Con decreto ministeriale 30 maggio  1997 assunto di concerto con il
Ministro del tesoro, la misura dell'indennita' di trasferta spettante
ai dipendenti da imprese di  autotrasporto - anche se corrisposta con
carattere di  continuita' - esclusa dalla  retribuzione imponibile ai
fini del calcolo  dei contributi di previdenza  ed assistenza sociale
ai sensi  dell'art. 12  della legge  30 aprile 1969,  n. 153,  per il
periodo  1 gennaio  1997-31 dicembre  1997, e'  fissata in  L. 90.000
giornaliere elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero.