IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'I.S.P.E.S.L., per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1993 che modifica l'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991; Ritenuto opportuno modificare la formulazione adottata all'ultima voce dell'allegato 1 al decreto ministeriale 19 luglio 1993 per escludere l'applicazione delle tariffe ivi previste quando si tratti di prestazioni rese su navi e natanti di ogni specie, ormeggiati a banchine classificate in circuito; Decreta: Art. 1. 1. All'ultima voce dell'allegato 1 al decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993, le parole: " b) fuori il circuito doganale individuato con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: " b) fuori del circuito doganale individuato con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono considerate fuori circuito doganale le navi e i natanti di ogni specie ormeggiati a banchine classificate in circuito". 2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 259