IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza  n. 2474 del  16 novembre 1996,  pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 novembre 1996, n.
272, concernente disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli
abitati e delle infrastrutture  gravanti sui bacini idrografici delle
province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui  alla legge 24 febbraio 1992, n.  225, con esclusione
del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Acquisita l'intesa del Ministero  dei lavori pubblici, espressa con
nota n. 2000 U.L. del 26 giugno 1997;
  Su  proposta del  Sottosegretario  di Stato  prof. Franco  Barberi,
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al comma 1 dell'art.  4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della  protezione civile n. 2474 del 16
novembre 1996  sono soppresse le  seguenti parole: "ed  il Magistrato
per il Po",  ed e' aggiunto il seguente comma:  "2. Il Magistrato per
il Po e' autorizzato a derogare  alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
cosi'  come modificata  dal decreto  - legge  3 aprile  1995, n.  101
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, per
quanto  concerne la  redazione  dei progetti  ed  adotta, per  quanto
concerne  l'affidamento  dei  lavori,  procedure  che  assicurino  la
massima tempestivita' per la  realizzazione degli interventi previsti
nel  piano stralcio  PS 45,  in  relazione allo  stato di  incombente
pericolo a persone e a cose, e che possono non prevedere l'obbligo di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.