Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta All'assessore agli enti locali della regione siciliana e, per conoscenza All'A.R.A.N. - Servizio contrattazione All'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale delle prestazioni previdenziali - Uffici I-IV All'I.N.P.D.A.P. - Direzione generale Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio I.G.O.P. * 1. PREMESSA Nel dettare, con circolare n. 5/97 del 15 marzo 1997 pubblicata nella G.U. - serie generale - n. 84 dell'11 aprile u.s., le istruzioni operative per l'applicazione ai segretari comunali e provinciali dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale - comparto Ministeri -, sottoscritti in data 9 gennaio 1997 e relativi ai bienni economici 1994/95 e 1996/97, quest'Ufficio si era riservato di fornire direttive in merito alle nuove voci della retribuzione di posizione e risultato previste dall'art. 33 dei predetti accordi, non appena fosse diventato operativo l'accordo integrativo di cui all'art. 6 del C.C.N.L. - biennio 1996/97 -. Tale accordo, com'e' noto, e' stato stipulato in data 18 aprile 1997 e pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 112 del 16 maggio c.a. Al riguardo, si osserva che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, esiste un preciso obbligo da parte delle SS.LL. di procedere alla sistemazione dei rapporti giuridici ed economici sorti in base ai contratti collettivi di lavoro gia' sottoscritti. Infatti, occorre rilevare che nel rapporto di servizio intrattenuto dal segretario con questo Ministero, nella sua articolazione centrale e periferica, l'attribuzione dei trattamenti economici, cosi' come disciplinata dall'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, si configura come atto costitutivo di un procedimento d'ufficio. Pertanto, sorge naturale l'obbligo di rideterminare i trattamenti stipendiali dovuti ai segretari per tutti i procedimenti, a valenza economica, conclusi anteriormente alla data del 18 maggio 1997 (ad es., trasferimenti, promozioni, incarichi di supplenza e reggenza, etc.) e per gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'accordo integrativo sottoscritto dall'A.R.A.N. e le OO.SS. in data 18 aprile u.s.. In tutte queste situazioni, rimane ferma la competenza delle SS.LL. ad adottare "ora per allora" i decreti di trattamento economico. Del resto, l'esercizio di tale competenza risponde alla necessita' di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, nonche' di fornire certezza giuridica ai rapporti sorti dai citati atti, facilitando, con l'acquisizione al fascicolo personale di ciascun segretario dell'atto di rideterminazione del trattamento economico riferito all'anno 1997, l'azione che la nuova Agenzia, di cui all'art. 17, comma 76, della legge n. 127/1997, dovra' espletare nella gestione della categoria dei segretari. Cio' facendo, si determinano, altresi', con esattezza ed omogeneita' sia le competenze economiche dovute ai segretari generali, sia gli oneri finanziari gravanti sui bilanci degli enti locali. In considerazione dei tempi tecnici richiesti per l'adozione dei decreti di trattamento economico, si invitano le SS.LL. ad autorizzare gli enti locali interessati, ai quali dovra' essere trasmessa la presente circolare con i relativi allegati, ad applicare l'accordo integrativo in esame. Resta fermo l'obbligo, in capo ai responsabili dei competenti servizi dei comuni e delle province, di procedere, all'atto della notifica dei succitati decreti, alle operazioni di conguaglio tra le somme "medio tempore" corrisposte e quelle effettivamente dovute. Al fine di consentire sia alle SS.LL. di esercitare in modo corretto ed uniforme la competenza in argomento, sia ai medesimi enti di gestire in modo ottimale la procedura di liquidazione degli emolumenti retributivi dovuti ai segretari, si impartiscono le seguenti direttive. * 2. INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 5/97 DEL 15 MARZO 1997 Molti enti locali hanno chiesto di conoscere, in una situazione normale in cui il segretario e' rimasto in sede per tutto l'anno solare e non e' stato interessato da alcun atto amministrativo incidente sul proprio status giuridico ed economico, l'ammontare complessivo annuo lordo dovuto per gli anni 1995/96, attesa la difficolta' di conciliare il nuovo sistema della qualifica unica dirigenziale con lo sviluppo delle classi stipendiali. Al riguardo, per un corretto conteggio degli arretrati lordi dovuti per i citati anni e' stata predisposta la tabella "A". Com'e' noto, l'art. 41 del C.C.N.L., biennio 1994/95, e lo stesso art. 5, comma 2, dell'accordo integrativo del 18.4.1997 hanno stabilito, in attuazione dell'art. 72, comma 3, del D.lgs. n. 29/1993, la soppressione, a decorrere dal I gennaio 1997, dei meccanismi di rivalutazione automatica delle retribuzioni. Pertanto, il valore economico della classe stipendiale in godimento, incluso il rateo maturato alla data del 31 dicembre 1996, da computarsi sulla classe che sarebbe scattata successivamente alla predetta data, dovra' costituire la retribuzione individuale di anzianita' (r.i.a.), la quale viene mantenuta come assegno personale non riassorbibile, ne' rivalutabile, utile ai fini del trattamento di quiescenza, di fine rapporto e della 13 mensilita'. Invece, il rateo della classe maturato alla data del 31 dicembre 1996 entrera' a far parte di tale r.i.a. e, quindi, ad essere materialmente corrisposto a decorrere solo dalla data di compimento del biennio. Ai fini del computo della r.i.a., per ciascuna qualifica si dovra' sottrarre al valore della classe biennale in godimento lo stipendio iniziale. Per le vie brevi, molte Prefetture hanno chiesto di conoscere se per il segretario generale di classe 2, ai fini del computo della retribuzione individuale di anzianita', lo stipendio da utilizzare come base di raffronto con la classe stipendiale in godimento sia quello iniziale del primo dirigente con meno di due anni, pari a lire 23.709.260, ovvero, quello del primo dirigente con due anni, pari a lire 26.455.653. Al riguardo, anche in base ad una nota interna del Ministero del Tesoro datata 7 marzo 1997, si fa presente che ai fini del computo della r.i.a. si dovra' tener conto dell'incremento annuo lordo di lire 2.746.393 (26.455.653 - 23.709.260) solo a decorrere dal I gennaio 1997, data di cessazione delle classi di stipendio; cio', in quanto tale differenza costituisce parte degli aumenti biennali in godimento. Pertanto, dal momento che per gli anni 1995 e 1996 le SS.LL. hanno correttamente calcolato la r.i.a. in base allo stipendio iniziale di lire 26.455.653, le stesse, nella predisposizione dei trattamenti economici per l'anno 1997, dovranno incrementare, a partire dal I gennaio 1997, la r.i.a., cosi' come determinata nel periodo corrispondente al I novembre 1996, dell'importo annuo lordo di lire 2.746.393. Tale operazione dovra' essere effettuata per tutti i segretari generali di classe 2 che alla data del 31 dicembre 1996 avevano in godimento una classe stipendiale pari o superiore a lire 26.455.653. Invero, qualora un segretario sia stato promosso alla qualifica di segretario generale di classe 2 nel periodo dal I gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 e al medesimo sia stato attribuito lo stipendio iniziale di lire 23.709.260, si dovra' procedere al calcolo del rateo, da corrispondersi pero' alla data di compimento del biennio. Cosi', ad es., per un segretario promosso in data I luglio 1995 e al quale sia stato attribuito uno stipendio annuo lordo di lire 23.709.260, il rateo sara' pari, alla data del 31.12.1996, a lire 2.059.795 (2.746.393 X 18/24), importo che pero' dovra' essere riconosciuto come r.i.a. solo a decorrere dal I luglio 1997, data di compimento del biennio. Con l'occasione, giova sottolineare che, ai fini del computo del rateo, si considera mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni, trascurando le frazioni inferiori. Per una migliore intelligenza delle questioni qui esaminate e per una corretta predisposizione dei relativi decreti di trattamento economico si rinvia alle tabelle "B" e "C". Sono stati sollevati problemi anche su come si debba procedere alla determinazione del trattamento economico nel caso in cui un segretario generale sia stato promosso alla qualifica immediatamente superiore (1/B e 1/A) anteriormente alla data del I gennaio 1997, attesa la difficolta' di conciliare il nuovo meccanismo della qualifica unica dirigenziale con lo sviluppo delle classi biennali di anzianita'. Al riguardo, nel far rinvio agli esempi riportati nelle tabelle "D" e "E", si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell'art. 41 del C.C.N.L., biennio 1994/95, il quale prevede la soppressione delle classi stipendiali a partire dal I gennaio 1997. Pertanto, in tutti i casi di promozione alla qualifica superiore avvenuti anteriormente alla data del I gennaio 1997, si dovra': 1) partire dal valore della classe stipendiale in godimento nella precedente qualifica; 2) individuare lo stipendio iniziale o la classe stipendiale immediatamente superiore previsti nella nuova qualifica (cfr. tabella n. 5 allegata alla circolare n. 5/97 del 15.3.1997); 3) procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, moltiplicando l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ed espressa in classi biennali per il corrispondente valore della classe, dividendo poi l'importo cosi' ottenuto per 2; 4) sommare il beneficio economico di cui al precedente punto con lo stipendio cosi' come individuato al punto n. 2), in modo da determinare lo stipendio personalizzato; 5) utilizzare l'istituto della "temporizzazione" nel caso in cui il nuovo stipendio non coincida esattamente con lo stipendio iniziale o le classi stipendiali previsti per la nuova qualifica, ricordandosi di attribuire la classe a decorrere dal primo giorno del mese di maturazione. Per inciso, giova ricordare che con il meccanismo della "temporizzazione" si attribuisce al segretario promosso lo stipendio personalizzato e contestualmente si anticipa, prima del compimento del biennio, la classe immediatamente successiva mediante la trasformazione in mesi e giorni della differenza tra la predetta classe e lo stipendio personalizzato. Al termine delle sopracitate operazioni, al segretario promosso si dovra' attribuire: 1) lo stipendio iniziale di: - segr. gen. cl. 2 : 26.455.653 - segr. gen. cl. 1/B: 35.277.532 - segr. gen. cl. 1/A: 40.016.240 qualora la promozione sia avvenuta nel periodo dal I gennaio al 31 dicembre 1995; 2) ovvero lo stipendio della qualifica unica dirigenziale: - dall' 1.1.1996 al 31.10.1996: 32.977.000 - dall'1.11.1996 al 31.12.1996: 36.000.000 qualora la promozione sia avvenuta nei predetti periodi; 3) la r.i.a. come differenza tra lo stipendio personalizzato e quello iniziale della nuova qualifica nell'importo riportato al punto n. 1); 4) nel caso di promozione alla qualifica di segretario di classe 1/B il maturato economico annuo lordo di lire 9.785.322, ovvero, in caso di promozione alla qualifica di segretario di classe 1/A il maturato di lire 15.752.639; 5) l'indennita' integrativa speciale, la 13 mensilita' e, come trattamento economico accessorio, il compenso incentivante. Per i casi di promozione alla qualifica superiore verificatisi nell'anno 1997, si rinvia al punto n. 2), lett. c), della presente circolare. Ad integrazione del punto n. 3) della circolare ministeriale n. 5/97 del 15.3.1997, nella parte relativa agli effetti dei nuovi aumenti contrattuali sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio, si invitano le SS.LL. a voler predisporre i relativi decreti di trattamento economico - sui quali gli enti locali e l'Istituto previdenziale provvederanno alle operazioni di liquidazione provvisoria dei trattamenti in esame - in base alla tabella "F" allegata alla presente circolare, alla quale, nella sua impostazione giuridico-formale, ci si dovra' scrupolosamente attenere. Come gia' ribadito con la precedente circolare, ai fini del trattamento ordinario di quiescenza, ai segretari comunque cessati con diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi, ossia nei periodi 1.1.1994/31.12.1995 e 1.1.1996/31.12.1996, gli aumenti contrattuali, di cui all'art. 34 del C.C.N.L. relativo al primo biennio e quelli di cui all'art. 2 del C.C.N.L. relativo al secondo biennio dovranno essere corrisposti integralmente alle rispettive scadenze. Invece, ai fini del trattamento di fine rapporto, si dovranno considerare solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Nel rinviare ai punti nn. 2), 5) e 6) della presente circolare per l'esame degli effetti, dello stipendio della qualifica unica dirigenziale, della retribuzione di posizione e di risultato e dell'indennita' forfettaria, di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio, giova qui sottolineare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 della legge 12.7.1980, n. 312, per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla soppressione delle classi stipendiali, ossia prima del I gennaio 1997, si dovra' procedere al calcolo del rateo corrispondente ai mesi di servizio intercorrenti dalla data di attribuzione dell'ultima classe a quella di cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Cosi', ad es., se un segretario generale di classe 1/B e' cessato dal servizio il 15 settembre 1996 e se allo stesso e' stata attribuita la classe stipendiale di lire 41.627.488 in data I aprile 1996 (la classe successiva di lire 43.744.140 sarebbe scattata a far data dal I aprile 1998), egli avra' diritto al riconoscimento del rateo pari a lire 440.969 ((43.744.140 - 41.627.488) X 5/24). Tale rateo dovra' essere incluso nella base pensionabile al momento stesso della cessazione dal servizio, non dovendosi rinviare la sua attribuzione alla data di compimento della classe biennale, trattandosi di cessazione avvenuta prima del I gennaio 1997. Al segretario capo promosso alla qualifica di segretario generale di classe 2 ed inquadrato in una classe stipendiale pari o superiore allo stipendio iniziale del primo dirigente con due anni di anzianita', dovra' essere attribuito il compenso incentivante di lire 292.043 per 11 mensilita'. In ordine alla 13 mensilita', si precisa che l'inserimento della stessa, secondo le decorrenze previste per gli aumenti contrattuali, nel corpo del dispositivo del decreto di trattamento economico corrisponde esclusivamente ad una esigenza di certezza, trasparenza e completezza di informazioni e non va assolutamente inteso come frazionabilita' della stessa. Pertanto, qualora il segretario sia stato in servizio per tutto l'anno solare e non sia stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio, ovvero non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari, al medesimo spetta, cosi' come previsto dal D.L.P. 25.10.1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni, una 13 mensilita' commisurata all'ultimo trattamento dovuto alla data del 15 dicembre. Nel caso di cessazione dal servizio anteriore alla citata data, la 13 mensilita' dovra' essere computata in base all'ultimo stipendio in godimento alla data di cessazione. Per i segretari sospesi cautelarmente dal servizio a seguito di procedimento penale, l'assegno alimentare di cui all'art. 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' essere rideterminato soltanto quando gli aumenti contrattuali hanno una decorrenza anteriore alla data di sospensione. Per gli anni 1995 e 1996, resta comunque bloccata la corresponsione delle classi stipendiali biennali collegate all'anzianita' di servizio, in attesa dell'esito del procedimento penale e disciplinare; cio', in quanto tali esiti hanno rilevanza sia ai fini della ricostruzione della carriera, sia per la quantificazione definitiva del trattamento economico utile a pensione. Si precisa, infine, che per i titolari di segreterie convenzionate di classe 2 la retribuzione mensile aggiunta di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 749/1972 si dovra' computare sul 25% del trattamento economico fondamentale. * 3. STRUTTURA DELLA NUOVA RETRIBUZIONE Per una migliore comprensione delle singole voci retributive che compongono, per l'anno 1997, la retribuzione complessiva annua lorda del segretario generale, sono state predisposte le tabelle "B-C-G-H-I" riguardanti il segretario di classe 2 con meno e piu' di due anni di anzianita', il segretario di classe 1/B, 1/A e di ente metropolitano. Nel rinviare alla circolare n. 5/97 del 15.3.1997 per l'esame degli aspetti salienti inerenti lo stipendio della qualifica unica dirigenziale, la retribuzione individuale di anzianita' (con le integrazioni contenute nella presente circolare), il maturato economico, l'indennita' integrativa speciale e la 13 mensilita', si passa qui di seguito ad esaminare la retribuzione di posizione e di risultato. a) retribuzione di posizione L'art. 2, comma 2, dell'accordo integrativo prevede l'istituzione, a decorrere dal I gennaio 1997, di una retribuzione di posizione collegata alle funzioni attribuite al segretario generale dalle disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti e agganciata alla tipologia degli enti della cui segreteria il medesimo e' titolare. La retribuzione di posizione, facendo parte del trattamento economico fondamentale, e' utile ai fini della 13 mensilita', del trattamento ordinario di quiescenza e del trattamento di fine servizio. Le misure annue lorde di tale voce retributiva, depurate dell'importo della 13 mensilita', sono, secondo le sottoindicate decorrenze, cosi' rideterminate: DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997: IMPORTI ANNUI IMPORTI MENSILI Classe 1/A (enti metropolitani) 63.230.769 5.269.231 Classe 1/A (altri enti) 49.384.615 4.115.385 Classe 1/B 29.076.923 2.423.077 Classe 2 19.846.154 1.653.846 DAL 31.12.1997: IMPORTI ANNUI IMPORTI MENSILI Classe 1/A (enti metropolitani) 64.615.385 5.384.615 Classe 1/A (altri enti) 50.769.230 4.230.769 Classe 1/B 30.461.538 2.538.461 Classe 2 21.230.769 1.769.231 E' appena il caso di rilevare che sono definiti Enti metropolitani le province e i comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge n. 142/1990, ossia Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, nonche' quegli enti previsti da specifiche leggi delle regioni a statuto speciale. Il succitato art. 2, comma 2, stabilisce che la retribuzione di posizione viene finanziata con la soppressione, a decorrere dal I gennaio 1997, di tutti gli emolumenti accessori della retribuzione previsti dalle pregresse disposizioni e, in particolare, del compenso incentivante, del compenso per lavoro straordinario e di altri compensi accessori corrisposti al medesimo titolo (ad es., straordinario per le consultazioni elettorali e referendarie, per l'assistenza agli organi collegiali). I compensi accessori eventualmente corrisposti prima dell'entrata in vigore dell'accordo in argomento, ovvero prima dell'applicazione della presente circolare, dovranno essere conguagliati con la retribuzione di posizione. Al finanziamento della retribuzione di posizione si provvede altresi' con il riassorbimento dalla retribuzione individuale di anzianita' dei seguenti importi annui lordi: Classe 1/A (enti metropolitani) 6.350.000 Classe 1/A (altri enti) 3.650.000 Classe 1/B 3.925.000 Nel caso di passaggio da una segreteria di sede 1/A qualificata come metropolitana ad altra di classe 1/A, l'importo annuo lordo da riassorbire e' rideterminato in lire 3.650.000. Inoltre, si osserva che l'art. 2, comma 3, prevede per i segretari generali di classe 1/A il riassorbimento, a decorrere dal I gennaio 1997, della differenza stipendiale derivante dalla maggiorazione del 14% di cui alla tabella "D" allegata al D.P.R. 23.6.1972, n. 749, pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532). Su tale punto, giova precisare che il succitato differenziale non coincide con il 14% dello stipendio iniziale del segretario generale di classe 1/B per effetto del conglobamento, a suo tempo effettuato, dell'importo di lire 1.081.000 dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio e della contestuale riduzione della stessa i.i.s.. Il riassorbimento dovra' essere effettuato sulla r.i.a., ovvero, nel caso in cui questa sia di importo inferiore alla misura dell'abbattimento, sul maturato economico, cosi' come stabilisce l'art. 3. Pertanto, quest'Ufficio, come si desume anche dalle tabelle "G-H-I", ritiene che per i segretari generali di classe 1/B e 1/A sia piu' proficuo procedere ai riassorbimenti direttamente sul maturato economico, lasciando inalterato l'importo della r.i.a. cosi' come gia' calcolato nel periodo antecedente all'anno 1997. A seguito di tale operazione, per i segretari di classe 1/B e 1/A i maturati economici annui lordi sono cosi' rideterminati per l'anno 1997: - cl. 1/B: 5.860.322 (9.785.322 - 3.925.000), - cl. 1/A: 7.363.931 (15.752.639 - 3.650.000 - 4.738.708) Inoltre, si precisa che il maturato economico dovra' essere riconosciuto solo a favore dei segretari che nell'anno 1996 rivestivano la qualifica di segretario generale di classe 1/B e 1/A, ovvero che nel predetto anno siano stati promossi alle medesime qualifiche superiori (cfr. tabelle "D/6 e E/8"). Cio', in quanto il maturato economico deriva dall'istituzione della qualifica unica dirigenziale e dalla soppressione delle classi di stipendio ed e', pertanto, finalizzato a conservare, nei confronti dei segretari di classe 1/B e 1/A che fino alla data del 31.12.1996 ricoprivano tali qualifiche, gli stipendi annui lordi, rispettivamente, di lire 42.038.880 e 47.617.584. Da quanto sin qui esposto, si evince che, qualora un segretario di classe 2 sia stato promosso alla qualifica superiore nell'anno 1997, allo stesso non dovra' essere riconosciuto il maturato economico di lire 9.785.322, mentre per il segretario di classe 1/B promosso alla 1/A nel predetto anno il maturato economico sara' di lire 1.396.614 (9.785.322 - 3.650.000 - 4.738.708). Per i titolari di segreterie convenzionate di classe 2, la retribuzione mensile aggiunta prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 749/1972, dovra' essere conteggiata sul 25% del trattamento economico fondamentale, includendo, oltre il maturato economico e la r.i.a., anche la retribuzione di posizione. A seguito della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria prevista dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550/1995, ovvero, dalla circostanza che la retribuzione di posizione e' stata riconosciuta a partire solo dal I gennaio 1997, l'art. 6 dell'accordo integrativo ha previsto, per l'anno 1996, la corresponsione, a titolo indennitario e risarcitorio, di una somma forfettaria cosi' stabilita per ciascuna qualifica: - segr. gen. cl. 1/A: 5.800.000 - segr. gen. cl. 1/B: 3.900.000 - segr. gen. cl. 2: 3.500.000 Le succitate somme dovranno essere rapportate alla durata del rapporto di servizio intrattenuto nel corso dell'anno 1996; in caso di trasferimento o di promozione alla qualifica superiore dovranno essere ripartite pro-quota a carico di ciascun ente. Cosi', ad es., in caso di promozione alla qualifica di segretario generale di classe 1/A avvenuta in data I luglio 1996, si dovra' riconoscere la somma lorda di lire 4.850.000: - segr. gen. cl. 1/B: 1.950.000 + (3.900.000 x 6/12) - segr. gen. cl. 1/A: 2.900.000 = (5.800.000 X 6/12) ----------- 4 .850.000 Ancora: per un segretario generale di classe 2 cessato dal servizio, ad es., dal I agosto 1996, l'indennita' lorda sara' pari a lire 2.041.667 (3.500.000 x 7/12). In caso di variazioni intervenute nel corso del mese, si considera il mese di 30 giorni; pertanto, qualora un segretario di classe 1/B sia stato trasferito in data 14 marzo 1996, l'ente di precedente titolarita' dovra' riconoscere una somma lorda pari a lire 801.667 (3.900.000 X 74/360). b) retribuzione di risultato L'art. 4 dell'accordo integrativo prevede che i comuni e le province, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del C.C.N.L. per l'autonoma area dirigenziale del comparto Regioni ed enti locali, possono destinare un importo non superiore all'1,15 % del monte salari attribuito al segretario nell'anno 1995, al fine di corrispondere una retribuzione di risultato connessa al conseguimento degli obiettivi assegnati al medesimo segretario. In particolare, gli enti interessati possono istituire la retribuzione di risultato purche' siano rispettate simultaneamente le seguenti condizioni: 1) che gli stessi non siano dissestati e strutturalmente deficitari; 2) che abbiano dato attuazione ai principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.lgs. n. 29/1993; 3) che abbiano ridefinito le strutture organizzative e le funzioni dirigenziali; 4) che abbiano rilevato i carichi di lavoro e rideterminato le piante organiche; 5) che abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. Ai fini del computo della predetta retribuzione, per monte, salari si dovra' intendere l'ammontare annuo lordo del trattamento economico fondamentale dovuto al segretario nell'anno 1995, escludendo i compensi accessori a qualunque titolo attribuiti. Qualora nell'anno 1997 il titolare della segreteria non corrisponda a quello in servizio presso il medesimo ente nell'anno 1995, la base di commisurazione e' data dal monte salari che il segretario ha maturato presso la precedente sede di titolarita', in quanto, dal tenore letterale dell'art. 4, si evince il carattere individuale e personale dello stesso. Invece, nel caso in cui nell'anno 1995 il segretario abbia rivestito una qualifica inferiore a quella attualmente ricoperta, si ritiene che sia piu' equo assumere come base di computo il monte salari maturato dal precedente segretario, mentre nel caso in cui la segreteria, negli anni 1996 e 1997, sia stata elevata alla classe superiore potra' essere assunto come base di riferimento il monte salari teorico dell'anno 1995 corrispondente alla nuova qualifica rivestita. In quest'ultima ipotesi, gli enti interessati potranno ricavare i dati relativi agli stipendi iniziali di ciascuna qualifica e alle indennita' integrative speciali dalle tabelle allegate alla circolare n. 5/97 del 15 marzo 1997. c) casi particolari: promozioni avvenute successivamente alla data del 31.12.1996 Com'e' noto, l'art. 45 del C.C.N.L., biennio 1994/95, stabilisce che a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo contratto, ossia dal 9 gennaio 1997, sono, tra l'altro, inapplicabili nei confronti del personale dell'autonoma area dirigenziale le disposizioni normative previste dalla legge n. 869/1982. La citata legge stabilisce che al personale dirigente promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente alla data del I gennaio 1983 compete lo stipendio iniziale della nuova posizione, maggiorato della meta' del valore delle classi e degli aumenti periodici relativi alla sola anzianita' di servizio prestata nella qualifica di provenienza. Per una corretta attribuzione degli stipendi e' opportuno seguire le direttive qui di seguito fornite. c1): Promozioni avvenute dall'1.1.1997 all'8.1.1997 SEGRETARIO COMUNALE CAPO PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2 In tale evenienza, si dovra' procedere all'individuazione dello stipendio in godimento nella precedente qualifica direttiva, seguendo, con la dovuta attenzione, le istruzioni gia' dettate con circolare n. 5/97 del 15.3.1997 al punto n. 2), lett. f), pag. 9 e ss., al fine di verificare che tale stipendio non sia superiore all'importo dello stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000. Quest'Ufficio ritiene che nella maggior parte dei casi si dovra' attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale, al quale andra' aggiunto il beneficio economico di cui alla succitata legge n. 869/1982, quale maturato economico nella qualifica di provenienza di segretario capo, nella misura annua lorda di lire 259.200. Tale importo dovra' essere incluso nella retribuzione individuale di anzianita'. Successivamente, si dovranno attribuire: la retribuzione di posizione corrispondente a quella del segretario di classe 2 e pari a lire 19.846.154, l'indennita' integrativa speciale e la 13 mensilita'. SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2 PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B In tal caso, si dovra': - attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000; - procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, moltiplicando l'anzianita' maturata nella qualifica di segretario generale di classe 2 ed espressa in classi biennali per il corrispondente valore della classe, dividendo poi l'importo cosi' ottenuto per 2; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.; - riconoscere la r.i.a., cosi' come calcolata prima della promozione e con l'indicazione pro memoria del valore del rateo e della decorrenza della sua corresponsione, incrementata del beneficio di cui al punto precedente e abbattuta dell'importo di lire 3.925.000, cosi' come previsto dall'art. 2 dell'accordo integrativo; - attribuire la retribuzione di posizione nella misura di lire 29.076.923; - riconoscere la i.i.s. e la 13 mensilita'. SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B PROMOSSO ALLA CLASSE 1/A In questa situazione (cfr. tabella "LI), si dovra': - attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000; - riconoscere il maturato economico di lire 1.396.614 (gia' al netto degli abbattimenti di lire 3.925.000 e 4.738.708, di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo; - procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, moltiplicando l'anzianita' maturata nella qualifica di segretario generale di classe 1/B ed espressa in classi biennali per il corrispondente valore della classe, dividendo poi l'importo cosi' ottenuto per 2; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.; - riportare la r.i.a., cosi' come calcolata prima della promozione, incrementata del beneficio di cui al punto precedente; - attribuire la retribuzione di posizione nella misura di lire 49.384.615; - riconoscere la i.i.s. e la 13 mensilita'. VICE SEGRETARIO GENERALE PROMOSSO ALLA 1/B 0 ALLA 1/A In questo caso, si dovra': - attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000; - procedere al computo della maggiorazione di cui alla legge n. 869/1982, dividendo per 2 l'importo del solo maturato economico nella qualifica di vice segretario generale; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.; - riportare la r.i.a. maturata nella pregressa qualifica e incrementata del beneficio di cui al punto precedente, abbattutta dell'importo di lire 3.925.000 per il segretario di classe 1/B e di lire 8.388.708 (3.650.000 + 4.738.708) per il segretario di 1/A; - attribuire la retribuzione di posizione di lire 29.076.923 (1/B) e 49.384.615 (1/A), nonche' l'indennita' integrativa speciale e la 13 mensilita'. c2): promozioni avvenute a decorrere dal 9 gennaio 1997 A decorrere dalla predetta data, diventa inapplicabile il beneficio economico previsto dalla legge n. 869/1982; per cui la situazione stipendiale si presentera', per ciascuna qualifica, nel modo seguente. SEGRETARIO COMUNALE CAPO PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2 - stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000; - retribuzione di posizione pari a lire 19.846.154; - i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste. SEGRETARIO DI CLASSE 2 PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B (cfr. tabella "M") - stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000; - r.i.a., nella misura calcolata prima della promozione e con l'indicazione pro memoria del valore del rateo e della data di corresponsione, abbattutta della somma di lire 3.925.000; - retribuzione di posizione pari a lire 29.076.923; - i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste. SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B PROMOSSO ALLA CLASSE 1/A - stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000; - maturato economico di lire 1.396.614 (9.785.322 - 3.650.000 - 4.738.708); - r.i.a., nella misura gia' riconosciuta prima della promozione e con l'indicazione pro memoria del valore del rateo e della decorrenza della sua corresponsione; - retribuzione di posizione pari a lire 49.384.615; - i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste. VICE SEGRETARIO GENERALE PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B O 1/A - stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a lire 36.000.000; - r.i.a. maturata nella pregressa qualifica di vice segretario, abbattutta dell'importo di lire 3.925.000 per il segretario di classe 1/B e di lire 8.388.708 (3.650.000 + 4.738.708) per il segretario di 1/A (artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo); - retribuzione di posizione di lire 29.076.923 (1/B) e 49.384.615 (1/A); - i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste. E' appena il caso di rilevare che per i segretari generali di classe 2 e per i vice segretari promossi alla qualifica di 1/B e 1/A, indipendentemente dalla data di promozione degli stessi, qualora gli abbattimenti siano di importo superiore a quello della r.i.a., gli stessi, limitatamente alla differenza, diventano irrilevanti. Cosi', ad es., se un vice segretario generale viene promosso alla qualifica di segretario generale di classe 1/A e anteriormente alla promozione aveva in godimento una r.i.a (o un maturato economico) pari a lire 3.500.000, l'abbattimento di lire 8.388.708 (3.650.000 + 4.738.708) potra' essere effettuato solo nella misura corrispondente a lire 3.500.000, non potendosi ridurre le altre voci stipendiali per la parte che residua. * 4. EFFETTI DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI a) compensi per lavoro straordinario In attuazione dell'art. 2, comma 2, dell'accordo integrativo e per effetto dell'istituzione della retribuzione di posizione, cessano di essere corrisposti, a decorrere dall'1.1.1997, il compenso incentivante, di cui all'art. 4 della legge 17.4.1984, n. 79, i compensi per lavoro straordinario ed altri eventuali compensi accessori corrisposti al medesimo titolo (ad es., straordinario per le consultazioni elettorali e referendarie, assistenza agli organi collegiali). Tale disposizione contrattuale si inserisce a pieno nel quadro delle attribuzioni e responsabilita' che il D.lgs. n. 29/1993 assegna ai dirigenti, per i quali la presenza in servizio e la stessa organizzazione del tempo di lavoro debbono essere correlati in modo flessibile alle esigenze della struttura cui gli stessi sono preposti e all'espletamento degli incarichi agli stessi affidati e connessi alle proprie responsabilita', in relazione anche agli obiettivi e ai programmi da attuare. Dal momento che l'accordo integrativo e' diventato efficace successivamente alla data di istituzione della retribuzione di posizione, il comma 3 del succitato art. 2 prevede, come gia' chiarito con circolare n. 5/97 del 15 marzo u.s., che il compenso incentivante e i compensi per lavoro straordinario eventualmente gia' corrisposti dovranno, a tutti gli effetti, essere considerati come acconto della retribuzione di posizione. b) compensi per incarichi di reggenza o supplenza Al riguardo, nel confermare le direttive gia' impartite con precedente circolare n. 5/97, punto n. 3), lett. c), pag. 14 e ss., si fa presente che per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data del I gennaio 1997 continuano a trovare applicazione le misure mensili massime dell'indennita' di reggenza e supplenza, a tempo pieno e a scavalco, gia' determinate con la tabella n. 12 allegata alla predetta circolare. Si ribadisce nuovamente che, cosi' come dispone l'art. 39 della legge 8.6.1962, n. 604, ai fini della determinazione delle indennita' di reggenza o supplenza, la base stipendiale di riferimento e' data solo dagli stipendi iniziali previsti per ciascuna qualifica, cosi' come risultano incrementati per effetto del C.C.N.L. del 23.1.1997. Pertanto, nella predetta base di computo non rientrano la retribuzione individuale di anzianita', l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione di posizione. E' appena il caso di precisare che in caso di incarico a tempo pieno o continuativo conferito in una sede di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica rivestita, al segretario spetta, con oneri a carico dell'ente di destinazione, il trattamento economico fondamentale previsto per la propria qualifica, nonche' l'indennita' di reggenza o supplenza commisurata alla qualifica di riferimento della classe dell'ente presso cui il medesimo e' stato incaricato. c) rimborso delle spese di viaggio L'art. 7 dell'accordo integrativo introduce, per i segretari incaricati della reggenza o supplenza presso una sede diversa da quella di titolarita', il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, cosi' come era gia' previsto per i titolari di segreterie consorziate o convenzionate dall'art. 25 del D.P.R. n. 749/1972. Al riguardo, si rileva che il diritto al rimborso delle spese di viaggio spetta, come risulta anche dalle schede tecnico-finanziarie relative al contratto in argomento, per i soli incarichi a scavalco, in quanto per gli incarichi continuativi o a tempo pieno il segretario cosi' come dispone l'art. 39 della legge n. 604/1962, deve prestare servizio esclusivamente presso la sede cui e' stato incaricato. In relazione alla data di decorrenza del beneficio in esame, si precisa, a parziale rettifica di quanto comunicato con la precedente circolare n. 5/97, che lo stesso decorre dalla data successiva alla stipulazione dell'accordo integrativo, ossia dal 19 aprile 1997; pertanto, nessun rimborso spetta per gli incarichi a scavalco espletati anteriormente alla predetta data. Nel caso di uso dell'autovettura propria, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dovra' avvenire, cosi' come era gia' previsto per i titolari di segreterie comunali consorziate o convenzionate, in base alle indennita' chilometriche fornite dall'A.C.I.. d) liquidazione dei diritti di segreteria In ordine all'individuazione della base stipendiale di computo per la liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere, per l'anno 1997, le seguenti voci retributive del trattamento economico fondamentale spettante al segretario generale: - stipendio tabellare; - retribuzione individuale di anzianita'; - maturato economico, se in godimento; - retribuzione di posizione; - indennita' integrativa speciale; - tredicesima mensilita'. E' comunque esclusa dal predetto computo la retribuzione di risultato e l'indennita' forfettaria di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, nonche', per gli anni precedenti, il compenso incentivante e altri eventuali compensi accessori a qualunque titolo attribuiti. * 5. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA L'art. 5, comma 1, del C.C.N.L. relativo al biennio economico 1996/97, stipulato in data 9 gennaio u.s., prevede che per i dirigenti cessati o che cesseranno dal servizio con diritto a pensione nel predetto biennio gli incrementi retributivi previsti dal medesimo contratto dovranno essere riconosciuti integralmente nella determinazione del trattamento di quiescenza, secondo le rispettive scadenze (cfr. tabelle "N e P"). Il successivo comma 2 precisa, altresi', che per i dirigenti cessati dal servizio nel corso dell'anno 1996 e del primo semestre dell'anno 1997 la retribuzione di posizione dovra' essere inclusa nella base pensionabile solo a decorrere dal I luglio 1997 e con riferimento alla qualifica rivestita all'atto del collocamento a riposo. E' appena il caso di osservare che l'unico elemento retributivo che rileva ai nostri fini e' la retribuzione di posizione, le cui misure annue lorde sono scaglionate alle date del I gennaio e 31 dicembre 1997. Pertanto, un segretario generale cessato dal servizio, ad es., in data 1.11.1996, che avrebbe avuto titolo al riconoscimento della retribuzione di posizione nella base pensionabile a decorrere dal I gennaio 1997, si vedra', a tali fini, attribuire la citata retribuzione solo a far data dal I luglio 1997, restando salva la successiva decorrenza del 31 dicembre 1997. Com'e' noto, la retribuzione di posizione, cosi' come dispone l'art. 2 dell'accordo integrativo, e' stata istituita dal I gennaio 1997 ed e' finanziata dalla soppressione del compenso incentivante, del compenso per lavoro straordinario e di altri eventuali compensi accessori corrisposti al medesimo titolo. Poiche' l'accordo integrativo e' divenuto efficace a decorrere dalla data successiva della sua sottoscrizione, cioe' dal 19 aprile u.s., si e' verificato che gli enti interessati hanno erogato tali compensi per il periodo precedente e/o successivo alla predetta data. Ebbene, in tale evenienza l'art. 2, comma 4, dell'accordo in esame stabilisce che le somme "medio tempore" corrisposte a tale titolo dovranno essere considerate quale acconto della retribuzione di posizione. Pertanto, qualora un segretario generale sia cessato dal servizio in data I maggio 1997 e allo stesso, in sede di liquidazione provvisoria della pensione, i compensi accessori siano stati inseriti nel "quadro 4 - TOTALE B" del MOD. 98.2 della pensione, gli enti interessati dovranno mantenere gli stessi nella predetta quota fino alla data del 30 giugno 1997 e poi procedere, in sede di riliquidazione, al loro riassorbimento e all'inserimento, a far data dal I luglio 1997, dell'intera retribuzione di posizione dovuta nel "quadro 4 - TOTALE A" del MOD. 98.2. Cio', in quanto la citata retribuzione costituisce emolumento fisso, continuativo, costante e generale e, quindi, componente essenziale del trattamento economico fondamentale dovuto al segretario. Inoltre, per quanto attiene al valore del rateo indicato per memoria nel corpo del decreto e da corrispondersi alla data di compimento del biennio, giova sottolineare che qualora l'importo debba essere incluso nella r.i.a, successivamente alla data di cessazione dal servizio, le SS.LL. avranno cura, nella predisposizione dei decreti di trattamento economico utile ai fini della pensione, di inserirlo nella base pensionabile solo a partire dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere corrisposto. Infine, per il personale cessato dal servizio o prossimo al pensionamento, si raccomanda alle SS.LL. di distinguere nel dispositivo del decreto, facendo uso di articoli: - il trattamento economico a carico dell'ente; - il trattamento economico utile ai fini della pensione; - il trattamento economico utile ai fini della buonuscita. Per quanto attiene all'indennita' forfettaria di cui all'art. 6 dell'accordo integrativo, dovuta al segretario generale per l'anno 1996 a seguito della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria, si precisa che per i collocati a riposo la stessa va inserita nel "quadro 4 - TOTALE B" del MOD. 98.2. della pensione, trattandosi di emolumento accessorio della retribuzione. Identica caratteristica, di emolumento accessorio, presenta la retribuzione di risultato di cui all'art. 4 dell'accordo integrativo. * 6. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO Al riguardo, si rileva che l'art. 5 del C.C.N.L., relativo al biennio economico 1996/97, prevede che ai fini della buonuscita (o rectius dell'indennita' premio di fine servizio per gli iscritti alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L.) si dovranno considerare solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, (cfr. tabelle "N/11 e P/4). Nell'evidenziare che il citato contratto e quello successivo siglato in data 18 aprile u.s. non dettano particolari disposizioni in materia, si ritiene opportuno procedere all'inquadramento della retribuzione di posizione alla luce della disciplina normativa esistente per la gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L., alla quale i segretari comunali e provinciali sono iscritti. In via preliminare, si fa presente che la citata retribuzione, cosi' come risulta regolamentata dalle parti contraenti, costituisce emolumento fisso (predeterminato nell'importo), continuativo, costante e generale e, come tale, rappresenta una voce rilevante del trattamento economico fondamentale; tant'e' vero che la stessa e' utile ai fini della 13 mensilita'. In merito, quest' Ufficio osserva che la legge 8 marzo 1968, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nel dettare le norme in materia previdenziale per il personale dipendente degli enti locali (al quale i segretari comunali e provinciali sono assimilati dal punto di vista previdenziale), stabilisce che la retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o salario, comprensivo degli aumenti periodici, dall'indennita' integrativa speciale, dalla 13 mensilita', nonche' da tutti gli assegni che formano parte integrante ed essenziale dello stesso stipendio. Da quanto sin qui esposto, emerge in modo chiaro ed inequivocabile che la retribuzione di posizione, presentando i caratteri tipici degli emolumenti economici fondamentali, rientra a pieno titolo nella retribuzione contributiva. A maggior conforto della tesi qui sostenuta, si deve altresi' rilevare che l'art. 36 del C.C.N.L. relativo al comparto del personale delle "Regioni - autonomie locali", sottoscritto il 6 aprile 1996, cosi' come modificato dal successivo contratto integrativo stipulato in data 13 maggio 1996, stabilisce che la retribuzione di posizione di cui agli artt. 40 e 41 del medesimo accordo sostituisce l'indennita' di funzione dirigenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 333/1990 ed e', pertanto, utile anche ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, cosi' come era gia' previsto per la citata indennita' di funzione. Tutto cio' premesso, quest'Ufficio fa presente che per i segretari cessati dal servizio anteriormente all'istituzione della retribuzione di posizione, cioe' a far data dal I gennaio 1997, la citata retribuzione non rientra nella base contributiva, essendo cessati, appunto, prima della maturazione del diritto alla corresponsione della stessa. Invece, per coloro che cessano dal servizio con effetto dal 2 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 si dovra' riconoscere solo l'importo previsto, per ciascuna qualifica, nel medesimo periodo. Per coloro che cessano a far data dal I gennaio 1998, si dovra' attribuire solo l'importo della retribuzione di posizione fissato a decorrere dal 31 dicembre 1997. Nella retribuzione utile ai fini della buonuscita, va incluso, dalla data di cessazione dal servizio, il valore del rateo che il segretario avrebbe maturato successivamente alla predetta data. E' appena il caso di osservare che anteriormente all'applicazione dell'accordo integrativo in esame e, quindi, prima dell'attribuzione, della retribuzione di posizione, al segretario generale sono stati corrisposti il compenso incentivante, quello per lavoro straordinario e altri eventuali compensi accessori, i quali, poiche' costituivano all'epoca emolumenti accessori non utili ai fini della buonuscita, non sono stati assoggettati a contributo ex I.N.A.D.E.L.. Ora, invece, dovendo considerare i succitati compensi quale acconto della retribuzione di posizione, gli enti interessati avranno cura di procedere al recupero dei relativi contributi. Ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, non sono utili la retribuzione di risultato e l'indennita' forfettaria derivante dal mancato equilibrio della retribuzione accessoria, in quanto le stesse costituiscono voci retributive accessorie. * 7. DISCIPLINA CONTRIBUTIVA E FISCALE Sotto il profilo contributivo, tutti gli emolumenti previsti dall'accordo integrativo (retribuzione di posizione, indennita' per il mancato riequilibrio della retribuzione accessoria, la retribuzione di risultato), cosi' come stabilisce l'art. 14 della legge 30.4.1969, n. 153, modificato dall'art. 26 della legge 3.6.1975, n. 160, dovranno essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali - gestione autonoma ex C.P.D.E.L. -, alla retribuzione del mese in cui vengono erogati, anche se si riferiscono ad anni anteriori a quello di corresponsione. In particolare, corre l'obbligo precisare che l'indennita' dovuta per il mancato riequilibrio della retribuzione accessoria e' assoggettata al solo contributo previdenziale in base all'art. 12 della citata legge n. 153/1969, il cui ambito di applicazione e' stato esteso al pubblico impiego dall'art. 2, comma 9, della legge 8.8.1995, n. 335. Ebbene, la predetta disposizione normativa stabilisce che tutto cio' che il dipendente riceve, anche a titolo risarcitorio o indennitario, in dipendenza e in occasione del rapporto di lavoro dovra' essere considerato retribuzione e, quindi, assoggettato a prelievo contributivo. Ai fini del contributo dovuto per l'indennita' premio di fine servizio - gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. - si dovra' assoggettare a contribuzione solo la retribuzione di posizione, con esclusione, quindi, dell'indennita' di cui sopra e della retribuzione di risultato. Cio', in quanto, in attesa della sottoscrizione dell'apposito contratto collettivo nazionale che per il computo del trattamento di fine rapporto introduca anche nell'ambito del pubblico impiego la medesima disciplina esistente per i rapporti di natura privatistica, cosi' come dispone la citata legge n. 335/1995, i relativi contributi continueranno ad essere versati con la stessa disciplina normativa, con le modalita' e con l'applicazione delle aliquote sulle retribuzioni contributive cosi' come determinate alla data del 31 dicembre 1995 (cfr. circolare n. 2, in data 10.1.1996, dell'I.N.P.D.A.P.). A tali fini, vengono, pertanto, esclusi dalla base contributiva tutti gli emolumenti accessori della retribuzione a qualunque titolo corrisposti. Resta ferma l'assoggettabilita' di tutti gli emolumenti in esame al contributo assistenziale per il S.S.N.. Dal punto di vista fiscale, la retribuzione di posizione e' soggetta a tassazione ordinaria, mentre l'indennita' derivante dal mancato riequilibrio della retribuzione accessoria e' soggetta, cosi' come stabilisce l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, a tassazione separata, trattandosi di somma riferita all'anno 1996 e da corrispondersi, in virtu' dell'accordo siglato in data 18.4.1997, nell'anno 1997. A tassazione separata dovra' essere assoggettata anche la retribuzione di risultato, se l'attribuzione e la liquidazione della stessa avvengono nell'anno successivo a quello di riferimento. * 8. MODALITA' DI DECRETAZIONE Per quanto riguarda le modalita' di decretazione, si confermano le istruzioni gia' impartite con circolare n. 5/97 del 15 marzo u.s., al punto n. 4). In particolare, si invitano le SS.LL. a voler riservare particolare attenzione ai segretari generali cessati dal servizio o prossimi al pensionamento, affinche' gli enti locali interessati, ai quali dovranno essere notificati i decreti di rideterminazione dei trattamenti economici, possano procedere con sollecitudine al calcolo dei trattamenti provvisori di pensione. Il direttore generale: GELATI