IL RETTORE
   Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
   Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,  concernente  la  riforma
degli ordinamenti didattici;
   Visto  il  Decreto  del  Ministro dell'Universita' e della Ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  24  luglio  1996,  pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre
1996, concernente la  tabella  XVIII/ter  relativa  agli  ordinamenti
didattici  dei  corsi di diploma universitario dell'area sanitaria in
adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
   Viste le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  formulate  dalla
Facolta'  di  Medicina  e  chirurgia  in  data  29  ottobre 1996, dal
Consiglio di Amministrazione in data 14 gennaio  1997  e  dal  Senato
Accademico in data 17 dicembre 1996;
   Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo  unico 31 agosto 1933, n 1592, per i
motivi  esposti  nelle   deliberazioni   delle   predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio Universitario Nazionale;
   Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale;
   Visto  che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Padova, emanato con decreto rettorale n.  94  dell'8  novembre  1995,
pubblicato  nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti  didattici  e  che  il
loro inserimento e' previsto nel Regolamento didattico di Ateneo;
   Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, approvato  e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
   Lo  statuto  dell'Universita'  degli  Studi di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                             Articolo 1
   Gli   articoli  da  29  a  35,  concernenti  i  corsi  di  diploma
universitario afferenti alla Facolta' di Medicina  e  chirurgia  sono
soppressi e sostituiti dai seguenti.
                               Art. 29
       Norme generali comuni ai corsi di diploma universitario
           afferenti alla Facolta' di medicina e chirurgia
   Finalita', organizzazione, requisiti di accesso
   1.   La   formazione   deve   garantire,  oltre  ad  una  adeguata
preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-
pratico,  nella  misura  eventualmente  stabilita   dalla   normativa
dell'Unione Europea.
   2.  I  corsi  hanno durata triennale, e si concludono con un esame
finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il  rilascio  del
relativo titolo professionale.
   Durante  il  corso  lo  studente  deve  conseguire  gli  obiettivi
didattici teorici, pratici  e  di  tirocinio  stabiliti  nei  singoli
ordinamenti;  deve altresi' acquisire le capacita' di aggiornarsi, di
valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca.
   3. I corsi sono attivati in  conformita'  ai  protocolli  d'intesa
stipulati  tra  l'Universita'  e  la  Regione,  e si svolgono in sede
ospedaliera, policlinici universitari, IRCCS, ospedali, e  presso  le
altre  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale, nonche' presso
istituzioni private accreditate.
   Le strutture sede di formazione debbono avere i  requisiti  minimi
stabiliti   per  ciascun  corso  di  diploma  universitario  ai  fini
dell'accreditamento della struttura medesima.
   4. In base alla normativa dell'Unione Europea e  con  l'osservanza
delle  relative  specifiche norme, nonche' della normativa nazionale,
possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione  riservati  ai
possessori  del  diploma  universitario  e finalizzati alla ulteriore
qualificazione  degli  stessi  possessori  del  diploma  per   quanto
riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni
di base ed in particolare:
   a)  corsi  rivolti  alla  formazione  complementare,  su tipologie
stabilite con decreti del Ministero della Sanita', emanati secondo le
norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;
   b) corsi di perfezionamento ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982,  n.
162,  con  oneri  per  Servizio Sanitario Nazionale esclusivamente in
presenza di convenzioni con la Regione, secondo modalita'  concordate
tra le parti.
   5.  Nel  corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza
di studi a livello universitario, sostenuti in Italia  o  all'estero,
relativamente  a  corsi  con  contenuti  teorici  e  pratici ritenuti
equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre  1990,  n.
341.  La  delibera  di  riconoscimento  dei  crediti  e' adottata dal
Consiglio  di  corso  di  diploma.  L'applicazione  della  norma  non
implica,  ai sensi delle direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni
di corso, ne' esime dal  conseguire  il  monte  ore  complessivo  per
l'accesso all'esame finale.
   6.  Sulla  base  delle  indicazioni  contenute nel piano regionale
della formazione e tenuto conto delle esigenze  sanitarie  nazionali,
il  numero  effettivo  degli  iscritti  a ciascun corso di diploma e'
determinato con decreto del Ministero della Sanita' di  concerto  con
il   Ministero   dell'Universita'   e  della  Ricerca  scientifica  e
tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro  il  30  aprile  di
ciascun anno.
   Il numero effettivo di ammessi ogni anno non puo' essere superiore
al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.
   7.  Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo
anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria  di  secondo
grado di durata quinquennale.
   Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili  l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite
dei posti determinati, e' subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti  disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al  30%  del  restante  punteggio
complessivo.
   Il  Consiglio  di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di
anticipo rispetto alla data della  prova,  gli  argomenti  sui  quali
verra'  effettuata  la prova scritta, concernente comunque settori di
cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.
   L'ammissione  al  corso  avviene  previo  accertamento  medico  di
idoneita'  psicofisica  per  lo svolgimento delle funzioni specifiche
del singolo profilo professionale.
   8. I docenti universitari,  a  cio'  destinati  dal  Consiglio  di
Facolta'   sono   titolari  di  insegnamento  nel  corso  di  diploma
universitario. I docenti  non  universitari  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  sono  nominati  annualmente  dal  Rettore, senza oneri per
l'Universita', su proposta  del  Consiglio  di  corso  di  diploma  e
delibera  del  Consiglio  di  Facolta'  e  nulla  osta  del Direttore
generale della struttura di appartenenza.
   All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale
rappresentante dell'Azienda o ULSS.
   La titolarita' dei corsi d'insegnamento previsti  dall'ordinamento
didattico  universitario  e'  affidata di norma a personale del ruolo
sanitario dipendente dalle strutture presso  le  quali  si  volge  la
formazione  stessa,  in possesso dei requisiti previsti, in base alla
tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui
alla legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e  discipline  ospedaliere
stabilite     con    decreto    interministeriale    del    Ministero
dell'Universita' e della Ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  del
Ministero della Sanita'.
   9. Sono organi del corso di diploma:
   a) il Consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti
del corso;
   b)  il  Presidente  del  corso, responsabile del medesimo; egli e'
eletto ogni tre anni  tra  i  professori  di  ruolo  dai  membri  del
Consiglio di corso di diploma;
   c)  il  Coordinatore  degli  insegnamenti  tecnico-pratici  e  del
tirocinio, nominato dal Consiglio di corso di  diploma  universitario
tra  coloro  che sono in servizio presso la struttura sede del corso,
sulla base del curriculum  che  tiene  conto  del  livello  formativo
nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il
corso.
   Il  Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica
per tre anni, e' responsabile degli  insegnamenti  tecnico-pratici  e
del  loro  coordinamento  con  gli  insegnamenti teorico-scientifici,
organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede
l'attivita',  garantisce  l'accesso  degli  studenti  alle  strutture
qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.
   Il  Consiglio  di  corso  di  diploma  individua  un  coordinatore
didattico per ciascun anno di corso ed individua  altresi'  forme  di
tutorato per la formazione tecnico-pratica.
   10. Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie e'
demandato   ad   una   Commissione  mista  composta  da  due  docenti
universitari, due ospedalieri  ed  un  medico  dirigente  di  secondo
livello   con   funzioni  di  Coordinatore,  delegato  dal  Direttore
generale.
   11. E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la
valutazione  della  qualita'  dell'insegnamento  e   la   rispondenza
dell'attivita' dei Corsi di diploma agli obiettivi didattici generali
di  ciascuno  di  essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio,
attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco,
della qualita' dei corsi nelle sedi.
   L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero  dell'Universita'
e  della  Ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto  con il Ministro della Sanita'. L'Osservatorio e' costituito
da:
   a)  tre  esperti,  o  funzionari,  ciascuno   per   il   Ministero
dell'Universita'  e  della Ricerca scientifica e tecnologica e per il
Ministero della Sanita';
   b) due rappresentanti delle  Facolta'  di  Medicina  e  chirurgia,
designati  dalla  Conferenza  dei  Presidi  tra  i responsabili delle
strutture didattiche di diploma universitario;
   c) tre  esperti  rappresentanti  delle  Regioni,  designati  dalla
Conferenza   permanente   dei   Presidenti   delle   Regioni,  tra  i
responsabili delle strutture  di  coordinamento  organizzativo  delle
strutture  didattiche.  L'Osservatorio  e'  integrato per l'attivita'
relativa a ciascun corso di diploma da un Presidente  della  relativa
struttura  didattica  e  da un rappresentante dello specifico ordine,
collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'Universita' e
della Ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione  ed
alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.
   L'Osservatorio    puo'    eventualmente    coinvolgere    studenti
nell'attivita' di valutazione.
   In caso di verifica negativa, anche a seguito  di  sopralluogo  in
sede  di  funzionari  ministeriali,  sono  dettate prescrizioni sulle
strutture  ed  attrezzature   o   sull'attivita'   didattica   e   di
addestramento  professionale  alle  quali  il  corso di diploma o sua
sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e  comunque  non  oltre
due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti
adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.
   Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale.
   12.  La  frequenza  alle  lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai
tirocini e' obbligatoria e deve essere  documentata  con  rilevazione
delle presenze e valutazione di merito in itinere.
   E'  altresi'  obbligatorio  assegnare gli studenti a tutori che ne
coordinano la formazione tecnico-pratica.
   13. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha  valore
abilitante,  lo  studente  deve avere regolarmente frequentato per il
monte ore complessivo previsto ed aver frequentato  i  singoli  corsi
integrati  per  un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto,
superato  tutti  gli  esami  previsti  ed  effettuato,  con  positiva
valutazione, i tirocini prescritti.
   Lo  studente  e' tenuto altresi' a frequentare un corso di Inglese
scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella
letteratura scientifica.
   In caso  di  interruzione  della  frequenza  per  oltre  due  anni
accademici,  il  Consiglio  di  corso  di diploma puo' prescrivere la
ripetizione  di  parte  del  tirocinio  gia'   effettuato.   Cio'   e
obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.
   Lo  studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva
valutazione nei tirocini puo' ripetere l'anno per  non  piu'  di  una
volta;   egli   e'   iscritto   fuori  corso  e  viene  collocato  in
soprannumero.
   14. Il Consiglio di corso di diploma  puo'  predisporre  piani  di
studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei
semestri,   nonche'   approvare   piani  individuali  proposti  dallo
studente, a condizione che il peso relativo dell'area e  del  singolo
corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il
20%   da   quello   tabellare.  L'impegno  orario  che  deriva  dalla
sottrazione  eventuale  dai  singoli  corsi  integrati  puo'   essere
utilizzato  per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi
di diploma.
   15. Le attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono
gli obiettivi generali,  culturali  e  professionalizzanti.  Le  aree
comprendono   i  corsi  integrati,  che  definiscono  l'articolazione
dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che
debbono essere sostenuti; ai corsi integrati  afferiscono  i  settori
scientifico-disciplinari,  che  indicano  le  competenze scientifico-
professionali.
   Il peso relativo di  ciascun  area  e'  definito  dal  numero  del
crediti  ciascuno  dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una
parte teorica, che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore.
   Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono  attivabili  le
discipline  ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti
al corso integrato (Tabella A di ciascun ordinamento). Le  discipline
attengono  unicamente la titolarita' dei docenti e non danno comunque
luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate  con  atto
programmatorio del Consiglio di corso di diploma universitario e sono
in  tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che e'
anche forma di pubblicizzazione dei docenti.
   Lo studente deve sostenere in ciascun semestre  gli  esami  per  i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
   Gli  esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre,
nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di  recupero  sono
previste,  una  nel  mese  di  settembre  (appello  autunnale) ed una
straordinaria (appello invernale). Nella sessione  straordinaria  non
possono essere sostenuti piu' di due esami.
   La  valutazione  del  tirocinio e effettuata al termine di ciascun
anno accademico.
   16. Le attivita' di tutorato sono disciplinate  dal  Consiglio  di
corso  di  diploma.  Il  tutore e' responsabile delle attivita' a lui
affidate; egli contribuisce alla valutazione di  ciascun  periodo  di
tirocinio, nonche' alla formulazione del giudizio finale.
   17.  L'esame  finale, con valore di esame di Stato abilitante alla
professione, organizzato in due sessioni  in  periodi  concordati  su
base nazionale, comprende:
   a)  prova  scritta,  svolta  in forma anonima, anche con domande a
risposta multipla;
   b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura
teorico-applicativo-sperimentale, discussa davanti  alla  Commissione
d'esame di diploma;
   c)  una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacita' di
gestire  una  situazione  proposta,  sotto  l'aspetto  proprio  della
professione;  la  prova  riguarda,  secondo l'area, una situazione di
tipo   assistenziale,   riabilitativo,   tecnico-diagnostico   oppure
preventivo-socio-sanitario.
   18.  La  Commissione per l'esame finale e' composta da non meno di
sette e non piu' di undici membri nominati dal  Rettore  su  proposta
del  Consiglio  di  corso  di diploma, che indica almeno un membro in
rappresentanza del collegio professionale,  ove  esistente.  Le  date
delle  sedute  sono  comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della
Ricerca scientifica  e  tecnologica  e  della  Sanita',  che  inviano
esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.
   Norme generali relative agli ordinamenti tabellari.
   19.  Le  Tabelle A e B, che definiscono gli standard nazionali per
ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi
e  relativi  settori   scientifico-disciplinari   di   pertinenza   e
sull'attivita'  minima  pratica  e  di tirocinio, perche' lo studente
possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate  ed  aggiornate
dal   Ministro   dell'Universita'   e  della  Ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con le proce-
dure di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
   20. La Tabella relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture  accreditabili  e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art 6, terzo comma, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502.
   Norme di passaggio
   21.  A  domanda degli interessati e previa valutazione del curric-
ulum formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale  non
abilitante  di  diploma  universitario con il precedente ordinamento,
oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate,  o  di
scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame
con   la  prova  scritta  e  la  prova  pratica  previste  dal  nuovo
ordinamento; il superamento della prova ha la funzione  di  esame  di
Stato  abilitante  alla  professione.  La  domanda  va  presentata al
Rettore dell'Universita' presso cui si e' conseguito il titolo finale
o, in mancanza di corso  di  diploma  universitario  riconosciuto  ai
sensi  del presente ordinamento, presso altra universita' nella quale
si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente  curric-
ulum  e'  effettuata  sulla  base  di criteri stabiliti con specifici
decreti  con  decreto   interministeriale,   emanato   dal   Ministro
dell'Universita'   e  della  Ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
concerto con il Ministro della Sanita'.
   La Commissione d'esame, costituita con  le  modalita'  di  cui  al
comma  19,  esprime una valutazione di idoneita' o non idoneita' allo
svolgimento dell'attivita'  professionale,  rimanendo  confermato  il
voto gia' conseguito.
   Qualora  il  curriculum  formativo sia ritenuto insufficiente, gli
interessati possono essere ammessi ad  integrare  preventivamente  la
formazione presso una struttura didattica accreditata.
   22.  Sino  a quando non si procedera' alla definizione dei criteri
per l'accreditamento delle strutture  e  comunque  non  oltre  l'anno
accademico  1997/98  all'accreditamento  provvisorio  si provvede con
decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca  scientifica  e
tecnologica   e   del  Ministro  della  Sanita',  su  proposta  delle
Universita' e delle Regioni.
                               Art. 30
   1. Presso la Facolta' di Medicina e  chirurgia  sono  istituiti  i
seguenti   corsi   di   diploma   universitario   che   rilasciano  i
corrispondenti titoli di studio:
     1. Dietista;
     2. Fisioterapista;
     3. Infermiere;
     4. Logopedista;
     5. Ortottista - Assistente in oftalmologia;
     6. Ostetrica/o;
     7. Tecnico audiometrista;
     8. Tecnico audioprotesista;
     9. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.