IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Visto l'art. 2 del decreto legge n. 254/1996, convertito dalla legge n. 365/1996 che ha sostituito il comma 2 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 prevedendo, in particolare, che "la gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58"; Vista la direttiva del 30 settembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia(UPI); Vista la lettera prot. n. 2422 del 9 aprile 1997, con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del Contratto collettivo quadro transitorio sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, che e' stato inviato unitamente ad una "Relazione illustrativa" dell'articolato, nella quale e' precisato - tra l'altro - che "gli eventuali oneri non sono imputabili alla fonte negoziale" e troverebbero, comunque, "copertura nella legge stessa che ha previsto la garanzia" (Legge 365/1996); Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Vista la lettera prot. n. 13917/97/7.515 dell'11 aprile 1997, con la quale e' stata chiesta l'"Intesa" della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa nel caso non intervenga risposta entro 5 giorni si riterra' acquisita l'Intesa"; Considerato che non e' intervenuta risposta alla predetta lettera dell'11 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con la citata direttiva del 30 settembre 1996 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1997,concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni" e ad "esercitare.... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano1) Funzione pubblica"; A NOME DEL GOVERNO Autorizza Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo quadro transitorio sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei Conti. Roma, 17 aprile 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 12