IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2113/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale e' stata assegnata la somma di L. 300.000.000 al comune di Baunei in provincia di Nuoro per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo; Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 68.636.445; Considerato altresi' che la somma di L. 68.636.445 risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. Per le motivazioni in premessa e' revocata la somma di L. 68.636.445 assegnata al comune di Baunei in provincia di Nuoro con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2113/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1991, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.