IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
    Visto l'art. 2 del decreto legge n.  254/1996,  convertito  dalla
legge  n.  365/1996  che  ha  sostituito  il comma 2 dell'art. 54 del
decreto legislativo n. 29/1993 prevedendo, in  particolare,  che  "la
gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di
utilizzo  e  distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali
tra le confederazioni e le  organizzazioni  sindacali  aventi  titolo
sulla  base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun
comparto  e  area  separata  di  contrattazione,  e'  demandata  alla
contrattazione  collettiva,  garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996
in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.    300,  e
successive  modificazioni.  Per  la  provincia autonoma di Bolzano si
terra'  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58";
    Vista  la  direttiva  del  30  settembre  1996 del Presidente del
Consiglio dei Ministri all'agenzia per  la  rappresentanza  negoziale
delle   pubbliche   amministrazioni  (ARAN),  previa  intesa  con  le
amministrazioni regionali espressa dalla  Conferenza  dei  presidenti
delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per
il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e  dopo
aver  acquisito  il  parere  dell'Associazione  nazionale  dei comuni
d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia(UPI);
    Vista la lettera prot. n. 2422 del 9 aprile 1997,  con  la  quale
l'ARAN,  in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.      29   e   successive
modificazioni    ed    integrazioni,    ha    trasmesso,    ai   fini
dell'"autorizzazione alla sottoscrizione",  il  testo  del  Contratto
collettivo   quadro  transitorio  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali  concordato  in  data  27
marzo  1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI;
    Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, che e'  stato
inviato  unitamente  ad una "Relazione illustrativa" dell'articolato,
nella quale e' precisato - tra l'altro - che "gli eventuali oneri non
sono imputabili  alla  fonte  negoziale"  e  troverebbero,  comunque,
"copertura  nella  legge  stessa  che ha previsto la garanzia" (Legge
365/1996);
    Visto  l'art.  51,  comma  1,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, - come modificato dal decreto  legislativo  10  novembre
1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Visto il citato art. 51, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
29/1993,  il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e  dagli
enti   regionali"   il  Governo,  ai  fini  dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione,  "provvede  previa  intesa  con  le   amministrazioni
regionali,  espressa  dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
    Vista la lettera prot. n. 13917/97/7.515 dell'11 aprile 1997, con
la quale e' stata chiesta l'"Intesa" della Conferenza dei  presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti  dalla
richiamata  normativa nel caso non intervenga risposta entro 5 giorni
si riterra' acquisita l'Intesa";
    Considerato che non e' intervenuta risposta alla predetta lettera
dell'11 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa
della Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;
    Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non risulta in
contrasto con la citata direttiva del 30 settembre 1996 impartita,  a
seguito  di  intesa  intervenuta  con  il  Ministro  del  tesoro, dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  all'ARAN,  previa   intesa
espressa  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dopo  avere  acquisito  il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  17  aprile  1997,concernente  l'"Autorizzazione   alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini, e'  stato  delegato  a  provvedere  alla  "attuazione  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed  integrazioni" e ad "esercitare.... ogni altra funzione attribuita
dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
relative a tutte le materie che riguardano1) Funzione pubblica";
                         A NOME DEL GOVERNO
                              Autorizza
    Ai  sensi  dell'art.  51,  comma  1,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione  dell'allegato  testo  del
contratto  collettivo  quadro transitorio sulle modalita' di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27
marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,
CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI.
    Ai  sensi  dell'art.  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e  integrazioni,  la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei Conti.
    Roma, 17 aprile 1997
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               Il Ministro per la funzione pubblica
                                            BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 12