IL GOVERNATORE Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di determinare, con provvedimento di carattere generale, la remunerazione da corrispondere sulle somme depositate; Visto il proprio provvedimento 27 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1994, emanato in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato; Dispone: Art. 1. Remunerazione La misura della remunerazione della riserva obbligatoria, di cui all'art. 6 del provvedimento 27 maggio 1994 richiamato in premessa, e' variata dal 5,50 per cento al 4,50 per cento annuo.