Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
               Alle regioni - Assessorati alla sanita'
                  Alle OO.SS. dei datori di lavoro
                     Alle OO.SS. dei lavoratori
                           e, per conoscenza:
                  Al Ministero dei lavori pubblici
                     Al Ministero della sanita'
                     Al Ministero dell'industria
                      Al Ministero dell'interno
     Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
                      Al Ministero della difesa
                     Al Ministero dei trasporti
  Si  fa  seguito  alla  circolare n.  41/97  per  fornire  ulteriori
chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996.
  Applicabilita' delle disposizioni transitorie dell'art. 19 ai
  cosiddetti direttori dei lavori.
  In linea di principio e' da  tener presente che, ai sensi dell'art.
1662 del  codice civile, i  direttori dei lavori svolgono,  per conto
dei committenti,  la funzione di verifica  dell'esecuzione dei lavori
in corso d'opera ai fini dell'applicazione da parte degli appaltatori
delle  clausole  contrattuali  e  delle regole  d'arte.  Poiche'  nei
contratti d'appalto viene concordato  espressamente anche il rispetto
da parte  delle ditte appaltatrici  delle norme di  sicurezza vigenti
nell'ordinamento  giuridico  oltre  che  delle  regole  dell'arte,  i
direttori  dei lavori  in grado  di  dimostrare di  aver svolto  tale
funzione,  per almeno  quattro anni,  alla  data del  24 marzo  1997,
usufruiscono della norma  transitoria di cui all'art.  19 del decreto
in oggetto e, quindi, possono  beneficiare della riduzione a sessanta
ore della durata del corso di formazione di cui all'art. 10, comma 2.
 Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento.
  Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), in fase di progettazione
esecutiva   dell'opera,  e   comunque   prima   della  richiesta   di
presentazione dell'offerta,  il coordinatore per la  progettazione ha
l'obbligo di redigere i piani di  sicurezza e di coordinamento di cui
all'art. 12  o il  piano generale  di sicurezza  di cui  all'art. 13.
Poiche' tale  obbligo individua  precisamente la  presentazione delle
offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza di
cui agli  articoli 12  e 13,  ne deriva che  tali piani  di sicurezza
devono essere trasmessi,  a cura del committente, a  tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
 Articoli 9 e 22.
  Gli  articoli  9 e  22  stabiliscono,  rispettivamente, obblighi  e
sanzioni a  carico dei  datori di lavoro  appaltatori. In  virtu' del
"principio   di   specialita'",   affermato  in   via   generale   in
giurisprudenza,  e  in  assenza  di una  precisa  previsione  di  non
delegabilita',  tali obblighi  e le  relative sanzioni  sono riferite
anche  ai  dirigenti,  qualora  siano  state  loro  delegate  precise
attribuzioni e competenze al riguardo.
 Articolo 3, comma 3, lettera a).
  La lettera a)  dell'art. 3, comma 3, individua uno  dei casi in cui
il  committente  e'  obbligato  a nominare  il  coordinatore  per  la
progettazione; in particolare individua il  caso "dei cantieri in cui
e' prevista la  presenza di piu' imprese, anche  non contemporanea se
l'entita' presunta del cantiere e' superiore a 100 uomini/giorni".
  Al   riguardo,   va  precisato   che   la   locuzione  "anche   non
contemporanea" e' un  inciso che si riferisce alla  "presenza di piu'
imprese" e,  non un ulteriore  fattispecie che si  aggiungerebbe alla
"presenza di piu' imprese" a prescindere dai 100 uomini/giorni.
  Tale ultima  ipotesi e'  stata prospettata  come possibile  a causa
della mancanza di una virgola dopo la parola "contemporanea".
  Al contrario, l'interpretazione diramata con la presente circolare,
secondo cui  la locuzione  "anche non  contemporanea" e'  un semplice
inciso di specificazione  riferito alla presenza di  piu' imprese, e'
suffragata  anche  dalla  considerazione  che  ciascuna  lettera  del
richiamato comma 3 contempla un'unica ipotesi.
 Art. 11, comma 1, lettera a).
  L'ipotesi di cui all'art. 11,  comma 1, lettera a), si caratterizza
e  si differenzia  dall'ipotesi  della lettera  b)  per la  modalita'
operativa del cantiere la quale  prevede la presenza contemporanea di
piu' di venti  lavoratori per tutti i trenta  giorni lavorativi; cio'
in quanto  la "e"  congiunge e  non disgiunge  le due  fattispecie di
trenta giorni lavorativi  e di venti lavoratori.  Infatti nella altra
ipotesi di cantieri  la cui entita' presunta e'  di 500 uomini/giorni
non  e' previsto  un numero  minimo di  lavoratori contemporaneamente
presenti nel cantiere stesso.
  Si  fa  seguito  alla  circolare n.  28/97  per  fornire  ulteriori
chiarimenti  interpretativi del  decreto legislativo  n. 626/1994,  e
successive modifiche.
 Movimentazione manuale dei carichi - art. 48, comma 2
  e allegato VI.
  L'art. 48, comma 2, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di
adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio
derivante  dalla movimentazione  manuale dei  carichi, tenendo  conto
degli elementi forniti dall'allegato VI.
  Tale  allegato   prevede,  in  particolare,   i  casi  in   cui  la
movimentazione  manuale puo'  comportare  i rischi,  tra l'altro,  di
lesioni dorsolombari.
  Tra questi  casi e'  previsto quello  dei carichi  "troppo pesanti"
esplicitati con l'indicazione numerica di  30 kg. Appare evidente che
tale riferimento  non introduce un divieto  di movimentazione manuale
dei carichi  superiori a 30  kg, bensi', semplicemente, una  soglia a
partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure
organizzative  o  mezzi adeguati  per  ridurre  i rischi  di  lesione
dorsolombare  e  deve  sottoporre   i  lavoratori  alla  sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 16.
 Registro infortuni.
  Con circolare n.  28/97 e' stato chiarito che  anche dopo l'entrata
in vigore del decreto legislativo n. 626/1994 la circolare n. 537 del
3 febbraio 1959  conserva validita' in riferimento  alle modalita' di
tenuta  del registro  infortuni.  Pertanto rimane  valido, come  gia'
affermato in  detta circolare, che  "nel caso particolare  di imprese
che inviano  lavoratori fuori  provincia per  un limitato  periodo di
tempo,   quali,  ad   esempio,   le  imprese   che  provvedono   alla
installazione  di  impianti  o  le imprese  stradali,  i  cui  lavori
comprendono territori  di piu' province  limitrofe ed altri  casi del
genere,  il registro  potra'  essere tenuto  nella sede  dell'azienda
ancorche' questa  sia ubicata  fuori della  provincia nella  quale si
svolge il temporaneo esplicamento dei lavori".
 Servizio di prevenzione e protezioneindividuazione del
  responsabile - art. 8.
  In  merito  all'individuazione  del responsabile  del  servizio  di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, in particolare per quanto
attiene alle  fattispecie previste dal comma  5 dell'articolo stesso,
si precisa quanto segue.
  Nelle ipotesi  di piu'  unita' produttive,  tutte afferenti  ad una
unica azienda centrale, il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione puo' essere individuato,  per dette unita' produttive, nel
responsabile del  servizio di  prevenzione e  protezione dell'azienda
centrale.
  A maggior ragione, tale  principio trova attuazione nell'ipotesi di
distaccamenti territoriali afferenti ad un'unica azienda.
                                           p. Il Ministro: Gasparrini