Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 6 e 6-bis, stampate con caratteri tondi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania 1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonche' le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, e' autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorita' albanesi. (( 2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre )) (( 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere )) (( autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, )) (( limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza )) (( multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il )) (( Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori )) (( di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi )) (( per lo Stato, ne' interferenze con la missione svolta dal )) (( contingente multinazionale e sotto la totale responsabilita' )) (( degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio. ))