IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione ed approvazione del "Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in particolare l'art. 2, comma 4, lettera a), che trasferisce al Ministero le funzioni in materia di pesca marittima gia' di competenza del Ministero della marina mercantile; Visto il Trattato che istituisce la Comunita economica europea; Visto il regolamento CEE n. 2052 / 1988 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali; Visto il regolamento CEE n. 3094 / 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, modificato dal regolamento CEE n. 345 / 1992 che vieta lutilizzo di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km; Visto il regolamento CEE n. 2080 / 1993, recante disposizioni di applicazione del citato regolamento CEE n. 2052 / 1988; Visto il regolamento CE n. 3699 / 1993, come modificato da ultimo dal regolamento CE n. 25 / 1997, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Vista la risoluzione delle Nazioni unite n. 46 / 215 del 10 febbraio 1992 concernente la limitazione della pesca con grandi reti pelagiche derivanti; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, concernente l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivanti; Viste le decisioni della Commissione delle comunita europee C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760 / 6 del 22 dicembre 1994 di approvazione dei programmi SFOP per le regioni obiettivo 1 e 5a; Vista la proposta di decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 5742 / 1997 del 28 febbraio 1997 relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attivita' di pesca praticate dai pescatori italiani; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli affi normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183 / 1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996 relativo al divieto di attracco nei porti della Sardegna alle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivanti, iscritte in compartimenti marittimi nazionali diversi da quelli della Sardegna; Vista la legge regionale della Sardegna 13 maggio 1988, n. 10, che vieta l'esercizio della pesca con reti da posta derivanti nelle acque del mare territoriale circondanti la regione stessa; Vista la circolare n. 60707 del 16 aprile 1996 del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali concernente misure di controllo sull'attivita' di pesca con reti da posta derivanti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996; Vista la circolare del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali n. 60617 del 13 marzo 1997 relativa all'attivita' di vigilanza della pesca con navi dotate di reti da posta derivanti; Tenuto conto della necessita' di assicurare la conformita' dei comportamenti dei pescatori nazionali alle regole sull'attivita' di pesca, anche al fine di evitare l'applicazione al nostro Paese di misure sanzionatorie da parte dell'Unione europea o di altri Paesi; Considerata, in particolare, la necessita' di assicurare l'adeguamento dell'attivita' delle imbarcazioni che attualmente praticano la pesca al pesce spada alle norme internazionali e comunitarie che prevedono per l'attrezzo "rete da posta derivante" una lunghezza massima di 2,5 km; Tenuto conto che detta lunghezza massima non appare compatibile con una economica gestione dell'impresa peschereccia e che il limite determina comunque una significativa perdita di reddito per gli operatori del settore; Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, di approvazione del V piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997 - 1999; Visto il documento denominato "Piano per la razionalizzazione e riconversione delle spadare" trasmesso dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali con nota n. 601410 del 25 luglio 1996; Considerato che la flotta interessata dalle misure di contenimento della lunghezza delle reti risulta prevalentemente localizzata in aree dell'obiettivo 1 dei fondi strutturali; Ritenuto che la criticita' della situazione occupazionale in dette aree consiglia di limitare interventi suscettibili di produrre perdite di posti di lavoro; Condivisa l'esigenza di prevedere forme di sostegno finalizzate a favorire la riconvesione verso forme di pesca consentite o verso altre attivita' ovvero, in misura limitata, a consentire il ritiro dell'attivita'; Ritenuto di apportare al sopracitato "Piano per la razionalizzazione e riconversione delle spadare" alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate a limitarne e meglio definirne il costo complessivo, a contenerne i potenziali effetti negativi sull'occupazione e sul reddito, nonche' ad assicurare una maggiore aderenza delle misure al pregiudizio economico subito dagli operatori; Udita la proposta del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali; Delibera: E' approvato il "Piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare", di cui alle premesse, per il periodo 1997 - 99, per un costo massimo complessivo non superiore a 400 miliardi di lire, riferito all'insieme delle azioni in esso previste, con le prescrizioni di seguito riportate e con le modifiche risultanti dalla proposta di decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 5742 / 1997 del 28 febbraio 1997 relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attivita' da pesca praticate di pescatori italiani; all'onere previsto per il Piano si provvedera', per la parte comunitaria a valere sui fondi SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) nei limiti delle risorse finanziarie gia assegnate all'Italia nella programmazione 1994 - 99 e per la parte nazionale a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183 / 1987, tenendo conto delle risorse gia' assegnate al settore pesca e da riprogrammare, nonche' in relazione alle disponibilita' finanziarie del fondo stesso; l'ammontare relativo al fondo SFOP utilizzato per la realizzazione della misura "spadare" potra', nei limiti complessivi sopra indicati, essere reintegrato attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dalla riprogrammazione di altri programmi operativi o dall'indicizzazione; al fine dell'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali formulera' le necessarie proposte di rimodulazione dei piani finanziari di cui alle citate decisioni C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760 / 6 del 22 dicembre 1994; in particolare, la misura "razionalizzazione e riconversione delle spadare", sara' gestita come nuova misura nell'ambito dei programmi stessi che verranno corrispondentemente modificati; alla misura "ritiro definitivo" potranno essere ammesse domande fino a concorrenza di un tonnellaggio complessivo non superiore al 30% della flotta munita di licenza all'uso delle reti da posta derivanti in esercizio alla data del 22 luglio 1996; il tonnellaggio ammissibile a ritiro definitivo sara' riservato per l'85% ad imbarcazioni oltre le 20 tsl e per il 15% ad imbarcazioni entro le 20 tsl. All'interno di ciascuna delle due categorie verranno accolte preferenzialmente le domande relative ad imbarcazioni con maggiore anzianita'; ai fini del ritiro definitivo potranno essere prese in considerazione le istanze di fermo definitivo per demolizione, gia' presentate successivamente al 25 luglio 1996, ed alle quali sia seguita l'effettiva interruzione dell'attivita'; non potranno comunque essere ammesse a demolizione imbarcazioni di eta' inferiore a 10 anni; l'entita' del premio di demolizione terra' conto di eventuali contributi ricevuti per l'ammodernamento dell'imbarcazione; le imbarcazioni per le quali verra' corrisposto il premio demolizione potranno, in alternativa alla demolizione, essere cedute a pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici che ne facciano richiesta ovvero ad organizzazioni senza fine di lucro secondo modalita' e criteri definiti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; l'indennita' di buonuscita a favore degli equipaggi delle imbarcazioni ammesse a ritiro definitivo verra' corrisposta nella misura crescente di 10.000 ECU per anno di anzianita' di imbarco fino ad un massimo di 50.000 ECU. Per gli addetti cui manchino meno di 5 anni al raggiungimento dell'eta' di pensionamento di vecchiaia, l'ammontare massimo non potra' comunque superare i 10.000 ECU per anno di vita attiva residua; l'importo della buonuscita come sopra determinata verra' dimezzata in caso di; eventuale ammissione del lavoratore al prepensionamento; gli addetti delle imbarcazioni ammesse a ritiro definitivo potranno optare fra l'aiuto di cui al punto precedente, con interruzione di ogni attivita' economica, ed il premio di riconversione di cui al punto successivo, compatibile con lo svolgimento di altre attivita'; il premio di riconversione a favore degli equipaggi delle inibarcazioni ammesse a riconversione verso un'altra attivita' di pesca o verso un altro settore verra' corrisposto nella misura crescente di 4.000 ECU per anno di anzianita' di imbarco fino ad un massimo di 20.000 ECU. Per gli addetti cui manchino meno di 5 anni al raggiungimento dell'eta' di pensionamento di vecchiaia, l'ammontare massimo non potra' comunque superare i 4.000 ECU per anno di vita attiva residua; potranno essere ammesse alla ipotesi di riconversione, con priorita' verso altra attivita' di pesca, le domande non ammesse al ritiro definitivo; il Piano s'intende comunque modificato nelle parti necessarie ad assicurarne la conformita' alla normativa comunitaria; l'attuazione del Piano sara' assicurata nei limiti della effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie e subordinatamente alla definitiva approvazione delle misure specifiche di cui alla proposta di decisione del Consiglio citata in premessa; il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali informera' il CIPE sull'attuazione del Piano, nell'amibito della relazione annuale sul Piano triennale della pesca; Raccomanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: di favorire, anche promuovendo le opportune semplificazioni procedurali, il contenimento dei tempi dell'istruttoria delle domande al fine di dare in tempi brevi certezze agli operatori, e di ridurre gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del Piano; di promuovere, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento, un programma di controllo sulla regolarita' delle attivita' di pesca sia in acque nazionali che internazionali, individuando le piu' idonee ed efficaci forme di sorveglianza. Roma, 23 aprile 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 17 giugno 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218