Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, e' stata disposta ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978 e dell'art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili, adibiti prevalentemente a servizi sanitari di proprieta' delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Campobasso. Il trasferimento dei suddetti beni verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'immobile ubicato nel comune di Isernia adibito a compiti diversi da quelli sanitari di proprieta' della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti e' attribuito all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzato. Sono assegnati al patrimonio delle suddette aziende sanitarie locali ed ospedaliere individuate dal succitato provvedimento regionale i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati in immobili di proprieta' di terzi in locazione dalle casse mutue provinciali di Campobasso ed Isernia. Sono invece trasferiti al predetto Ispettorato generale enti disciolti i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo, allocati nell'immobile di proprieta' della cassa mutua provinciale di malattia di Isernia. Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.