vi provvede con
i  fondi provenienti  dal  bilancio dello  Stato,  con gli  eventuali
proventi  dell'attivita'  svolta  e  con  gli  altri  fondi  messi  a
disposizione  dalle  amministrazioni, enti  ed  organismi  di cui  al
precedente comma 2.
  4.  Con atto  di organizzazione  del presidente  della Corte  sara'
regolato l'ordinamento del seminario.