Con decreto 10 marzo 1997 del  Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro del  lavoro e della previdenza sociale e  con il Ministro
delle finanze d'intesa  con la regione Molise, e'  stata disposta, ai
sensi del primo  comma dell'art. 65 della legge 23  dicembre 1978, n.
833  e  del  decretolegislativo  30   dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato   dal  decretolegislativo   7  dicembre   1993,  n.   517,
l'assegnazione  al  patrimonio  delle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere,  individuate con  il provvedimento  regionale, dei  beni
mobili, delle  attrezzature e dei  beni di consumo adibiti  a compiti
sanitari, ubicati  negli immobili di  proprieta' di terzi  assunti in
locazione o  in uso dalle casse  mutue di malattia per  gli esercenti
attivita' commerciali delle provincie di Campobasso ed Isernia.
  Il   trasferimento  dei   suddetti  beni   verra'  effettuato   con
provvedimento regionale, in applicazione del  comma 2 del citato art.
5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Sono attribuiti  all'Ispettorato generale per  gli affari e  per la
gestione del patrimonio degli enti  disciolti presso il Ministero del
tesoro  - di  cui alla  legge  4 dicembre  1956, n.  1404 per  essere
realizzati, i  rimanenti beni  mobili, adibiti  a compiti  diversi da
quelli sanitari ubicati negli immobili di proprieta' di terzi assunti
in locazione o in uso dalle predette casse mutue.
  Alle operazioni  di trasferimento provvede il  predetto Ispettorato
generale.