IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 29  del  decreo del  Presidente  della Repubblica  29
settembre l973,  n. 600, concernente l'obbligo  delle amministrazioni
dello Stato  comprese quelle con ordinamento  autonomo, di effettuare
all'atto del pagamento di compensi  o emolumenti una ritenuta diretta
in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art. 3  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, nel  testo
sostituito  dall'art. 4  della legge  14 novembre  1981, n.  645, che
prevede l'invio di  elenchi nominativi dei pensionati  da parte degli
enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;
  Visto l'art. 20, comma 2, lettere  c) e f), della legge 30 dicembre
1991, n. 413,  concernente l'obbligo di comunicazione  da parte delle
amministrazioni   dello  Stato,   comprese  quelle   con  ordinamento
autonomo,  degli   elenchi  dei  percipienti  ai   quali  sono  stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze  13 dicembre  1993 di
approvazione del mod. 730;
  Visto  il decreto  del Ministro  delle finanze  29 ottobre  1994 di
approvazione del mod. 730;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze  15 febbraio  1994 di
approvazione dei modelli 770;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze  15 febbraio  1995 di
approvazione dei modelli 770;
  Visti i  decreti del Ministro  delle finanze  10 novembre 1994  e 1
febbraio   1996  che   hanno  stabilito   le  modalita'   di  inoltro
all'anagrafe  tributaria degli  elenchi  dei  percipienti compensi  o
emolumenti rispettivamente per  gli anni 1993 e  1994, assoggettati a
ritenua d'acconto;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli  articoli 3, commi quinto  e nono, e 16,  secondo comma, del
decreto del  Presidente della  Repubblica 4  settembre 1992,  n. 395,
come modificato  dall'art. 5,  comma 2,  del decreto-legge  31 maggio
1994,  n.  330,  convertito  dalla  legge 27  luglio  1994,  n.  473,
effettuati  con le  ritenute d'acconto  applicate sulle  retribuzioni
corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Considerato  che  alcune  amministrazioni  dello  Stato  non  hanno
comunicato  gli  elenchi  dei   percipienti  compensi  o  emolumenti,
corrisposti  negli   anni  1993  e  1994,   assoggettati  a  ritenuta
d'acconto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  amministrazioni dello  Stato, comprese  quelle con  ordinamento
autonomo,  che  hanno effettuato  negli  anni  1993 e  1994  ritenute
dirette in acconto  ai sensi dell'art. 29 del  decreto del Presidente
della Repubblica  29 settembre 1973, n.  600 e che non  sono state in
grado  di   trasmettere  all'anagrafe  tributaria  gli   elenchi  dei
percipienti i compensi o gli  emolumenti, con esclusione dei soggetti
per i  quali e'  prevista la  comunicazione di  cui all'art.  3 della
legge 30 marzo  1981, n. 119, nel testo sostituito  dall'art. 4 della
legge 14 novembre  1981, n. 645, corrisposti negli anni  1993 e 1994,
devono   consegnare  i   suddetti  elenchi   entro  due   mesi  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  Le  amministrazioni dello  Stato  dovranno  utilizzare le  relative
specifiche  tecniche   contenute  rispettivamente  nei   decreti  del
Ministro  delle  finanze 10  novembre  1994  (per  l'anno 1993)  e  1
febbraio 1996 (per l'anno 1994).
   Roma, 4 giugno 1997
                            Il Ministro delle finanze
                                       Visco
 p. Il Ministro del tesoro
        Pennacchi