LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il  decreto legislativo  30 giugno 1993,  n. 266,  recante il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.  421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1993,  con  il  quale  si e'  proceduto  alla  riclassificazione  dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537;
  Visto  il proprio  provvedimento 24  giugno 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  148 del 26 giugno 1996, con  il quale e' stata
prorogata al  30 giugno 1997  la possibilita' di  dispensazione delle
specialita' medicinali elencate  nella nota 37 da  parte di strutture
pubbliche  e di  farmacie aperte  al pubblico  in regime  di Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuto di  dover prorogare al  30 giugno 1998 la  possibilita' di
dispensazione in farmacia delle specialita' medicinali elencate nella
nota 37;
  Vista la deliberazione assunta  dalla Commissione unica del farmaco
nella seduta del 9 giugno 1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Fino al  30 giugno 1998,  le specialita' medicinali  elencate nella
nota  37 dell'allegato  al provvedimento  18 aprile  1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile  1994, n. 94, nonche' tutte le
altre  specialita' successivamente  classificate nella  fascia A  con
nota 37,  possono essere dispensate  in regime di  Servizio sanitario
nazionale, dalle farmacie aperte  al pubblico nonche' dalle strutture
pubbliche.