Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  al  solo fine  di facilitare  la  lettura sia  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi, salvo  le  rubriche  degli  articoli  6  e  6-bis,
stampate con caratteri tondi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 12  luglio 1997  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
          Partecipazione italiana alla Forza multinazionale
                      di protezione in Albania
  1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della
pacifica convivenza  in Albania  e, in  particolare, di  garantire il
regolare  afflusso  degli  aiuti   umanitari  nonche'  le  necessarie
condizioni  di   sicurezza  per  le  missioni   delle  organizzazioni
internazionali, e' autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto
dal  10  aprile 1997  la  partecipazione  di un  contigente  militare
italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della
risoluzione n. 1101 in data 28  marzo 1997 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite e su richiesta delle autorita' albanesi.
  (( 2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre ))
(( 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere        ))
(( autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania,   ))
(( limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza     ))
(( multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il  ))
(( Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori  ))
(( di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi   ))
(( per lo Stato, ne' interferenze con la missione svolta dal       ))
(( contingente multinazionale e sotto la totale responsabilita'    ))
(( degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.        ))