Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decretolegislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazione di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), allocati negli immobili assunti in locazione o in uso dal succitato ente. Il trasferimento dei suddetti beni verra' effettuato con provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzati, i rimanenti beni mobili, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari di proprieta' della medesima gestione assistenziale. Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.