LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il proprio provvedimento 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 1997 la possibilita' di dispensazione delle specialita' medicinali elencate nella nota 37 da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico in regime di Servizio sanitario nazionale; Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1998 la possibilita' di dispensazione in farmacia delle specialita' medicinali elencate nella nota 37; Vista la deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 9 giugno 1997; Dispone: Art. 1. Fino al 30 giugno 1998, le specialita' medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1994, n. 94, nonche' tutte le altre specialita' successivamente classificate nella fascia A con nota 37, possono essere dispensate in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico nonche' dalle strutture pubbliche.