Con decreto 10  marzo 1997 del Ministro del tesoro  di concerto con
il Ministro del  lavoro e della previdenza sociale e  con il Ministro
delle finanze, d'intesa  con la regione Molise, e'  stata disposta ai
sensi del  primo comma dell'art.  65 della  legge 23 dicembre  1978 e
dell'art. 5  del decretolegislativo  30 dicembre  1992, n.  502, come
modificato  dal   decreto  legislativo  7  dicembre   1993,  n.  517,
l'assegnazione  al  patrimonio  delle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere,  individuate con  il provvedimento  regionale, dei  beni
immobili, adibiti  prevalentemente a  servizi sanitari  di proprieta'
delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori
diretti della provincia di Campobasso.
  Il   trasferimento  dei   suddetti  beni   verra'  effettuato   con
provvedimento regionale, in applicazione del  comma 2 del citato art.
5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  L'immobile ubicato nel comune di  Isernia adibito a compiti diversi
da quelli  sanitari di  proprieta' della  Cassa mutua  provinciale di
malattia  per i  coltivatori  diretti  e' attribuito  all'Ispettorato
generale per gli  affari e per la gestione del  patrimonio degli enti
disciolti  presso il  Ministero  del tesoro  - di  cui  alla legge  4
dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzato.
  Sono  assegnati  al  patrimonio delle  suddette  aziende  sanitarie
locali  ed   ospedaliere  individuate  dal   succitato  provvedimento
regionale  i  beni mobili,  le  attrezzature  ed  i beni  di  consumo
allocati in immobili di proprieta'  di terzi in locazione dalle casse
mutue provinciali di Campobasso ed Isernia.
  Sono  invece  trasferiti  al  predetto  Ispettorato  generale  enti
disciolti  i beni  mobili,  le  attrezzature ed  i  beni di  consumo,
allocati nell'immobile di proprieta' della cassa mutua provinciale di
malattia di Isernia.
  Alle operazioni  di trasferimento provvede il  predetto Ispettorato
generale.