IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
21 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nei territori delle  province di Lucca e Massa  Carrara colpite dalle
avversita'  atmosferiche e  dagli  eventi alluvionali  del 19  giugno
1996;
  Considerato  che  i  comuni   danneggiati  dall'evento  sono  stati
individuati con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2449 in data 25 giugno 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 152
del 1 luglio 1996;
  Visto il decreto - legge 6  settembre 1996, n. 467, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 novembre  1996, n. 569 che reca proroghe
di termini fiscali e previdenziali fino al 30 giugno 1996;
  Vista la nota  n. 1094 del 25  giugno 1997 con la  quale la regione
Toscana ha rappresentato l'esigenza che  sia disposto una proroga dei
termini  fiscali e  previdenziali a  favore dei  soggetti danneggiati
dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1997;
  Ritenuto  di accogliere  la richiesta  della regione  Toscana nella
considerazione  che  sussistono   tutt'ora  gravi  difficolta'  nella
ripresa delle attivita' produttive;
  Acquisito  l'assenso dei  Ministeri delle  finanze e  del lavoro  e
previdenza sociale;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nei comuni  delle province  di Lucca  e Massa  Carrara, colpiti
dall'evento alluvionale del 19 giugno 1996 e individuati dall'art. 1,
comma  1, dell'ordinanza  del Ministro  dell'interno delegato  per il
coordinamento della  protezione civile  n. 2449  del 25  giugno 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 152
del 1 luglio 1996, e' sospeso,  fino al 31 ottobre 1997, il pagamento
dei contributi  di previdenza ed  assistenza sociale ivi  compresa la
quota di contributi  a carico dei dipendenti,  nonche' dei contributi
per  le   prestazioni  del   Servizio  sanitario  nazionale   di  cui
all'articolo 31  della legge  28 febbraio 1986,  n. 41,  e successive
modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per
effetto  della   predetta  sospensione  avviene  senza   aggravio  di
sanzioni,  interessi  o  di  altri  oneri.  Nel  caso  di  versamenti
effettuati entro la data della presente ordinanza non si da' luogo al
rimborso.  Per  gli  oneri  derivanti  dalla  presente  disposizione,
valutati in lire 100 milioni, si provvede a carico del capitolo 7615,
rubrica 6, dello  stato di previsione della  Presidenza del Consiglio
dei Ministri.