IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   recante:    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia  di pubblico impiego a norma  dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  l'art. 73,  comma  5, del  predetto  decreto legislativo  n.
29/1993, in  base al quale i  rapporti di lavoro delle  aziende e gli
enti  di cui  alla  legge 26  dicembre 1936,  n.  2174, e  successive
modificazioni  ed integrazioni,  13 luglio  1984, n.  312, 30  maggio
1988, n.  186, 11 luglio 1988,  n. 266, 18  marzo 1989, n. 106,  e 31
gennaio  1992, n.  138,  "sono regolati  da  contratti collettivi  ed
individuali in  base alle  disposizioni di cui  all'art. 2,  comma 2,
all'art. 9,  comma 2,  ed all'art.  65, comma 3"  e che  "le predette
amministrazioni  si   attengono  nella  stipulazione   dei  contratti
collettivi alle direttive impartite  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  che previa  deliberazione del  Consiglio dei  Ministri, ne
autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2";
  Vista la  legge 26  dicembre 1936,  n. 2174,  recante: "Esposizione
universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1941";
  Vista la direttiva del 7  febbraio1995 del Presidente del Consiglio
dei Ministri  impartita oltre  che all'Agenzia per  la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN), anche alle aziende
ed  enti di  cui all'art.  73, comma  5, del  decreto legislativo  n.
29/1993, tra cui l'Ente EUR;
  Vista la legge  28 dicembre 1995, n. 550 (legge  finanziaria per il
1996);
  Vista la  lettera prot.  n. 88  del 17 gennaio  1997, con  la quale
l'Ente EUR, in attuazione degli articoli  73, comma 5, 51, comma 1, e
52,  comma 3,  del  decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, ha  trasmesso,  ai  fini
dell'"autorizzazione  alla sottoscrizione",  il  testo del  contratto
collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente
dell'Ente  autonomo  esposizione  universale   di  Roma  (Ente  EUR),
relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 15 gennaio
1997 con le  confederazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FP e  UIL/FP e le
organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale,
UIL/Aziendale;
  Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato;
  Visto l'art. 51, comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, e dal  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.  546 -, il quale
prevede che,  ai fini  della autorizzazione alla  sottoscrizione, "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo  o  negativo,  tenendo   conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi  dei contratti  collettivi anche  decentrati relativi  al
precedente periodo  contrattuale e  della conformita'  alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che   il  predetto  testo  del   contratto  collettivo
nazionale di lavoro riguardante  il personale non dirigente dell'Ente
autonomo esposizione universale  di Roma (Ente EUR)  concordato il 15
gennaio 1997,  non risulta, in  generale, in contrasto con  la citata
direttiva  del  7  febbraio  1996, impartita,  a  seguito  di  intesa
intevenuta con il Ministero del  tesoro, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri  all'ARAN, previa  intesa espressa dalla  conferenza dei
presidenti delle  regioni e  delle province autonome  di Trento  e di
Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Considerato che nella citata direttiva del 7 febbraio 1996 e' stato
precisato che  le aziende ed  enti di cui  all'art. 73, comma  5, del
decreto  legislativo n.  29/1993  "si atterranno  alle stesse  regole
indicate  in   proposito  sia  nella  presente   direttiva  impartita
all'ARAN, rispettando  gli indirizzi indicati per  la definizione dei
costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi";
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione  del  6  febbraio 1997  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini, e'  stato delegato  a provvedere  alla "attuazione  .. del
decreto   legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
modificazioni  ed integrazioni  .." e  ad "esercitare  .. ogni  altra
funzione  attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente  del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..
1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
  ai sensi  degli articoli 73,  comma 5, e  51, comma 1,  del decreto
legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,  e successive  modificazioni ed
integrazioni, l'Ente  autonomo esposizione  universale di  Roma (Ente
EUR) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo
nazionale di lavoro riguardante  il personale non dirigente dell'Ente
autonomo  esposizione  universale di  Roma  (Ente  EUR), relativo  al
biennio economico 1996-1997 concordato in data 15 gennaio 1997 con le
confederazioni   sindacali   CGIL/FP,   CISL/FP   e   UIL/FP   e   le
organizzazioni sindacali di categoria CGIL/Aziendale, CISL/Aziendale,
UIL/Aziendale.
  Ai sensi dell'art. 51, comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,  e successive modificazioni e  integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 6 febbraio 1997
                       p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                          Il Ministro per la funzione pubblica
                                      Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1997
  Atti  di  Governo,  registro  n.  107, foglio n, 16, ai sensi della
delibera adottata dalla sezione del controllo  nell'adunanza  del  15
mag gio u.s.