IL GOVERNATORE
  Visto  l'art.  10  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483,  che
attribuisce  alla Banca  d'Italia il  potere di  disporre, a  fini di
regolazione  monetaria,  la  costituzione  di  una  riserva  mediante
versamento di contante  presso la Banca stessa e  di determinare, con
provvedimento   di   carattere    generale,   la   remunerazione   da
corrispondere sulle somme depositate;
  Visto  il proprio  provvedimento 27  maggio 1994,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  142 del 20 giugno 1994,  emanato in attuazione
dell'art. 10 sopra richiamato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                            Remunerazione
  La misura  della remunerazione  della riserva obbligatoria,  di cui
all'art. 6 del  provvedimento 27 maggio 1994  richiamato in premessa,
e' variata dal 5,50 per cento al 4,50 per cento annuo.