IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971; Visto l'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'art. 26 della legge n. 195 del 20 aprile 1976 sopracitate che subordinano l'importazione di materiali sementieri proveninenti da Paesi extracomunitari al rilascio preventivo di un certificato d'importazione le cui modalita' sono stabilite con propri provvedimenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in linea con gli accordi comunitari e internazionali, fatto salvo il rispetto delle norme legislative, regolamentari e fitosanitarie in vigore al momento dell'emanazione del presente decreto; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1985 relativo alle modalita' e alle procedure per la richiesta ed il rilascio del nullaosta di importazione previsto dal sopracitato art. 26 della legge n. 195 del 20 aprile 1976; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1987 che reca modifiche al sopracitato decreto 2 agosto 1985; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1983 concernente la dichiarazione dell'operatore commerciale all'atto dell'importazione di sementi di granoturco ibrido originarie da Paesi terzi; Visto in particolare l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Sentito il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali espresso nella seduta del 22 maggio 1997; Considerata la necessita' di emanare disposizioni particolari di sorveglianza e di controllo dei prodotti sementieri all'atto della loro importazione, alla luce delle nuove norme comunitarie derivanti dall'entrata in vigore del mercato unico europeo a partire dal 1 gennaio 1993; Ritenuto a tal fine indispensabile uniformare le modalita' di rilascio del nullaosta di importazione dei prodotti sementieri provenienti da Paei terzi; Decreta: Art. 1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto provenienti da Paesi terzi, deve essere autorizzata dall'Amministrazione regionale competente per territorio dove ha sede la ditta importatrice. I controlli sementieri per dette merci, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, debbono essere espletati presso i punti di entrata, esterni dell'Unione europea, elencati al punto 1 dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.