Ai prefetti della Repubblica
                           Al presidente della giunta regionale della
                             Valle d'Aosta
                           All'assessore agli enti locali della
                             regione siciliana
                             e, per conoscenza
                           All'A.R.A.N. - Servizio contrattazione
                           All'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale
                             delle prestazioni previdenziali - Uffici
                             I-IV
                           All'I.N.P.D.A.P. - Direzione generale
                           Al Ministero del tesoro - Ragioneria
                             generale dello Stato - Ufficio I.G.O.P.
* 1. PREMESSA
     Nel dettare, con circolare n. 5/97 del 15 marzo 1997  pubblicata
nella  G.U.  -  serie  generale  -  n.  84  dell'11  aprile  u.s., le
istruzioni operative  per  l'applicazione  ai  segretari  comunali  e
provinciali   dei   contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del
personale  con  qualifica  dirigenziale  -  comparto   Ministeri   -,
sottoscritti  in  data  9 gennaio 1997 e relativi ai bienni economici
1994/95  e  1996/97,  quest'Ufficio  si  era  riservato  di   fornire
direttive in merito alle nuove voci della retribuzione di posizione e
risultato  previste  dall'art.  33  dei  predetti accordi, non appena
fosse diventato operativo l'accordo integrativo di cui all'art. 6 del
C.C.N.L. - biennio 1996/97 -.
     Tale accordo, com'e' noto, e' stato stipulato in data 18  aprile
1997  e pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 112 del 16 maggio
c.a.
     Al riguardo, si osserva che,  anche  dopo  l'entrata  in  vigore
della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, esiste un preciso obbligo da
parte delle  SS.LL.  di  procedere  alla  sistemazione  dei  rapporti
giuridici  ed  economici  sorti  in  base  ai contratti collettivi di
lavoro gia' sottoscritti.
     Infatti,  occorre  rilevare  che  nel   rapporto   di   servizio
intrattenuto   dal   segretario   con  questo  Ministero,  nella  sua
articolazione centrale e periferica, l'attribuzione  dei  trattamenti
economici,  cosi' come disciplinata dall'art. 34 della legge 8 giugno
1962, n. 604, si configura come atto costitutivo di  un  procedimento
d'ufficio.
     Pertanto,   sorge   naturale   l'obbligo   di   rideterminare  i
trattamenti stipendiali dovuti ai segretari per tutti i procedimenti,
a valenza economica, conclusi anteriormente alla data del  18  maggio
1997  (ad  es.,  trasferimenti,  promozioni, incarichi di supplenza e
reggenza,  etc.)  e  per  gli adempimenti derivanti dall'applicazione
dell'accordo integrativo sottoscritto dall'A.R.A.N. e  le  OO.SS.  in
data 18 aprile u.s..
     In  tutte  queste  situazioni,  rimane ferma la competenza delle
SS.LL.  ad  adottare  "ora  per  allora"  i  decreti  di  trattamento
economico.
     Del   resto,   l'esercizio  di  tale  competenza  risponde  alla
necessita'  di  assicurare  il  buon  andamento   e   l'imparzialita'
dell'azione  amministrativa, nonche' di fornire certezza giuridica ai
rapporti sorti dai citati atti, facilitando,  con  l'acquisizione  al
fascicolo    personale    di    ciascun   segretario   dell'atto   di
rideterminazione del trattamento economico  riferito  all'anno  1997,
l'azione  che  la  nuova Agenzia, di cui all'art. 17, comma 76, della
legge n. 127/1997, dovra' espletare nella  gestione  della  categoria
dei segretari.
     Cio'   facendo,  si  determinano,  altresi',  con  esattezza  ed
omogeneita'  sia  le  competenze  economiche  dovute   ai   segretari
generali,  sia  gli  oneri finanziari gravanti sui bilanci degli enti
locali.
     In considerazione dei tempi tecnici richiesti per l'adozione dei
decreti  di  trattamento  economico,  si  invitano   le   SS.LL.   ad
autorizzare  gli  enti  locali  interessati,  ai  quali dovra' essere
trasmessa la presente circolare con i relativi allegati, ad applicare
l'accordo integrativo in esame.
     Resta fermo l'obbligo, in capo ai  responsabili  dei  competenti
servizi  dei  comuni  e  delle province, di procedere, all'atto della
notifica dei succitati decreti, alle operazioni di conguaglio tra  le
somme "medio tempore" corrisposte e quelle effettivamente dovute.
     Al  fine  di  consentire  sia  alle SS.LL. di esercitare in modo
corretto ed uniforme la competenza in argomento, sia ai medesimi enti
di gestire in  modo  ottimale  la  procedura  di  liquidazione  degli
emolumenti  retributivi  dovuti  ai  segretari,  si  impartiscono  le
seguenti direttive.
* 2. INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 5/97 DEL 15 MARZO 1997
     Molti enti locali hanno chiesto di conoscere, in una  situazione
normale  in  cui  il  segretario  e' rimasto in sede per tutto l'anno
solare e non  e'  stato  interessato  da  alcun  atto  amministrativo
incidente  sul  proprio  status  giuridico  ed economico, l'ammontare
complessivo annuo lordo  dovuto  per  gli  anni  1995/96,  attesa  la
difficolta'  di  conciliare  il  nuovo  sistema della qualifica unica
dirigenziale con lo sviluppo delle classi stipendiali.
     Al riguardo, per un corretto  conteggio  degli  arretrati  lordi
dovuti per i citati anni e' stata predisposta la tabella "A".
     Com'e'  noto,  l'art.  41  del  C.C.N.L.,  biennio 1994/95, e lo
stesso art. 5, comma 2, dell'accordo integrativo del 18.4.1997  hanno
stabilito,  in  attuazione  dell'art.  72,  comma  3,  del  D.lgs. n.
29/1993, la  soppressione,  a  decorrere  dal  I  gennaio  1997,  dei
meccanismi di rivalutazione automatica delle retribuzioni.
     Pertanto,  il  valore  economico  della  classe  stipendiale  in
godimento, incluso il rateo maturato alla data del 31 dicembre  1996,
da  computarsi sulla classe che sarebbe scattata successivamente alla
predetta data,  dovra'  costituire  la  retribuzione  individuale  di
anzianita'  (r.i.a.), la quale viene mantenuta come assegno personale
non riassorbibile, ne' rivalutabile, utile ai fini del trattamento di
quiescenza, di fine rapporto e della 13 mensilita'.
     Invece, il rateo della classe maturato alla data del 31 dicembre
1996  entrera'  a  far  parte  di  tale  r.i.a.  e, quindi, ad essere
materialmente corrisposto a decorrere solo dalla data  di  compimento
del biennio.
     Ai  fini  del  computo  della  r.i.a., per ciascuna qualifica si
dovra' sottrarre al valore della  classe  biennale  in  godimento  lo
stipendio iniziale.
     Per le vie brevi, molte Prefetture hanno chiesto di conoscere se
per  il  segretario  generale  di classe 2, ai fini del computo della
retribuzione individuale di anzianita', lo  stipendio  da  utilizzare
come  base  di  raffronto  con la classe stipendiale in godimento sia
quello iniziale del primo dirigente con meno di due anni, pari a lire
23.709.260, ovvero, quello del primo dirigente con due anni,  pari  a
lire 26.455.653.
     Al riguardo, anche in base ad una nota interna del Ministero del
Tesoro  datata  7  marzo 1997, si fa presente che ai fini del computo
della r.i.a. si dovra' tener conto  dell'incremento  annuo  lordo  di
lire  2.746.393  (26.455.653  -  23.709.260)  solo  a decorrere dal I
gennaio 1997, data di cessazione delle classi di stipendio; cio',  in
quanto  tale  differenza  costituisce parte degli aumenti biennali in
godimento.
     Pertanto, dal momento che per gli anni 1995  e  1996  le  SS.LL.
hanno  correttamente  calcolato  la  r.i.a.  in  base  allo stipendio
iniziale di lire 26.455.653, le  stesse,  nella  predisposizione  dei
trattamenti  economici  per  l'anno  1997,  dovranno  incrementare, a
partire dal I gennaio 1997, la r.i.a.,  cosi'  come  determinata  nel
periodo  corrispondente  al I novembre 1996, dell'importo annuo lordo
di lire 2.746.393.
     Tale operazione dovra' essere effettuata per tutti  i  segretari
generali  di  classe  2 che alla data del 31 dicembre 1996 avevano in
godimento una classe stipendiale pari o superiore a lire 26.455.653.
     Invero, qualora un segretario sia stato promosso alla  qualifica
di  segretario generale di classe 2 nel periodo dal I gennaio 1995 al
31 dicembre 1996 e al medesimo  sia  stato  attribuito  lo  stipendio
iniziale  di  lire  23.709.260,  si  dovra'  procedere al calcolo del
rateo, da corrispondersi pero' alla data di compimento del biennio.
     Cosi', ad es., per un segretario promosso in data I luglio  1995
e  al  quale  sia  stato attribuito uno stipendio annuo lordo di lire
23.709.260, il rateo sara' pari, alla data  del  31.12.1996,  a  lire
2.059.795  (2.746.393  X  18/24),  importo  che  pero'  dovra' essere
riconosciuto come r.i.a. solo a decorrere dal I luglio 1997, data  di
compimento del biennio.
     Con l'occasione, giova sottolineare che, ai fini del computo del
rateo,  si  considera  mese  intero  la  frazione di mese superiore a
quindici giorni, trascurando le frazioni inferiori.
     Per una migliore intelligenza delle questioni  qui  esaminate  e
per  una corretta predisposizione dei relativi decreti di trattamento
economico si rinvia alle tabelle "B" e "C".
     Sono stati sollevati problemi anche su come si  debba  procedere
alla  determinazione  del  trattamento  economico  nel caso in cui un
segretario generale sia stato promosso alla qualifica  immediatamente
superiore  (1/B  e  1/A)  anteriormente alla data del I gennaio 1997,
attesa  la  difficolta'  di  conciliare  il  nuovo  meccanismo  della
qualifica unica dirigenziale con lo sviluppo delle classi biennali di
anzianita'.
     Al riguardo, nel far rinvio agli esempi riportati nelle  tabelle
"D"  e  "E",  si  richiama  l'attenzione  delle  SS.LL. sul contenuto
dell'art. 41 del C.C.N.L.,  biennio  1994/95,  il  quale  prevede  la
soppressione delle classi stipendiali a partire dal I gennaio 1997.
     Pertanto, in tutti i casi di promozione alla qualifica superiore
avvenuti anteriormente alla data del I gennaio 1997, si dovra':
1)  partire  dal  valore  della classe stipendiale in godimento nella
   precedente qualifica;
2)  individuare  lo  stipendio  iniziale  o  la  classe   stipendiale
   immediatamente  superiore  previsti  nella  nuova  qualifica (cfr.
   tabella n. 5 allegata alla circolare n. 5/97 del 15.3.1997);
3) procedere al computo della maggiorazione  di  cui  alla  legge  n.
   869/1982,  moltiplicando  l'anzianita' maturata nella qualifica di
   provenienza ed espressa in classi biennali per  il  corrispondente
   valore della classe, dividendo poi l'importo cosi' ottenuto per 2;
4)  sommare  il beneficio economico di cui al precedente punto con lo
   stipendio cosi' come individuato  al  punto  n.  2),  in  modo  da
   determinare lo stipendio personalizzato;
5)  utilizzare  l'istituto della "temporizzazione" nel caso in cui il
   nuovo stipendio non coincida esattamente con lo stipendio iniziale
   o  le  classi  stipendiali  previsti  per  la   nuova   qualifica,
   ricordandosi  di attribuire la classe a decorrere dal primo giorno
   del mese di maturazione.
     Per  inciso,  giova  ricordare  che  con  il  meccanismo   della
"temporizzazione"  si attribuisce al segretario promosso lo stipendio
personalizzato e contestualmente si anticipa,  prima  del  compimento
del   biennio,   la  classe  immediatamente  successiva  mediante  la
trasformazione in mesi e giorni  della  differenza  tra  la  predetta
classe e lo stipendio personalizzato.
     Al  termine delle sopracitate operazioni, al segretario promosso
si dovra' attribuire:
1) lo stipendio iniziale di:
       - segr. gen. cl. 2  :  26.455.653
       - segr. gen. cl. 1/B:  35.277.532
       - segr. gen. cl. 1/A:  40.016.240
   qualora la promozione sia avvenuta nel periodo dal I gennaio al 31
   dicembre 1995;
2) ovvero lo stipendio della qualifica unica dirigenziale:
       - dall' 1.1.1996 al 31.10.1996: 32.977.000
       - dall'1.11.1996 al 31.12.1996: 36.000.000
   qualora la promozione sia avvenuta nei predetti periodi;
3) la r.i.a. come differenza tra lo stipendio personalizzato e quello
   iniziale della nuova qualifica nell'importo riportato al punto  n.
   1);
4)  nel caso di promozione alla qualifica di segretario di classe 1/B
   il maturato economico annuo lordo di lire  9.785.322,  ovvero,  in
   caso  di  promozione alla qualifica di segretario di classe 1/A il
   maturato di lire 15.752.639;
5)  l'indennita'  integrativa  speciale,  la  13  mensilita'  e, come
   trattamento economico accessorio, il compenso incentivante.
     Per i casi di promozione alla qualifica  superiore  verificatisi
nell'anno  1997,  si  rinvia al punto n. 2), lett. c), della presente
circolare.
     Ad integrazione del punto n. 3) della circolare ministeriale  n.
5/97  del  15.3.1997,  nella  parte  relativa  agli effetti dei nuovi
aumenti  contrattuali  sui  trattamenti  di  quiescenza  e  di   fine
servizio,  si  invitano  le  SS.LL.  a  voler  predisporre i relativi
decreti di trattamento economico  -  sui  quali  gli  enti  locali  e
l'Istituto    previdenziale    provvederanno   alle   operazioni   di
liquidazione provvisoria dei trattamenti in  esame  -  in  base  alla
tabella  "F"  allegata alla presente circolare, alla quale, nella sua
impostazione  giuridico-formale,   ci   si   dovra'   scrupolosamente
attenere.
     Come  gia'  ribadito  con  la  precedente circolare, ai fini del
trattamento ordinario di quiescenza, ai  segretari  comunque  cessati
con  diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi, ossia nei
periodi  1.1.1994/31.12.1995  e  1.1.1996/31.12.1996,   gli   aumenti
contrattuali,  di  cui  all'art.  34  del  C.C.N.L. relativo al primo
biennio e quelli di cui all'art. 2 del C.C.N.L. relativo  al  secondo
biennio  dovranno  essere  corrisposti  integralmente alle rispettive
scadenze.
     Invece, ai fini del trattamento di fine  rapporto,  si  dovranno
considerare  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
     Nel rinviare ai punti nn. 2), 5) e 6) della  presente  circolare
per  l'esame  degli  effetti,  dello  stipendio della qualifica unica
dirigenziale, della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  e
dell'indennita'   forfettaria,   di   cui   all'art.  6  dell'accordo
integrativo, sui trattamenti di quiescenza e di fine servizio,  giova
qui  sottolineare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 della
legge 12.7.1980, n. 312, per  le  cessazioni  dal  servizio  avvenute
anteriormente alla soppressione delle classi stipendiali, ossia prima
del  I  gennaio  1997,  si  dovra'  procedere  al  calcolo  del rateo
corrispondente ai  mesi  di  servizio  intercorrenti  dalla  data  di
attribuzione  dell'ultima classe a quella di cessazione dal servizio,
computando per mese intero  la  frazione  di  mese  superiore  ai  15
giorni.
     Cosi',  ad  es.,  se  un  segretario  generale  di classe 1/B e'
cessato dal servizio il 15 settembre 1996 e se allo stesso  e'  stata
attribuita  la classe stipendiale di lire 41.627.488 in data I aprile
1996 (la classe successiva di lire 43.744.140 sarebbe scattata a  far
data  dal  I  aprile  1998), egli avra' diritto al riconoscimento del
rateo pari a lire 440.969 ((43.744.140 - 41.627.488) X 5/24).
     Tale rateo dovra' essere  incluso  nella  base  pensionabile  al
momento  stesso della cessazione dal servizio, non dovendosi rinviare
la sua attribuzione alla data di compimento  della  classe  biennale,
trattandosi di cessazione avvenuta prima del I gennaio 1997.
       Al  segretario  capo  promosso  alla  qualifica  di segretario
generale di classe 2 ed inquadrato in una classe stipendiale  pari  o
superiore allo stipendio iniziale del primo dirigente con due anni di
anzianita', dovra' essere attribuito il compenso incentivante di lire
292.043 per 11 mensilita'.
       In  ordine  alla  13  mensilita', si precisa che l'inserimento
della  stessa,  secondo  le  decorrenze  previste  per  gli   aumenti
contrattuali,  nel  corpo  del dispositivo del decreto di trattamento
economico corrisponde esclusivamente ad  una  esigenza  di  certezza,
trasparenza  e  completezza  di  informazioni  e non va assolutamente
inteso come frazionabilita' della stessa.
       Pertanto, qualora il segretario  sia  stato  in  servizio  per
tutto  l'anno  solare  e  non  sia stato collocato in aspettativa per
motivi di famiglia o in altra posizione che comporti la sospensione o
la privazione dello stipendio, ovvero non sia  cessato  dal  servizio
per  motivi disciplinari, al medesimo spetta, cosi' come previsto dal
D.L.P. 25.10.1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni,
una 13 mensilita' commisurata all'ultimo trattamento dovuto alla data
del 15 dicembre.
       Nel caso di cessazione  dal  servizio  anteriore  alla  citata
data,  la  13  mensilita'  dovra' essere computata in base all'ultimo
stipendio in godimento alla data di cessazione.
       Per i segretari sospesi cautelarmente dal servizio  a  seguito
di  procedimento  penale, l'assegno alimentare di cui all'art. 82 del
D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dovra'  essere rideterminato soltanto quando gli aumenti contrattuali
hanno una decorrenza anteriore alla data di sospensione.
       Per  gli  anni  1995  e  1996,  resta  comunque  bloccata   la
corresponsione    delle   classi   stipendiali   biennali   collegate
all'anzianita' di servizio, in  attesa  dell'esito  del  procedimento
penale e disciplinare; cio', in quanto tali esiti hanno rilevanza sia
ai   fini   della   ricostruzione   della   carriera,   sia   per  la
quantificazione  definitiva  del  trattamento   economico   utile   a
pensione.
       Si   precisa,   infine,  che  per  i  titolari  di  segreterie
convenzionate di classe 2 la retribuzione  mensile  aggiunta  di  cui
all'art.  25  del  D.P.R. n. 749/1972 si dovra' computare sul 25% del
trattamento economico fondamentale.
* 3. STRUTTURA DELLA NUOVA RETRIBUZIONE
       Per una migliore comprensione delle singole  voci  retributive
che  compongono,  per  l'anno 1997, la retribuzione complessiva annua
lorda del segretario generale,  sono  state  predisposte  le  tabelle
"B-C-G-H-I"  riguardanti il segretario di classe 2 con meno e piu' di
due anni di anzianita', il segretario di classe 1/B, 1/A  e  di  ente
metropolitano.
     Nel  rinviare  alla  circolare n. 5/97 del 15.3.1997 per l'esame
degli aspetti salienti inerenti lo stipendio  della  qualifica  unica
dirigenziale,  la  retribuzione  individuale  di  anzianita'  (con le
integrazioni  contenute  nella  presente  circolare),   il   maturato
economico,  l'indennita'  integrativa speciale e la 13 mensilita', si
passa qui di seguito ad esaminare la retribuzione di posizione  e  di
risultato.
   a) retribuzione di posizione
     L'art.    2,   comma   2,   dell'accordo   integrativo   prevede
l'istituzione, a decorrere dal I gennaio 1997, di una retribuzione di
posizione collegata alle funzioni attribuite al  segretario  generale
dalle  disposizioni  normative  e regolamentari attualmente vigenti e
agganciata alla tipologia degli enti della cui segreteria il medesimo
e' titolare.
     La  retribuzione  di  posizione,  facendo  parte del trattamento
economico fondamentale, e' utile ai fini  della  13  mensilita',  del
trattamento  ordinario  di  quiescenza  e  del  trattamento  di  fine
servizio.
     Le  misure  annue  lorde  di  tale  voce  retributiva,  depurate
dell'importo  della  13  mensilita',  sono,  secondo le sottoindicate
decorrenze, cosi' rideterminate:
DALL'1.1.1997 AL 30.12.1997:
                                IMPORTI ANNUI       IMPORTI MENSILI
Classe 1/A (enti metropolitani) 63.230.769          5.269.231
Classe 1/A (altri enti)         49.384.615          4.115.385
Classe 1/B                      29.076.923          2.423.077
Classe 2                        19.846.154          1.653.846
DAL 31.12.1997:
                                IMPORTI ANNUI       IMPORTI MENSILI
Classe 1/A (enti metropolitani) 64.615.385          5.384.615
Classe 1/A (altri enti)         50.769.230          4.230.769
Classe 1/B                      30.461.538          2.538.461
Classe 2                        21.230.769          1.769.231
     E'  appena  il  caso  di  rilevare  che   sono   definiti   Enti
metropolitani  le  province  e  i comuni capoluogo di cui all'art. 17
della legge  n.  142/1990,  ossia  Bari,  Bologna,  Firenze,  Genova,
Milano,  Napoli, Roma, Torino e Venezia, nonche' quegli enti previsti
da specifiche leggi delle regioni a statuto speciale.
     Il succitato art. 2, comma 2, stabilisce che la retribuzione  di
posizione  viene  finanziata  con  la soppressione, a decorrere dal I
gennaio 1997, di tutti gli emolumenti  accessori  della  retribuzione
previsti dalle pregresse disposizioni e, in particolare, del compenso
incentivante,  del  compenso  per  lavoro  straordinario  e  di altri
compensi  accessori  corrisposti  al   medesimo   titolo   (ad   es.,
straordinario  per  le  consultazioni  elettorali e referendarie, per
l'assistenza agli organi collegiali).
     I   compensi   accessori   eventualmente    corrisposti    prima
dell'entrata  in  vigore  dell'accordo  in  argomento,  ovvero  prima
dell'applicazione   della   presente   circolare,   dovranno   essere
conguagliati con la retribuzione di posizione.
     Al  finanziamento  della  retribuzione  di posizione si provvede
altresi' con il  riassorbimento  dalla  retribuzione  individuale  di
anzianita' dei seguenti importi annui lordi:
Classe 1/A (enti metropolitani)   6.350.000
Classe 1/A (altri enti)           3.650.000
Classe 1/B                        3.925.000
     Nel  caso di passaggio da una segreteria di sede 1/A qualificata
come metropolitana ad altra di classe 1/A, l'importo annuo  lordo  da
riassorbire e' rideterminato in lire 3.650.000.
     Inoltre,  si  osserva  che  l'art.  2,  comma  3,  prevede per i
segretari generali di classe 1/A il riassorbimento, a decorrere dal I
gennaio  1997,   della   differenza   stipendiale   derivante   dalla
maggiorazione  del  14%  di  cui  alla tabella "D" allegata al D.P.R.
23.6.1972, n. 749, pari a lire 4.738.708 (40.016.240 - 35.277.532).
     Su tale punto, giova precisare che  il  succitato  differenziale
non  coincide  con  il  14%  dello  stipendio iniziale del segretario
generale di classe 1/B per effetto del  conglobamento,  a  suo  tempo
effettuato,    dell'importo   di   lire   1.081.000   dell'indennita'
integrativa speciale nello stipendio e  della  contestuale  riduzione
della stessa i.i.s..
     Il riassorbimento dovra' essere effettuato sulla r.i.a., ovvero,
nel  caso  in  cui  questa  sia  di  importo  inferiore  alla  misura
dell'abbattimento, sul  maturato  economico,  cosi'  come  stabilisce
l'art. 3.
     Pertanto,  quest'Ufficio,  come  si  desume  anche dalle tabelle
"G-H-I", ritiene che per i segretari generali di classe 1/B e 1/A sia
piu' proficuo procedere ai riassorbimenti direttamente  sul  maturato
economico,  lasciando  inalterato  l'importo  della r.i.a. cosi' come
gia' calcolato nel periodo antecedente all'anno 1997.
     A seguito di tale operazione, per i segretari di  classe  1/B  e
1/A  i  maturati  economici  annui lordi sono cosi' rideterminati per
l'anno 1997:
- cl. 1/B: 5.860.322 (9.785.322 - 3.925.000),
- cl. 1/A: 7.363.931 (15.752.639 - 3.650.000 - 4.738.708)
     Inoltre, si precisa che  il  maturato  economico  dovra'  essere
riconosciuto   solo   a  favore  dei  segretari  che  nell'anno  1996
rivestivano la qualifica di segretario generale di classe 1/B e  1/A,
ovvero  che  nel  predetto  anno  siano  stati promossi alle medesime
qualifiche superiori (cfr. tabelle "D/6 e E/8").
     Cio', in quanto il maturato  economico  deriva  dall'istituzione
della  qualifica unica dirigenziale e dalla soppressione delle classi
di stipendio ed e', pertanto, finalizzato a conservare, nei confronti
dei segretari di classe 1/B e 1/A che fino alla data  del  31.12.1996
ricoprivano    tali    qualifiche,    gli   stipendi   annui   lordi,
rispettivamente, di lire 42.038.880 e 47.617.584.
     Da quanto sin qui esposto, si evince che, qualora un  segretario
di  classe  2  sia  stato promosso alla qualifica superiore nell'anno
1997,  allo  stesso  non  dovra'  essere  riconosciuto  il   maturato
economico  di  lire 9.785.322, mentre per il segretario di classe 1/B
promosso alla 1/A nel predetto anno il maturato  economico  sara'  di
lire 1.396.614 (9.785.322 - 3.650.000 - 4.738.708).
     Per  i  titolari  di  segreterie  convenzionate  di classe 2, la
retribuzione mensile aggiunta prevista dall'art.  25  del  D.P.R.  n.
749/1972, dovra' essere conteggiata sul 25% del trattamento economico
fondamentale,  includendo,  oltre  il maturato economico e la r.i.a.,
anche la retribuzione di posizione.
     A seguito della ritardata applicazione  del  riequilibrio  della
retribuzione accessoria prevista dall'art. 2, comma 9, della legge n.
550/1995,  ovvero, dalla circostanza che la retribuzione di posizione
e' stata riconosciuta a partire solo dal I  gennaio  1997,  l'art.  6
dell'accordo   integrativo   ha   previsto,   per   l'anno  1996,  la
corresponsione,  a  titolo  indennitario e risarcitorio, di una somma
forfettaria cosi' stabilita per ciascuna qualifica:
- segr. gen. cl. 1/A: 5.800.000
- segr. gen. cl. 1/B: 3.900.000
- segr. gen. cl. 2:   3.500.000
     Le succitate somme dovranno essere rapportate  alla  durata  del
rapporto  di  servizio intrattenuto nel corso dell'anno 1996; in caso
di trasferimento o di promozione alla  qualifica  superiore  dovranno
essere ripartite pro-quota a carico di ciascun ente.
     Cosi',   ad  es.,  in  caso  di  promozione  alla  qualifica  di
segretario generale di classe 1/A avvenuta in data I luglio 1996,  si
dovra' riconoscere la somma lorda di lire 4.850.000:
- segr. gen. cl. 1/B:     1.950.000 + (3.900.000 x 6/12)
- segr. gen. cl. 1/A:     2.900.000 = (5.800.000 X 6/12)
                         -----------
                          4 .850.000
     Ancora:  per  un  segretario  generale  di  classe 2 cessato dal
servizio, ad es., dal I agosto 1996, l'indennita' lorda sara' pari  a
lire 2.041.667 (3.500.000 x 7/12).
     In  caso  di  variazioni  intervenute  nel  corso  del  mese, si
considera il mese di 30 giorni; pertanto, qualora  un  segretario  di
classe  1/B  sia  stato  trasferito  in data 14 marzo 1996, l'ente di
precedente titolarita' dovra' riconoscere una somma lorda pari a lire
801.667 (3.900.000 X 74/360).
b) retribuzione di risultato
     L'art. 4 dell'accordo integrativo prevede  che  i  comuni  e  le
province,  in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del
C.C.N.L. per l'autonoma area dirigenziale  del  comparto  Regioni  ed
enti  locali,  possono  destinare un importo non superiore all'1,15 %
del monte salari attribuito al segretario nell'anno 1995, al fine  di
corrispondere una retribuzione di risultato connessa al conseguimento
degli obiettivi assegnati al medesimo segretario.
     In  particolare,  gli  enti  interessati  possono  istituire  la
retribuzione di risultato purche' siano rispettate simultaneamente le
seguenti condizioni:
1) che gli stessi non siano dissestati e strutturalmente deficitari;
2) che abbiano dato attuazione ai principi  di  razionalizzazione  di
   cui al titolo I del D.lgs. n. 29/1993;
3)  che  abbiano  ridefinito le strutture organizzative e le funzioni
   dirigenziali;
4) che abbiano rilevato i carichi di lavoro e rideterminato le piante
   organiche;
5) che abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno  o
   dei nuclei di valutazione.
     Ai  fini  del  computo  della  predetta retribuzione, per monte,
salari si dovra' intendere l'ammontare annuo  lordo  del  trattamento
economico   fondamentale   dovuto   al   segretario  nell'anno  1995,
escludendo i compensi accessori a qualunque titolo attribuiti.
     Qualora   nell'anno   1997  il  titolare  della  segreteria  non
corrisponda a quello in servizio presso il  medesimo  ente  nell'anno
1995,  la  base  di  commisurazione  e'  data dal monte salari che il
segretario ha maturato presso la precedente sede di  titolarita',  in
quanto,  dal  tenore  letterale  dell'art.  4, si evince il carattere
individuale e personale dello stesso.
     Invece, nel caso in  cui  nell'anno  1995  il  segretario  abbia
rivestito  una qualifica inferiore a quella attualmente ricoperta, si
ritiene che sia piu' equo assumere come  base  di  computo  il  monte
salari  maturato dal precedente segretario, mentre nel caso in cui la
segreteria, negli anni 1996 e 1997, sia  stata  elevata  alla  classe
superiore  potra'  essere  assunto  come base di riferimento il monte
salari teorico dell'anno 1995  corrispondente  alla  nuova  qualifica
rivestita.
     In  quest'ultima ipotesi, gli enti interessati potranno ricavare
i dati relativi agli stipendi iniziali di ciascuna qualifica  e  alle
indennita' integrative speciali dalle tabelle allegate alla circolare
n. 5/97 del 15 marzo 1997.
c) casi particolari:
   promozioni avvenute successivamente alla data del 31.12.1996
     Com'e' noto, l'art. 45 del C.C.N.L., biennio 1994/95, stabilisce
che  a  decorrere  dalla data di stipulazione del medesimo contratto,
ossia dal 9  gennaio  1997,  sono,  tra  l'altro,  inapplicabili  nei
confronti   del   personale   dell'autonoma   area   dirigenziale  le
disposizioni normative previste dalla legge n. 869/1982.
     La citata legge stabilisce che al personale dirigente promosso o
nominato alla qualifica superiore successivamente  alla  data  del  I
gennaio  1983  compete  lo  stipendio iniziale della nuova posizione,
maggiorato della meta'  del  valore  delle  classi  e  degli  aumenti
periodici  relativi  alla  sola anzianita' di servizio prestata nella
qualifica di provenienza.
     Per  una  corretta  attribuzione  degli  stipendi  e'  opportuno
seguire le direttive qui di seguito fornite.
c1): Promozioni avvenute dall'1.1.1997 all'8.1.1997
SEGRETARIO COMUNALE CAPO PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2
     In  tale evenienza, si dovra' procedere all'individuazione dello
stipendio  in  godimento  nella   precedente   qualifica   direttiva,
seguendo,  con  la  dovuta attenzione, le istruzioni gia' dettate con
circolare n. 5/97 del 15.3.1997 al punto n. 2), lett. f),  pag.  9  e
ss.,  al  fine  di  verificare  che  tale stipendio non sia superiore
all'importo dello stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a
lire 36.000.000.
     Quest'Ufficio ritiene che nella maggior parte dei casi si dovra'
attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale, al  quale
andra' aggiunto il beneficio economico di cui alla succitata legge n.
869/1982,  quale maturato economico nella qualifica di provenienza di
segretario capo, nella misura annua lorda di lire 259.200.
     Tale  importo   dovra'   essere   incluso   nella   retribuzione
individuale di anzianita'.
     Successivamente,  si  dovranno  attribuire:  la  retribuzione di
posizione corrispondente a quella del segretario di classe 2 e pari a
lire  19.846.154,  l'indennita'  integrativa   speciale   e   la   13
mensilita'.
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2 PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B
     In tal caso, si dovra':
-   attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a
   lire 36.000.000;
-  procedere al computo della maggiorazione  di  cui  alla  legge  n.
   869/1982,  moltiplicando  l'anzianita' maturata nella qualifica di
   segretario generale di classe 2 ed espressa in classi biennali per
   il corrispondente valore della  classe,  dividendo  poi  l'importo
   cosi' ottenuto per 2; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.;
-  riconoscere la r.i.a., cosi' come calcolata prima della promozione
   e  con  l'indicazione  pro  memoria  del  valore del rateo e della
   decorrenza della sua corresponsione, incrementata del beneficio di
   cui  al  punto  precedente  e  abbattuta  dell'importo   di   lire
   3.925.000,   cosi'   come   previsto   dall'art.   2  dell'accordo
   integrativo;
-   attribuire la retribuzione di  posizione  nella  misura  di  lire
   29.076.923;
-  riconoscere la i.i.s. e la 13 mensilita'.
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B PROMOSSO ALLA CLASSE 1/A
     In questa situazione (cfr. tabella "LI), si dovra':
-   attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari a
   lire 36.000.000;
-  riconoscere il maturato economico di lire 1.396.614 (gia' al netto
   degli abbattimenti di lire 3.925.000  e  4.738.708,  di  cui  agli
   artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo;
-    procedere  al  computo  della maggiorazione di cui alla legge n.
   869/1982, moltiplicando l'anzianita' maturata nella  qualifica  di
   segretario  generale  di classe 1/B ed espressa in classi biennali
   per il corrispondente valore della classe, dividendo poi l'importo
   cosi' ottenuto per 2; tale importo dovra' confluire nella r.i.a.;
-  riportare la r.i.a., cosi' come calcolata prima della  promozione,
   incrementata del beneficio di cui al punto precedente;
-    attribuire  la  retribuzione  di  posizione nella misura di lire
   49.384.615;
-  riconoscere la i.i.s. e la 13 mensilita'.
VICE SEGRETARIO GENERALE PROMOSSO ALLA 1/B 0 ALLA 1/A
   In questo caso, si dovra':
-  attribuire lo stipendio della qualifica unica dirigenziale pari  a
   lire 36.000.000;
-    procedere  al  computo  della maggiorazione di cui alla legge n.
   869/1982, dividendo per 2 l'importo del  solo  maturato  economico
   nella  qualifica  di vice segretario generale; tale importo dovra'
   confluire nella r.i.a.;
-    riportare  la  r.i.a.  maturata  nella  pregressa  qualifica   e
   incrementata  del beneficio di cui al punto precedente, abbattutta
   dell'importo di lire 3.925.000 per il segretario di classe  1/B  e
   di  lire  8.388.708  (3.650.000  + 4.738.708) per il segretario di
   1/A;
-  attribuire la retribuzione di posizione di lire 29.076.923 (1/B) e
   49.384.615 (1/A), nonche' l'indennita' integrativa speciale  e  la
   13 mensilita'.
c2): promozioni avvenute a decorrere dal 9 gennaio 1997
     A  decorrere  dalla  predetta  data,  diventa  inapplicabile  il
beneficio economico previsto dalla legge  n.  869/1982;  per  cui  la
situazione  stipendiale  si  presentera', per ciascuna qualifica, nel
modo seguente.
SEGRETARIO COMUNALE CAPO PROMOSSO SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 2
-     stipendio  della  qualifica  unica  dirigenziale  pari  a  lire
   36.000.000;
-  retribuzione di posizione pari a lire 19.846.154;
-  i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste.
SEGRETARIO DI CLASSE 2 PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B (cfr. tabella "M")
-    stipendio  della  qualifica  unica  dirigenziale  pari  a   lire
   36.000.000;
-    r.i.a.,  nella  misura  calcolata  prima  della promozione e con
   l'indicazione pro memoria del valore del rateo  e  della  data  di
   corresponsione, abbattutta della somma di lire 3.925.000;
-  retribuzione di posizione pari a lire 29.076.923;
-  i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste.
SEGRETARIO GENERALE DI CLASSE 1/B PROMOSSO ALLA CLASSE 1/A
-     stipendio  della  qualifica  unica  dirigenziale  pari  a  lire
   36.000.000;
-   maturato economico di lire 1.396.614  (9.785.322  -  3.650.000  -
   4.738.708);
-    r.i.a.,  nella misura gia' riconosciuta prima della promozione e
   con l'indicazione  pro  memoria  del  valore  del  rateo  e  della
   decorrenza della sua corresponsione;
-  retribuzione di posizione pari a lire 49.384.615;
-  i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste.
VICE SEGRETARIO GENERALE PROMOSSO ALLA CLASSE 1/B O 1/A
-     stipendio  della  qualifica  unica  dirigenziale  pari  a  lire
   36.000.000;
-   r.i.a. maturata nella pregressa  qualifica  di  vice  segretario,
   abbattutta  dell'importo  di  lire  3.925.000 per il segretario di
   classe 1/B e di lire 8.388.708  (3.650.000  +  4.738.708)  per  il
   segretario di 1/A (artt. 2 e 3 dell'accordo integrativo);
-    retribuzione  di posizione di lire 29.076.923 (1/B) e 49.384.615
   (1/A);
-  i.i.s. e 13 mensilita' nelle misure previste.
     E' appena il caso di rilevare che per i  segretari  generali  di
classe 2 e per i vice segretari promossi alla qualifica di 1/B e 1/A,
indipendentemente  dalla data di promozione degli stessi, qualora gli
abbattimenti siano di importo superiore a quello  della  r.i.a.,  gli
stessi, limitatamente alla differenza, diventano irrilevanti.
     Cosi',  ad  es.,  se  un vice segretario generale viene promosso
alla qualifica di segretario generale di classe 1/A  e  anteriormente
alla   promozione  aveva  in  godimento  una  r.i.a  (o  un  maturato
economico) pari a lire 3.500.000, l'abbattimento  di  lire  8.388.708
(3.650.000  +  4.738.708)  potra' essere effettuato solo nella misura
corrispondente a lire 3.500.000, non potendosi ridurre le altre  voci
stipendiali per la parte che residua.
* 4. EFFETTI DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI
a) compensi per lavoro straordinario
     In  attuazione  dell'art. 2, comma 2, dell'accordo integrativo e
per effetto dell'istituzione della retribuzione di posizione, cessano
di  essere  corrisposti,  a  decorrere  dall'1.1.1997,  il   compenso
incentivante,  di  cui  all'art.  4  della  legge 17.4.1984, n. 79, i
compensi  per  lavoro  straordinario  ed  altri  eventuali   compensi
accessori  corrisposti  al medesimo titolo (ad es., straordinario per
le  consultazioni  elettorali  e referendarie, assistenza agli organi
collegiali).
     Tale disposizione contrattuale si inserisce a pieno  nel  quadro
delle attribuzioni e responsabilita' che il D.lgs. n. 29/1993 assegna
ai  dirigenti,  per  i  quali  la  presenza  in  servizio e la stessa
organizzazione del tempo di lavoro debbono essere correlati  in  modo
flessibile alle esigenze della struttura cui gli stessi sono preposti
e  all'espletamento  degli  incarichi agli stessi affidati e connessi
alle proprie responsabilita', in relazione anche agli obiettivi e  ai
programmi da attuare.
     Dal  momento  che  l'accordo  integrativo  e' diventato efficace
successivamente  alla  data  di  istituzione  della  retribuzione  di
posizione,  il  comma  3  del  succitato  art.  2  prevede, come gia'
chiarito con circolare n. 5/97 del 15 marzo  u.s.,  che  il  compenso
incentivante e i compensi per lavoro straordinario eventualmente gia'
corrisposti  dovranno,  a  tutti gli effetti, essere considerati come
acconto della retribuzione di posizione.
b) compensi per incarichi di reggenza o supplenza
     Al riguardo, nel confermare  le  direttive  gia'  impartite  con
precedente  circolare  n. 5/97, punto n. 3), lett. c), pag. 14 e ss.,
si fa presente che per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data
del I gennaio  1997  continuano  a  trovare  applicazione  le  misure
mensili  massime  dell'indennita'  di  reggenza  e supplenza, a tempo
pieno e a scavalco, gia' determinate con la tabella  n.  12  allegata
alla predetta circolare.
     Si  ribadisce nuovamente che, cosi' come dispone l'art. 39 della
legge 8.6.1962, n. 604, ai fini della determinazione delle indennita'
di reggenza o supplenza, la base stipendiale di riferimento  e'  data
solo  dagli  stipendi iniziali previsti per ciascuna qualifica, cosi'
come risultano incrementati per effetto del C.C.N.L. del 23.1.1997.
     Pertanto, nella  predetta  base  di  computo  non  rientrano  la
retribuzione  individuale  di  anzianita',  l'indennita'  integrativa
speciale e la retribuzione di posizione.
     E' appena il caso di precisare che in caso di incarico  a  tempo
pieno  o  continuativo  conferito  in  una sede di classe superiore a
quella corrispondente alla qualifica rivestita, al segretario spetta,
con  oneri  a  carico  dell'ente  di  destinazione,  il   trattamento
economico  fondamentale  previsto  per  la propria qualifica, nonche'
l'indennita' di reggenza o supplenza commisurata  alla  qualifica  di
riferimento  della  classe  dell'ente presso cui il medesimo e' stato
incaricato.
c) rimborso delle spese di viaggio
     L'art. 7 dell'accordo integrativo  introduce,  per  i  segretari
incaricati  della  reggenza  o  supplenza  presso una sede diversa da
quella  di  titolarita',  il  rimborso   delle   spese   di   viaggio
effettivamente  sostenute  e  debitamente documentate, cosi' come era
gia'  previsto  per  i   titolari   di   segreterie   consorziate   o
convenzionate dall'art. 25 del D.P.R. n. 749/1972.
     Al riguardo, si rileva che il diritto al rimborso delle spese di
viaggio  spetta,  come risulta anche dalle schede tecnico-finanziarie
relative al contratto in argomento, per i soli incarichi a  scavalco,
in  quanto  per  gli  incarichi  continuativi  o  a  tempo  pieno  il
segretario cosi' come dispone l'art. 39 della legge n. 604/1962, deve
prestare  servizio  esclusivamente  presso  la  sede  cui  e'   stato
incaricato.
     In  relazione alla data di decorrenza del beneficio in esame, si
precisa, a parziale rettifica di quanto comunicato con la  precedente
circolare  n.  5/97, che lo stesso decorre dalla data successiva alla
stipulazione dell'accordo integrativo,  ossia  dal  19  aprile  1997;
pertanto,  nessun  rimborso  spetta  per  gli  incarichi  a  scavalco
espletati anteriormente alla predetta data.
     Nel caso di uso  dell'autovettura  propria,  il  rimborso  delle
spese di viaggio effettivamente sostenute dovra' avvenire, cosi' come
era gia' previsto per i titolari di segreterie comunali consorziate o
convenzionate,   in   base   alle  indennita'  chilometriche  fornite
dall'A.C.I..
d) liquidazione dei diritti di segreteria
     In ordine all'individuazione della base stipendiale  di  computo
per  la liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere,
per  l'anno  1997,  le  seguenti  voci  retributive  del  trattamento
economico fondamentale spettante al segretario generale:
- stipendio tabellare;
- retribuzione individuale di anzianita';
- maturato economico, se in godimento;
- retribuzione di posizione;
- indennita' integrativa speciale;
- tredicesima mensilita'.
     E'  comunque  esclusa  dal  predetto  computo la retribuzione di
risultato e l'indennita' forfettaria di cui all'art.  6  dell'accordo
integrativo,   nonche',   per   gli   anni  precedenti,  il  compenso
incentivante e altri eventuali compensi accessori a qualunque  titolo
attribuiti.
* 5. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
     L'art.  5,  comma  1, del C.C.N.L. relativo al biennio economico
1996/97, stipulato  in  data  9  gennaio  u.s.,  prevede  che  per  i
dirigenti  cessati  o  che  cesseranno  dal  servizio  con  diritto a
pensione nel predetto biennio gli incrementi retributivi previsti dal
medesimo contratto dovranno essere riconosciuti  integralmente  nella
determinazione  del  trattamento di quiescenza, secondo le rispettive
scadenze (cfr. tabelle "N e P").
     Il successivo comma 2 precisa, altresi',  che  per  i  dirigenti
cessati  dal  servizio  nel corso dell'anno 1996 e del primo semestre
dell'anno 1997 la retribuzione di  posizione  dovra'  essere  inclusa
nella  base  pensionabile  solo  a  decorrere dal I luglio 1997 e con
riferimento alla qualifica  rivestita  all'atto  del  collocamento  a
riposo.
     E'  appena il caso di osservare che l'unico elemento retributivo
che rileva ai nostri fini e' la retribuzione  di  posizione,  le  cui
misure  annue  lorde  sono  scaglionate  alle date del I gennaio e 31
dicembre 1997.
     Pertanto, un segretario generale cessato dal servizio,  ad  es.,
in  data  1.11.1996, che avrebbe avuto titolo al riconoscimento della
retribuzione di posizione nella base pensionabile a decorrere  dal  I
gennaio   1997,   si  vedra',  a  tali  fini,  attribuire  la  citata
retribuzione solo a far data dal I luglio  1997,  restando  salva  la
successiva decorrenza del 31 dicembre 1997.
     Com'e'  noto,  la  retribuzione di posizione, cosi' come dispone
l'art. 2 dell'accordo integrativo, e' stata istituita dal  I  gennaio
1997  ed  e' finanziata dalla soppressione del compenso incentivante,
del compenso per lavoro straordinario e di altri  eventuali  compensi
accessori corrisposti al medesimo titolo.
     Poiche'  l'accordo  integrativo e' divenuto efficace a decorrere
dalla data successiva della sua sottoscrizione, cioe' dal  19  aprile
u.s.,  si  e'  verificato che gli enti interessati hanno erogato tali
compensi per il periodo precedente e/o successivo alla predetta data.
     Ebbene, in tale evenienza l'art. 2,  comma  4,  dell'accordo  in
esame  stabilisce  che  le  somme  "medio tempore" corrisposte a tale
titolo dovranno essere considerate quale acconto  della  retribuzione
di posizione.
     Pertanto,   qualora  un  segretario  generale  sia  cessato  dal
servizio in data I maggio 1997 e allo stesso, in sede di liquidazione
provvisoria della pensione, i compensi accessori siano stati inseriti
nel "quadro 4 - TOTALE B" del MOD.  98.2  della  pensione,  gli  enti
interessati  dovranno  mantenere gli stessi nella predetta quota fino
alla  data  del  30  giugno  1997  e  poi  procedere,  in   sede   di
riliquidazione,  al loro riassorbimento e all'inserimento, a far data
dal I luglio 1997, dell'intera retribuzione di posizione  dovuta  nel
"quadro 4 - TOTALE A" del MOD. 98.2.
     Cio',  in  quanto  la citata retribuzione costituisce emolumento
fisso,  continuativo,  costante  e  generale  e,  quindi,  componente
essenziale   del   trattamento   economico   fondamentale  dovuto  al
segretario.
     Inoltre, per quanto attiene al valore  del  rateo  indicato  per
memoria  nel  corpo  del  decreto  e  da  corrispondersi alla data di
compimento del biennio,  giova  sottolineare  che  qualora  l'importo
debba  essere  incluso  nella  r.i.a,  successivamente  alla  data di
cessazione   dal   servizio,   le   SS.LL.   avranno   cura,    nella
predisposizione  dei  decreti  di trattamento economico utile ai fini
della pensione, di inserirlo nella base pensionabile solo  a  partire
dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere corrisposto.
     Infine,  per  il  personale  cessato  dal servizio o prossimo al
pensionamento,  si  raccomanda  alle  SS.LL.   di   distinguere   nel
dispositivo del decreto, facendo uso di articoli:
- il trattamento economico a carico dell'ente;
- il trattamento economico utile ai fini della pensione;
- il trattamento economico utile ai fini della buonuscita.
     Per  quanto attiene all'indennita' forfettaria di cui all'art. 6
dell'accordo integrativo, dovuta al segretario  generale  per  l'anno
1996  a  seguito  della ritardata applicazione del riequilibrio della
retribuzione accessoria, si precisa che per i collocati a  riposo  la
stessa  va  inserita  nel  "quadro 4 - TOTALE B" del MOD. 98.2. della
pensione, trattandosi di emolumento accessorio della retribuzione.
     Identica caratteristica, di emolumento accessorio,  presenta  la
retribuzione di risultato di cui all'art. 4 dell'accordo integrativo.
* 6. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO
     Al  riguardo,  si  rileva che l'art. 5 del C.C.N.L., relativo al
biennio economico 1996/97, prevede che ai fini  della  buonuscita  (o
rectius dell'indennita' premio di fine servizio per gli iscritti alla
gestione  autonoma  ex I.N.A.D.E.L.) si dovranno considerare solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal  servizio,  (cfr.
tabelle "N/11 e P/4).
     Nell'evidenziare  che  il  citato  contratto e quello successivo
siglato in data 18 aprile u.s. non dettano  particolari  disposizioni
in  materia,  si  ritiene opportuno procedere all'inquadramento della
retribuzione  di  posizione  alla  luce  della  disciplina  normativa
esistente  per  la  gestione  autonoma  ex I.N.A.D.E.L., alla quale i
segretari comunali e provinciali sono iscritti.
     In via preliminare, si fa presente che la  citata  retribuzione,
cosi'  come risulta regolamentata dalle parti contraenti, costituisce
emolumento   fisso   (predeterminato   nell'importo),   continuativo,
costante  e generale e, come tale, rappresenta una voce rilevante del
trattamento economico fondamentale; tant'e' vero  che  la  stessa  e'
utile ai fini della 13 mensilita'.
     In  merito, quest' Ufficio osserva che la legge 8 marzo 1968, n.
152 e successive modificazioni ed integrazioni, nel dettare le  norme
in  materia  previdenziale  per  il  personale  dipendente degli enti
locali (al quale i segretari comunali e provinciali  sono  assimilati
dal  punto  di  vista  previdenziale), stabilisce che la retribuzione
contributiva e' costituita dallo  stipendio  o  salario,  comprensivo
degli  aumenti periodici, dall'indennita' integrativa speciale, dalla
13 mensilita',  nonche'  da  tutti  gli  assegni  che  formano  parte
integrante ed essenziale dello stesso stipendio.
     Da   quanto   sin   qui   esposto,  emerge  in  modo  chiaro  ed
inequivocabile  che  la  retribuzione  di  posizione,  presentando  i
caratteri  tipici  degli emolumenti economici fondamentali, rientra a
pieno titolo nella retribuzione contributiva.
     A maggior conforto della tesi qui sostenuta,  si  deve  altresi'
rilevare  che  l'art.  36  del  C.C.N.L.  relativo  al  comparto  del
personale delle "Regioni  -  autonomie  locali",  sottoscritto  il  6
aprile   1996,   cosi'   come  modificato  dal  successivo  contratto
integrativo stipulato in data  13  maggio  1996,  stabilisce  che  la
retribuzione  di  posizione  di  cui  agli artt. 40 e 41 del medesimo
accordo sostituisce l'indennita'  di  funzione  dirigenziale  di  cui
all'art.  38  del D.P.R.  n. 333/1990 ed e', pertanto, utile anche ai
fini dell'indennita' premio di fine servizio,  cosi'  come  era  gia'
previsto per la citata indennita' di funzione.
     Tutto  cio'  premesso,  quest'Ufficio  fa  presente  che  per  i
segretari cessati dal servizio  anteriormente  all'istituzione  della
retribuzione  di  posizione,  cioe' a far data dal I gennaio 1997, la
citata retribuzione non  rientra  nella  base  contributiva,  essendo
cessati,   appunto,   prima   della   maturazione  del  diritto  alla
corresponsione della stessa.
     Invece, per coloro che cessano dal servizio con  effetto  dal  2
gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 si dovra' riconoscere solo l'importo
previsto, per ciascuna qualifica, nel medesimo periodo.
     Per  coloro che cessano a far data dal I gennaio 1998, si dovra'
attribuire solo l'importo della retribuzione di posizione  fissato  a
decorrere dal 31 dicembre 1997.
     Nella  retribuzione  utile ai fini della buonuscita, va incluso,
dalla data di cessazione dal servizio, il valore  del  rateo  che  il
segretario avrebbe maturato successivamente alla predetta data.
     E'    appena    il   caso   di   osservare   che   anteriormente
all'applicazione dell'accordo integrativo in esame e,  quindi,  prima
dell'attribuzione,  della  retribuzione  di  posizione, al segretario
generale sono stati corrisposti il compenso incentivante, quello  per
lavoro  straordinario  e altri eventuali compensi accessori, i quali,
poiche' costituivano all'epoca emolumenti accessori non utili ai fini
della  buonuscita,  non  sono  stati  assoggettati  a  contributo  ex
I.N.A.D.E.L..
     Ora,  invece,  dovendo  considerare  i  succitati compensi quale
acconto della retribuzione di posizione, gli enti interessati avranno
cura di procedere al recupero dei relativi contributi.
     Ai fini dell'indennita' premio di fine servizio, non sono  utili
la retribuzione di risultato e l'indennita' forfettaria derivante dal
mancato equilibrio della retribuzione accessoria, in quanto le stesse
costituiscono voci retributive accessorie.
* 7. DISCIPLINA CONTRIBUTIVA E FISCALE
     Sotto  il  profilo  contributivo,  tutti gli emolumenti previsti
dall'accordo integrativo (retribuzione di posizione,  indennita'  per
il   mancato   riequilibrio   della   retribuzione   accessoria,   la
retribuzione di risultato), cosi' come  stabilisce  l'art.  14  della
legge   30.4.1969,  n.  153,  modificato  dall'art.  26  della  legge
3.6.1975, n. 160, dovranno essere cumulati, ai fini del  calcolo  dei
contributi  previdenziali  -  gestione autonoma ex C.P.D.E.L. -, alla
retribuzione del mese in cui vengono erogati, anche se si riferiscono
ad anni anteriori a quello di corresponsione.
     In  particolare,  corre  l'obbligo  precisare  che  l'indennita'
dovuta  per  il mancato riequilibrio della retribuzione accessoria e'
assoggettata al solo contributo previdenziale  in  base  all'art.  12
della  citata  legge  n.  153/1969,  il cui ambito di applicazione e'
stato esteso al pubblico impiego dall'art. 2, comma  9,  della  legge
8.8.1995, n. 335.
     Ebbene,  la predetta disposizione normativa stabilisce che tutto
cio'  che  il  dipendente  riceve,  anche  a  titolo  risarcitorio  o
indennitario,  in  dipendenza  e  in occasione del rapporto di lavoro
dovra' essere considerato  retribuzione  e,  quindi,  assoggettato  a
prelievo contributivo.
     Ai  fini  del  contributo dovuto per l'indennita' premio di fine
servizio - gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. - si dovra' assoggettare
a contribuzione solo la retribuzione di  posizione,  con  esclusione,
quindi,   dell'indennita'  di  cui  sopra  e  della  retribuzione  di
risultato.
     Cio', in quanto, in attesa  della  sottoscrizione  dell'apposito
contratto  collettivo nazionale che per il computo del trattamento di
fine rapporto introduca anche nell'ambito  del  pubblico  impiego  la
medesima  disciplina esistente per i rapporti di natura privatistica,
cosi' come dispone la citata legge n. 335/1995, i relativi contributi
continueranno ad essere versati con la stessa  disciplina  normativa,
con   le   modalita'   e  con  l'applicazione  delle  aliquote  sulle
retribuzioni contributive cosi' come determinate  alla  data  del  31
dicembre   1995   (cfr.   circolare   n.   2,   in   data  10.1.1996,
dell'I.N.P.D.A.P.).
     A tali fini, vengono, pertanto, esclusi dalla base  contributiva
tutti  gli emolumenti accessori della retribuzione a qualunque titolo
corrisposti.
     Resta ferma l'assoggettabilita' di tutti gli emolumenti in esame
al contributo assistenziale per il S.S.N..
     Dal  punto  di  vista  fiscale,  la retribuzione di posizione e'
soggetta a tassazione ordinaria, mentre  l'indennita'  derivante  dal
mancato riequilibrio della retribuzione accessoria e' soggetta, cosi'
come  stabilisce  l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.P.R. 22.12.1986,
n. 917, a tassazione separata, trattandosi di somma riferita all'anno
1996 e da corrispondersi, in  virtu'  dell'accordo  siglato  in  data
18.4.1997, nell'anno 1997.
     A  tassazione  separata  dovra'  essere  assoggettata  anche  la
retribuzione di risultato, se l'attribuzione e la liquidazione  della
stessa avvengono nell'anno successivo a quello di riferimento.
* 8. MODALITA' DI DECRETAZIONE
     Per  quanto riguarda le modalita' di decretazione, si confermano
le istruzioni gia' impartite con circolare n. 5/97 del 15 marzo u.s.,
al punto n. 4).
     In  particolare,  si  invitano  le  SS.LL.  a  voler   riservare
particolare  attenzione  ai segretari generali cessati dal servizio o
prossimi al pensionamento, affinche' gli enti locali interessati,  ai
quali  dovranno  essere  notificati i decreti di rideterminazione dei
trattamenti economici, possano procedere con sollecitudine al calcolo
dei trattamenti provvisori di pensione.
                                 Il direttore generale: GELATI