L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 giugno 1997;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto il  decreto-legge 13  settembre 1996,  n. 473,  convertito in
legge,  con modificazioni,  dalla  legge 14  novembre  1996, n.  577,
recante disposizioni urgenti in  materia di trasparenza delle tariffe
elettriche;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  8   agosto  1996  concernente   modificazioni  alle
aliquote ordinarie e al sovrapprezzo termico;
  Visto il  provvedimento CIP  del 14 dicembre  1993, n.  15, recante
disposizioni  in   materia  di   prezzi,  condizioni   di  fornitura,
contributi  di  allacciamento  nel  settore  elettrico  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il provvedimento  CIP  del  29 aprile  1992,  n. 6,  recante
disposizioni in  materia di prezzi dell'energia  elettrica relativi a
cessione, vettoriamento  e produzione per conto  dell'ENEL, parametri
relativi   allo   scambio   e  condizioni   tecniche   generali   per
l'ammissibilita' a fonte rinnovabile;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991, n.  9,  concernente  norme  per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale;
  Visti  i provvedimenti  CIP  del 9  dicembre 1988,  n.  20, del  27
gennaio 1988, n. 3, e del 12 settembre 1985, n. 31;
  Visto l'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;
  Visto  l'art. 6  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  21
agosto 1963, n. 1165;
  Visto  l'art.  4,  comma  2,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  Visti gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  Visto l'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  Considerato   l'esito  del   procedimento   avviato  con   delibera
dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas 16 maggio  1997, n.
44/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni
speciali con i soggetti interessati;
  Considerata l'esigenza di provvedere  al ripianamento del conto per
l'onere termico anche per il primo semestre dell'anno 1997;
                              Delibera:
                               Art. 1.
          Razionalizzazione ed inglobamento dei sovrapprezzi
  1.1. Sono inglobati nella tariffa:
    a) il sovrapprezzo termico ordinario;
  b) l'aliquota  di recupero dell'imposta di  fabbricazione sugli oli
combustibili  impiegati per  generare  direttamente o  indirettamente
energia elettrica;
  c)  l'aliquota  aggiuntiva  provvisoria   di  sovrapprezzo  per  il
ripianamento del conto  per l'onere termico relativo  agli anni 1994,
1995 e 1996;
  d)  la maggiorazione  straordinaria di  cui all'art.  33, comma  1,
della  legge  9 gennaio  1991,  n.  9,  per  la parte  relativa  alla
reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione
dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;
  e)  il  sovrapprezzo  nuovi  impianti  di cui  al  titolo  VI,  del
provvedimento CIP  n. 6/1992,  relativo alla nuova  energia elettrica
prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.
  1.2. A seguito dell'inglobamento  sono individuate nella tariffa le
parti variabili denominate parte A e parte B.
  1.3. Nella parte A vengono inglobate, oltre alla preesistente parte
variabile della tariffa, le seguenti componenti:
  A1)  l'aliquota  aggiuntiva  provvisoria  di  sovrapprezzo  per  il
ripianamento del conto  per l'onere termico relativo  agli anni 1994,
1995 e 1996;
  A2) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1,
della  legge  9 gennaio  1991,  n.  9,  per  la parte  relativa  alla
reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione
dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;
  A3) il sovrapprezzo termico ordinario, per la quota necessaria alla
copertura del costo evitato di combustibile di cui al punto 2. titolo
II, del  provvedimento CIP n.  6/1992, nonche' il  sovrapprezzo nuovi
impianti di  cui al titolo  VI, dello stesso  provvedimento, relativo
alla  nuova  energia  elettrica  prodotta  con  fonti  rinnovabili  e
assimilate.
 1.4. Nella parte B vengono inglobati:
  a)  il  sovrapprezzo  termico   ordinario,  al  netto  della  quota
inglobata nella parte A;
  b) l'aliquota  di recupero dell'imposta di  fabbricazione sugli oli
combustibili  impiegati per  generare  direttamente o  indirettamente
energia elettrica.
  1.5. Non vengono inglobate nella  tariffa, in quanto destinate alle
entrate dello Stato.
    a) le imposte;
  b)  la maggiorazione  straordinaria di  cui all'art.  33, comma  1,
della  legge  9 gennaio  1991,  n.  9,  per  la parte  necessaria  ad
assicurare il reintegro delle minori entrate per lo Stato.
  1.6. Ai fini della trasparenza tariffaria, le imprese distributrici
dovranno  indicare  separatamente,   nella  fatturazione  all'utenza,
l'ammontare:
    a) della quota fissa o corrispettivo di potenza;
  b) della parte  variabile della tariffa come somma delle  parti A e
B;
    c) del sovrapprezzo non inglobato;
    d) delle imposte.
  1.7.  Le  imprese  distributrici dovranno  dare  separata  evidenza
contabile alle componenti A 1, A 2, A3 e alla parte B.
  1.8.  Rimangono  invariati  gli  aspetti di  gestione  della  Cassa
conguaglio  settore   elettrico  non  espressamente   modificati  dal
presente provvedimento.