Agli        enti    previdenziali
                                  pubblici    di  cui    al   decreto
                                  legislativo numero 104/1996
  Si trascrive qui di seguito la circolare esaminata ed approvata dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile 1997:
  "Il decreto  legislativo 16  febbraio 1996,  n. 104,  di attuazione
della delega  conferita dall'art. 3,  comma 27, della legge  8 agosto
1995, n.  335, in materia  di dismissioni del  patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali  pubblici e di investimenti  degli stessi in
campo immobiliare, all'art.  15, comma 2, detta norme  sui criteri di
assegnazione in locazione delle unita' immobiliari ad uso abitativo e
di   determinazione  dei   canoni  da   parte  degli   enti  pubblici
previdenziali.
  In  particolare la  norma demanda  al Ministro  del lavoro  e della
previdenza sociale,  con apposita circolare, da  sottoporre all'esame
ed all'approvazione del Consiglio dei Ministri, di:
  definire  la  specificazione  dei  criteri  di  assegnazione  degli
alloggi,  che  tengano  conto  degli elementi  indicati  nella  norma
stessa;
  fornire criteri  generali per  la individuazione degli  immobili di
pregio;
  definire le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei conduttori alla  individuazione degli immobili di
pregio e alla definizione dei relativi canoni;
  determinare,  per la  restante  parte del  patrimonio, criteri  per
l'applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni dalla legge  8 agosto 1992, n. 359, che
reca disposizioni sui patti in deroga.
  La definizione dei criteri di  assegnazione e di determinazione dei
canoni da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
finalizzata,  alla luce  dei principi  che ispirano  il nuovo  quadro
legislativo prefigurato dalla delega contenuta nella legge di riforma
del sistema  pensionistico, ad  orientare la gestione  del patrimonio
degli enti previdenziali pubblici verso l'obiettivo di migliorarne le
redditivita' nel  ripetto di  criteri di trasparenza,  economicita' e
congruita' di  valutazione economica e  in coerenza con  le finalita'
istituzionali  degli  enti stessi  e  del  complesso degli  interessi
pubblici che rilevano in materia.
  I  criteri  che vengono  dettati  sono  volti, conseguentemente,  a
rispondere  all'esigenza  di  assicurare  comportamenti  uniformi  di
codesti  enti nella  fase di  transizione verso  il nuovo  sistema di
gestione,  nella prospettiva  dell'adozione di  un innovativo  e piu'
economico modo di utilizzo delle proprie risorse immobiliari.
  Dette   disposizioni,   pertanto,    intendono,   da   una   parte,
salvaguardare  le situazioni  richiamate espressamente  dall'art. 15,
comma  1, del  decreto legislativo  n.  104 del  1996 e,  dall'altra,
favorire il processo di valorizzazione del patrimonio di codesti enti
ai fini delle valutazioni e  degli indirizzi sulla destinazione degli
immobili  stessi nei  programmi di  cessione da  realizzare ai  sensi
dell'art. 2 del decreto medesimo.
  L'art. 1 del decreto legislativo n. 104 / 1996 individua i soggetti
ai  quali  si  applica  la  normativa contenuta  nel  decreto  ed  in
particolare gli enti previdenziali di  natura pubblica elencati al n.
1 della tabella allegata alla legge 20  marzo 1975, n. 70 e quelli di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
  In  relazione  all'evoluzione  normativa  risultano,  pertanto,  al
momento attuale,  interessati dalle presenti disposizioni  i seguenti
enti: INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA, INPDAI, ENPALS, IPOST, ENPAF ed il
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
  Per  le considerazioni  che  precedono si  dettano  di seguito,  in
attuazione  delle  disposizioni  di   cui  all'art.  15  del  decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, i criteri ai quali codesti enti
dovranno ispirare il proprio comportamento adottando ovvero adeguando
i  rispettivi  regolamenti  interni  in  materia,  anche  avvalendosi
dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
di cui all'art. 10 dello  stesso decreto, con particolare riferimento
al compito previsto al comma 1, lettera b).
  Per  assicurare comportamenti  omogenei degli  enti, in  attuazione
anche delle disposizioni di cui al  comma 4, dell'art. 15 del decreto
legislativo n.  104 del  1996 gli enti  stessi provvederanno  a darsi
procedure  unificate  e  meccanismi e  strumenti  unitari,  potendosi
avvalere del Centro unitario di servizi di cui all'art. 2 del decreto
medesimo.
  1.Criteri di assegnazione in  locazione delle unita' immobiliari ad
uso residenziale.
1.1. Informazione pubblica sulle disponibilita'.
  L'art. 15,  comma 1,  del decreto legislativo  impone agli  enti di
garantire  un'adeguata  informazione  pubblica  sulle  disponibilita'
delle  unita' abitative  da  locare, indicando  in particolare  forme
obbligatorie ed  unificate di  pubblicazione, anche  se diversificate
per gli immobili di pregio e per quelli non di pregio.
  Le  procedure  di  assegnazione  in locazione  degli  alloggi  che,
relativamente al complesso del  patrimonio immobiliare degli enti, si
sono  resi disponibili,  dovranno,  pertanto,  prevedere, oltre  alla
normale informazione resa in  appositi spazi accessibili al pubblico,
nelle   sedi   degli   enti,   la   periodica   pubblicazione   delle
disponibilita' sul foglio annunci  legali della provincia e sull'albo
pretorio  dei comuni,  con indicazione  dei termini  di presentazione
delle  domande  da parte  dei  soggetti  interessati  e le  forme  di
assegnazione, definite con riferimento ai punti successivi.
  Per ottimizzare  l'uso del patrimonio  abitativo gli enti,  al loro
interno e  fra di loro, dovranno  operare per favorire i  processi di
mobilita' fra i loro inquilini.
  1.2. Condizioni generali per le  nuove assegnazioni di immobili non
di pregio.
  Possono  chiedere l'assegnazione  in  locazione di  un alloggio  di
proprieta' di un  ente previdenziale pubblico tutti  coloro che hanno
la  residenza o  risiedono,  per documentati  motivi  di lavoro,  nel
territorio  del  comune  dove  e' situato  l'alloggio  o  nei  comuni
limitrofi e posseggono  un reddito adeguato ad  assicurare la propria
solvibilita'  per il  pagamento  del canone  relativo  e degli  oneri
accessori.
  Ricorrendo situazioni di squilibrio tra disponibilita' e numero dei
potenziali    conduttori,    costituiscono   condizioni    preclusive
all'assegnazione di alloggi non di  pregio in locazione di proprieta'
degli enti pubblici previdenziali le situazioni seguenti:
  essere assegnatari  di altro alloggio adeguato  al nucleo familiare
di  proprieta'  di  ente  previdenziale  o  comunque  di  altro  ente
pubblico, salvo restituzione dell'alloggio gia' assegnato;
  avere  la libera  disponibilita'  di altro  alloggio adeguato  alle
esigenze del nucleo familiare nel comune in cui si trova l'abitazione
di cui si chiede l'assegnazione o in comune limitrofo;
  La  composizione del  nucleo familiare  e' quella  risultante dalla
certificazione anagrafica attestante lo stato di famiglia.
  Il reddito  relativo del nucleo  familiare e' calcolato  come somma
dei  redditi  di  tutti  i   componenti  il  nucleo  stesso  e  viene
documentato dall'interessato  all'assegnazione dell'alloggio  in sede
di domanda.
  Gli     elenchi     degli    assegnatari     saranno     comunicati
all'amministrazione  finanziaria nei  termini  indicati dall'art.  3,
comma  5, della  legge 8  agosto 1995,  n. 335,  per la  verifica dei
redditi dichiarati.
  1.3. Riserve a favore degli sfrattati e delle forze del l'ordine.
  Nell'assegnazione  degli alloggi  che via  via verranno  offerti in
locazione  dovranno essere  rispettate,  in fase  di avanzamento,  le
riserve previste nel presente punto 1.3.
  Nel quadro di  generale trasparenza, gli enti sono  chiamati a dare
seguito alle  disposizioni legislative  che vincolano a  segnalare ai
comuni  la disponibilita'  delle unita'  immobiliari, in  vista delle
assegnazioni  in  via   prioritaria  di  una  quota   del  50%  della
disponibilita' complessiva  rilevata a  livello nazionale  secondo le
norme previste nell'art. 17 del  decreto-legge 23 gennaio 1952, n. 9,
convertito, con  modificazioni, nella legge  25 marzo 1982, n.  94, e
successive modificazioni ed  integrazioni. Nell'assegnazione gli enti
dovranno  tener  conto  dei  criteri  di  preferenza  adottati  nella
definizione delle graduatorie da  parte delle amministrazioni locali;
a parita' di condizioni varra' il criterio di priorita' della data di
esecuzione del provvedimento di sfratto.
  Su  richiesta dei  relativi  comandi territoriali  per esigenze  di
mobilita',  gli  enti  sono  tenuti   a  mettere  a  disposizione  di
carabinieri,  forze di  polizia e  guardie  di finanza  una quota  di
alloggi resisi disponibili in misura non superiore al 15%.
  Restano ferme eventuali altre riserve legislativamente previste.
  1.4. Principi generali di priorita' per gli alloggi non di pregio.
  Gli  enti  dovranno  prevedere  in materia  di  assegnazione  degli
alloggi  non  di  pregio  l'elaborazione di  elenchi  con  meccanismi
unitari ed uniformi, sulla base dei seguenti criteri esposti in forma
decrescente di importanza:
  nucleo familiare con reddito annuo  netto, calcolato ai fini IRPEF,
inferiore  agli 80  milioni per  un  nucleo di  due componenti.  Tale
valore  e'  aumentato   di  lire  10  milioni   per  ogni  componente
aggiuntivo;
  lavoratori  posti   in  mobilita'   per  ragioni  di   servizio  da
amministrazioni pubbliche e  da datori di lavoro privati,  in caso di
rilevanza  collettiva comunicata  all'Osservatorio ed  alla Direzione
generale  della previdenza  e  assistenza sociale  del Ministero  del
lavoro  e della  previdenza sociale,  riconosciuta e  certificata dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto;
  nuclei familiari nei quali siano presenti portatori di handicap;
   famiglie monoparentali;
  nuclei familiari composti da soggetti ultrasessantacinquenni;
  nuclei familiari  in condizioni reddituali meno  favorevoli, sempre
ferma restando la valutazione  della solvibilita' dell'inquilino e la
sufficienza del reddito stesso al costo della locazione;
   giovani coppie.
  Gli enti dovranno, come gia' previsto al punto 1.1., assicurare, in
via prioritaria,  e in rapporto  alle disponibilita', in  relazione a
particolari  esigenze   reddituali  o  di  carattere   abitativo,  la
possibilita' della  sostituzione dell'alloggio locato con  altro piu'
rispondente.
  L'accertamento delle condizioni per  l'assegnazione in locazione di
unita' abitative di proprieta' degli enti previdenziali pubblici deve
risultare    da    documentazione   obiettiva,    anche    attraverso
autocertificazioni,  da  comprovare successivamente,  comunque  prima
dell'assegnazione.
  Al  fine di  favorire  la trasparenza  dei  criteri adottati  nelle
assegnazioni  effettuate, alle  stesse  dovra'  essere data  adeguata
pubblicita' e dovra' essere assicurata sufficiente informativa, circa
le avvenute assegnazioni, salvo ostino misure di sicurezza.
2.Criteri per l'individuazione degli immobili di pregio.
  L'art.15, comma 2, del decreto legislativo n.104 / 1996 dispone che
siano definiti,  anche a seguito di  indicazioni dell'Osservatorio di
cui  all'art.   10  del   decreto  medesimo,  criteri   generali  per
l'individuazione degli immobili  di pregio, che, alla  luce dei nuovi
obiettivi  di   valorizzazione,  dovranno  assicurare  per   la  loro
superiore qualita' la migliore redditivita' del patrimonio degli enti
previdenziali pubblici.
  In tale prospettiva l'individuazione  degli immobili di pregio, con
il  confronto dele  organizzazioni dell'inquilinato,  non potra'  che
avvenire  sulla  base di  criteri  oggettivi,  riscontrabili in  modo
agevole  ed univoco  con  riguardo  alle caratteristiche  intrinseche
dell'immobile ed  alla sua  ubicazione -  anche prescindendo  in casi
particolari  dalla  classificazione  catastale -  si'  da  assicurare
uniformita' di comportamento degli enti.
  Ai fini dell'art. 15, comma  2, del decreto legislativo 16 febbraio
1996,  n. 104,  l'individuazione  degli immobili  di pregio  avverra'
considerando i caratteri sottoelencati:
  a) immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 / 1939 (immobili
di valore  storico artistico) o ai  sensi della legge n.  1497 / 1939
(vincoli paesaggistici) o ricadenti in  zone vincolate ai sensi della
legge n. 431/1985 (vincoli paesistici categoriali);
  b) immobili costituiti  per oltre i 2 / 3  da "abitazioni di lusso"
ai  sensi   della  legge  n.   408/1949  e  successive   modifiche  e
integrazioni,  della legge  n. 35  / 1960  e successive  modifiche ed
integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito
nella legge  n. 26/1968,  nonche' del  decreto ministeriale  2 agosto
1969, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 218 in data  27 agosto
1969;
  c) immobili situati nel centro storico cosi' come definito ai sensi
della legge n.  392/1978, art. 18, ad eccezione di  quelli situati in
zone comunque degradate;
  d) immobili che  sorgono in aree con valori unitari  medi (lire per
unita'  di superficie  commerciale)  nettamente  superiori al  prezzo
medio  di  mercato  del  comune   nel  quale  sono  ubicati;  per  la
determinazione  del  prezzo  medio  ci  si  puo'  avvalere,  mediante
apposite convenzioni secondo le norme vigenti, degli UTE o di esperti
iscritti  negli   albi  professionali   dei  geometri,   ingegneri  e
architetti.
  Si precisa, altresi', che ai  fini della definizione di immobile di
pregio   non   si  deve   tenere   conto   dello  stato   manutentivo
dell'immobile.  Resta inteso  che  per la  determinazione del  canone
degli alloggi in immobili di pregio in cattivo stato di conservazione
si terra' conto di tale condizione.
3. Criteri per la determinazione dei canoni.
  La  locazione  degli  immobili  qualificati come  di  pregio  sara'
attuata a  canoni tendenti  a quelli di  libero mercato,  che saranno
definiti  nell'ambito di  confronti fra  gli enti  e le  associazioni
degli inquilini.  In ogni caso  si dovra' garantire che  gli immobili
siano assegnati ai richiedenti che dimostrino piena solvibilita'.
  Agli inquilini che  gia' hanno in locazione gli immobili  di cui al
precedente  capoverso  e che  alla  scadenza  del contratto  dovranno
sostenere un canone di mercato e  non sono in grado di farlo dovranno
essere  offerte,  ove  possibile,   locazioni  alternative  in  altri
immobili non  di pregio  di proprieta'  dell'ente locatore,  di altro
ente  o individuati  nel  mercato  pubblico o  privato.  Nel caso  di
conduttori ultrasessantacinquenni,  dovranno essere  offerte adeguate
soluzioni  abitative con  caratteristiche  economiche, tipologiche  e
localizzative  predefinite   attraverso  la  contrattazione   con  le
associazioni degli inquilini.
  Nelle  more  dei  casi  indicati  nel  paragrafo  precedente,  fino
all'offerta   di   nuove   soluzioni   abitative   adeguate,   verra'
salvaguardata  la  posizione  esistente; tale  salvaguardia  cessera'
oltreche'  dopo  la nuova  assegnazione  anche  nel caso  di  mancata
accettazione da parte dell'inquilino delle alternative proposte.
  La locazione degli immobili non  di pregio sara' attuata sulla base
di regole e canoni definiti dal  confronto tra gli enti proprietari e
le  associazioni  degli  inquilini.  Le  regole  concordate  dovranno
prevedere, nel rinnovo del contratto, il piu' rapido allineamento tra
i canoni sostenuti  e quelli definiti dagli accordi fra  le parti. In
ogni  caso  il canone  non  potra'  mai  essere inferiore  ai  canoni
calcolati sulla base degli elementi previsti nella circolare n. 4/4PS
/ 21898 del  27 novembre 1992, aggiornati secondo  l'indice Istat sul
costo della vita, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 298 - serie
generale - in data 19 dicembre 1992.
  Per i  conduttori di  alloggi non di  pregio con  reddito familiare
pari  o  inferiore  a  quello  previsto  per  l'accesso  all'edilizia
residenziale pubblica  secondo normative delle rispettive  regioni o,
in assenza, sulla base degli indirizzi  del CER / CIPE, alla scadenza
del contratto si garantira' la salvaguardia della posizione esistente
fino all'offerta da parte dell'ente di alloggi alternativi con canoni
in deroga piu'  limitati di proprieta' dell'ente  locatore stesso, di
altro ente  o individuati  nel mercato pubblico  o privato.  Anche in
tale caso la  salvaguardia cessera' dopo la nuova  assegnazione e nel
caso   di  mancata   accettazione  da   parte  dell'inquilino   delle
alternative proposte.
  Per  tutte  le  tipologie  di  contratti  stipulati  dovra'  essere
assicurata la massima informazione anche sui termini economici.
  Per  la  puntuale definizione  dei  principi  generali fissati  nei
paragrafi  1 e  2 della  presente  circolare si  rinvia al  confronto
unitario  fra gli  enti  previdenziali pubblici  e le  organizzazioni
degli    inquilini   anche    avvalendosi   del    supporto   tecnico
dell'Osservatorio di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 104 /
1996.
  Gli accordi fra  le parti previsti nel paragrafo  3 dovranno essere
definiti entro centoventi giorni dalla  data di approvazione da parte
del  Consiglio dei  Ministri  della presente  circolare;  in caso  di
mancato accordo, nei termini previsti, il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  convochera'  le  parti  per  l'esame  dei  punti
controversi,   la   soluzione   dei   problemi   particolari   e   il
raggiungimento di un pronto accordo".
                                                    Il Ministro: Treu
Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 20