L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 giugno 1997; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 agosto 1996 concernente modificazioni alle aliquote ordinarie e al sovrapprezzo termico; Visto il provvedimento CIP del 14 dicembre 1993, n. 15, recante disposizioni in materia di prezzi, condizioni di fornitura, contributi di allacciamento nel settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6, recante disposizioni in materia di prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'ammissibilita' a fonte rinnovabile; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale; Visti i provvedimenti CIP del 9 dicembre 1988, n. 20, del 27 gennaio 1988, n. 3, e del 12 settembre 1985, n. 31; Visto l'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; Visti gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Visto l'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Considerato l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 16 maggio 1997, n. 44/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati; Considerata l'esigenza di provvedere al ripianamento del conto per l'onere termico anche per il primo semestre dell'anno 1997; Delibera: Art. 1. Razionalizzazione ed inglobamento dei sovrapprezzi 1.1. Sono inglobati nella tariffa: a) il sovrapprezzo termico ordinario; b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica; c) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996; d) la maggiorazione straordinaria di cui all'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari; e) il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al titolo VI, del provvedimento CIP n. 6/1992, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate. 1.2. A seguito dell'inglobamento sono individuate nella tariffa le parti variabili denominate parte A e parte B. 1.3. Nella parte A vengono inglobate, oltre alla preesistente parte variabile della tariffa, le seguenti componenti: A1) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996; A2) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari; A3) il sovrapprezzo termico ordinario, per la quota necessaria alla copertura del costo evitato di combustibile di cui al punto 2. titolo II, del provvedimento CIP n. 6/1992, nonche' il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al titolo VI, dello stesso provvedimento, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate. 1.4. Nella parte B vengono inglobati: a) il sovrapprezzo termico ordinario, al netto della quota inglobata nella parte A; b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica. 1.5. Non vengono inglobate nella tariffa, in quanto destinate alle entrate dello Stato. a) le imposte; b) la maggiorazione straordinaria di cui all'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte necessaria ad assicurare il reintegro delle minori entrate per lo Stato. 1.6. Ai fini della trasparenza tariffaria, le imprese distributrici dovranno indicare separatamente, nella fatturazione all'utenza, l'ammontare: a) della quota fissa o corrispettivo di potenza; b) della parte variabile della tariffa come somma delle parti A e B; c) del sovrapprezzo non inglobato; d) delle imposte. 1.7. Le imprese distributrici dovranno dare separata evidenza contabile alle componenti A 1, A 2, A3 e alla parte B. 1.8. Rimangono invariati gli aspetti di gestione della Cassa conguaglio settore elettrico non espressamente modificati dal presente provvedimento.