IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu'  del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad  effettuare   operazioni  di   indebitamento,  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si
e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e'
determinata ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il
foro competente  e la legge applicabile  nelle controversie derivanti
dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il comma  4 dell'art. 3, con il quale  si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 6
giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;
  Visto il  decreto-legge 19 settembre  1986, n. 556,  convertito con
modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche
al regime delle  esenzioni dalle imposte sul  reddito degli interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il  decreto-legge 9  settembre 1992,  n. 372,  convertito con
modificazioni nella legge  5 novembre 1992, n.  429, concernente, fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Visto  il trattato  istitutivo della  Comunita' economica  europea,
ratificato  con  legge  14  ottobre   1957,  n.  1203,  come  risulta
modificato dal  trattato sull'Unione europea, ratificato  con legge 3
novembre 1992, n. 454;
  Visto  il regolamento  del  Consiglio della  comunita' europea,  n.
3320/94  del 22  dicembre 1994,  con il  quale e'  stata definita  la
composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;
  Visto in  particolare l'art. 109  G del suddetto trattato  il quale
stabilisce  che la  composizione valutaria  del paniere  dell'ECU non
sara'  modificata,  e   che  dall'avvio  della  terza   fase  per  la
realizzazione dell'Unione  economica e  monetaria il  valore dell'ECU
sara'  fissato   irrevocabilmente  conformemente   alle  disposizioni
dell'art. 109 L, paragrafo 4;
  Visto l'art. 109 J paragrafo 4  del trattato suddetto, che fissa la
data di avvio della terza fase;
  Visto altresi'  l'art. 109 L  paragrafo 4 del medesimo  trattato il
quale prevede che alla data di  inizio della terza fase il Consiglio,
deliberando all'unanimita' degli Stati  membri senza deroga, adotta i
tassi   di   conversione  ai   quali   le   rispettive  monete   sono
irrevocabilmente  vincolate e  il tasso  irrevocabilmente fissato  al
quale  l'ECU viene  a sostituirsi  a  queste valute,  e quindi  sara'
valuta a pieno diritto;
  Viste le conclusioni del Consiglio  europeo tenutosi a Madrid il 15
e 16  dicembre 1995 che  hanno fissato la denominazione  della moneta
unica in EURO ed  il rapporto di conversione di uno a  uno tra ECU ed
EURO, da recepirsi con apposito regolamento;
  Ritenuta  l'opportunita' di  procedere  all'emissione, sui  mercati
internazionali, di un prestito  obbligazionario denominato in franchi
francesi, per l'ammontare di 5.000 milioni di franchi francesi, della
durata di dieci anni, a tasso fisso;
  Vista la proposta della Direzione  generale del tesoro del 5 giugno
1997;
  Considerato che l'offerta  della CDC Marches e della  JP Morgan, in
qualita' di  banche coordinatrici  del consorzio di  collocamento, e'
risultata la piu'  conveniente per il Tesoro in  termini di riduzione
dei  costi derivanti  dall'accensione  e gestione  di tale  prestito,
nonche' in  funzione dell'elevata  conoscenza del mercato  del franco
francese;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119, e  successive  modificazioni, e'  disposta un'emissione  sui
mercati  internazionali  di titoli  del  Tesoro,  alle condizioni  di
seguito descritte:
   importo: 5.000 milioni di franchi francesi;
   durata: 10 anni;
   prezzo: 101,594%;
  tasso  di  interesse  annuo: 5,875%,  pagabile  posticipatamente  a
partire dal 2 luglio 1998;
  commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2%;
   decorrenza: 2 luglio 1997;
   scadenza: 2 luglio 2007;
   netto ricavo: 4.979.700.000 franchi francesi.