IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n. 1943 / FPC  del 12 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 141 del  19 gennaio
1990, con  la quale  e' stata assegnata  all'ufficio genio  civile di
Siracusa la somma  di L. 500.000.000 per l'esecuzione  delle opere di
completamento  tese  all'eliminazione  del  pericolo  incombente  per
dissesto idrogeologico nel comune di Lentini;
  Considerato  che,  alla  data  odierna,  gli  interventi  risultano
ultimati con  una spesa  di L. 493.299.060  ed una  conseguente somma
residua di L. 6.700.940;
  Considerato, altresi',  che tale somma residua  risulta disponibile
sul capitolo  7588 della  rubrica 6 dello  stato di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art. 8  del  decreto -  legge 12  novembre  1996, n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesima
legge;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L.  6.700.940  assegnata all'ufficio  genio  civile  di Siracusa  con
l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 1943 / FPC del 12 giugno 1990, in quanto non utilizzata sui lavori
ultimati.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 giugno 1997
                                              Il Ministro: Napolitano