Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze d'intesa con la regione Molise, e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decretolegislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari, ubicati negli immobili di proprieta' di terzi assunti in locazione o in uso dalle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali delle provincie di Campobasso ed Isernia. Il trasferimento dei suddetti beni verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 per essere realizzati, i rimanenti beni mobili, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari ubicati negli immobili di proprieta' di terzi assunti in locazione o in uso dalle predette casse mutue. Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.