Con decreto 10 marzo 1997 del  Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro del  lavoro e della previdenza sociale e  con il Ministro
delle finanze, d'intesa con la  regione Molise, e' stata disposta, ai
sensi del primo  comma dell'art. 65 della legge 23  dicembre 1978, n.
833 e  dell'art. 5 del  decretolegislativo 30 dicembre 1992,  n. 502,
come  modificato  dal decretolegislativo  7  dicembre  1993, n.  517,
l'assegnazione  al  patrimonio  delle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere,  individuate con  il provvedimento  regionale, dei  beni
mobili, delle  attrezzature e dei  beni di consumo adibiti  a compiti
sanitari  allocati  negli  immobili  di terzi  assunti  in  locazione
dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.).
  Il   trasferimento  dei   suddetti  beni   verra'  effettuato   con
provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art. 5
del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502.