IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 29 del decreo del Presidente della Repubblica 29 settembre l973, n. 600, concernente l'obbligo delle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici; Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) e f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993 di approvazione del mod. 730; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994 di approvazione del mod. 730; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994 di approvazione dei modelli 770; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995 di approvazione dei modelli 770; Visti i decreti del Ministro delle finanze 10 novembre 1994 e 1 febbraio 1996 che hanno stabilito le modalita' di inoltro all'anagrafe tributaria degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti rispettivamente per gli anni 1993 e 1994, assoggettati a ritenua d'acconto; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Considerato che alcune amministrazioni dello Stato non hanno comunicato gli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti negli anni 1993 e 1994, assoggettati a ritenuta d'acconto; Decreta: Art. 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che hanno effettuato negli anni 1993 e 1994 ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non sono state in grado di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti, con esclusione dei soggetti per i quali e' prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, corrisposti negli anni 1993 e 1994, devono consegnare i suddetti elenchi entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le amministrazioni dello Stato dovranno utilizzare le relative specifiche tecniche contenute rispettivamente nei decreti del Ministro delle finanze 10 novembre 1994 (per l'anno 1993) e 1 febbraio 1996 (per l'anno 1994). Roma, 4 giugno 1997 Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro Pennacchi