IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da ultimo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista  la  legge  20  aprile  1976, n.  195  recante  modifiche  ed
integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 con  il quale  e' stato approvato  il regolamento  di esecuzione
della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971;
  Visto l'art. 16  della legge 25 novembre 1971, n.  1096 e l'art. 26
della legge  n. 195  del 20 aprile  1976 sopracitate  che subordinano
l'importazione   di  materiali   sementieri  proveninenti   da  Paesi
extracomunitari   al   rilascio    preventivo   di   un   certificato
d'importazione   le  cui   modalita'   sono   stabilite  con   propri
provvedimenti  dal Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari  e
forestali,  in linea  con  gli accordi  comunitari e  internazionali,
fatto  salvo il  rispetto  delle norme  legislative, regolamentari  e
fitosanitarie  in  vigore  al momento  dell'emanazione  del  presente
decreto;
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1985 relativo alle modalita'
e alle  procedure per la  richiesta ed  il rilascio del  nullaosta di
importazione previsto dal sopracitato art.  26 della legge n. 195 del
20 aprile 1976;
  Visto il decreto  ministeriale 28 marzo 1987 che  reca modifiche al
sopracitato decreto 2 agosto 1985;
  Visto  il   decreto  ministeriale  3  marzo   1983  concernente  la
dichiarazione  dell'operatore commerciale  all'atto dell'importazione
di sementi di granoturco ibrido originarie da Paesi terzi;
  Visto in  particolare l'art.  74 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, concernente  le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione e  la  diffusione  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Sentito  il   parere  del   Comitato  permanente   delle  politiche
agroalimentari e forestali espresso nella seduta del 22 maggio 1997;
  Considerata la  necessita' di  emanare disposizioni  particolari di
sorveglianza e  di controllo  dei prodotti sementieri  all'atto della
loro importazione, alla luce  delle nuove norme comunitarie derivanti
dall'entrata  in vigore  del mercato  unico europeo  a partire  dal 1
gennaio 1993;
  Ritenuto  a  tal fine  indispensabile  uniformare  le modalita'  di
rilascio  del  nullaosta  di  importazione  dei  prodotti  sementieri
provenienti da Paei terzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'importazione  dei  prodotti   sementieri  delle  specie  elencate
nell'allegato 1 del presente decreto provenienti da Paesi terzi, deve
essere  autorizzata  dall'Amministrazione  regionale  competente  per
territorio dove ha sede la ditta importatrice.
  I controlli  sementieri per dette merci,  unitamente agli eventuali
controlli fitosanitari,  debbono essere  espletati presso i  punti di
entrata,   esterni  dell'Unione   europea,   elencati   al  punto   1
dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.