IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996, concernente la tabella XVIII/ter relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dalla Facolta' di Medicina e chirurgia in data 29 ottobre 1996, dal Consiglio di Amministrazione in data 14 gennaio 1997 e dal Senato Accademico in data 17 dicembre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio Universitario Nazionale; Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale; Visto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel Regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli Studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo 1 Gli articoli da 29 a 35, concernenti i corsi di diploma universitario afferenti alla Facolta' di Medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti. Art. 29 Norme generali comuni ai corsi di diploma universitario afferenti alla Facolta' di medicina e chirurgia Finalita', organizzazione, requisiti di accesso 1. La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico- pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione Europea. 2. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresi' acquisire le capacita' di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca. 3. I corsi sono attivati in conformita' ai protocolli d'intesa stipulati tra l'Universita' e la Regione, e si svolgono in sede ospedaliera, policlinici universitari, IRCCS, ospedali, e presso le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonche' presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima. 4. In base alla normativa dell'Unione Europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonche' della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare: a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministero della Sanita', emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate; b) corsi di perfezionamento ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, con oneri per Servizio Sanitario Nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con la Regione, secondo modalita' concordate tra le parti. 5. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi a livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal Consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni di corso, ne' esime dal conseguire il monte ore complessivo per l'accesso all'esame finale. 6. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto del Ministero della Sanita' di concerto con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo di ammessi ogni anno non puo' essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento. 7. Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il Consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneita' psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale. 8. I docenti universitari, a cio' destinati dal Consiglio di Facolta' sono titolari di insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del Servizio Sanitario Nazionale sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Universita', su proposta del Consiglio di corso di diploma e delibera del Consiglio di Facolta' e nulla osta del Direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'Azienda o ULSS. La titolarita' dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si volge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della Sanita'. 9. Sono organi del corso di diploma: a) il Consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso; b) il Presidente del corso, responsabile del medesimo; egli e' eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo dai membri del Consiglio di corso di diploma; c) il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e del tirocinio, nominato dal Consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il Consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresi' forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica. 10. Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie e' demandato ad una Commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di Coordinatore, delegato dal Direttore generale. 11. E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e la rispondenza dell'attivita' dei Corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualita' dei corsi nelle sedi. L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita'. L'Osservatorio e' costituito da: a) tre esperti, o funzionari, ciascuno per il Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della Sanita'; b) due rappresentanti delle Facolta' di Medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza dei Presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di diploma universitario; c) tre esperti rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'Osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascun corso di diploma da un Presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita' di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attivita' didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi. Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale. 12. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini e' obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere. E' altresi' obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica. 13. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un corso di Inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica. In caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il Consiglio di corso di diploma puo' prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio gia' effettuato. Cio' e obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini puo' ripetere l'anno per non piu' di una volta; egli e' iscritto fuori corso e viene collocato in soprannumero. 14. Il Consiglio di corso di diploma puo' predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonche' approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. 15. Le attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico- professionali. Il peso relativo di ciascun area e' definito dal numero del crediti ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (Tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarita' dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del Consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che e' anche forma di pubblicizzazione dei docenti. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti piu' di due esami. La valutazione del tirocinio e effettuata al termine di ciascun anno accademico. 16. Le attivita' di tutorato sono disciplinate dal Consiglio di corso di diploma. Il tutore e' responsabile delle attivita' a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonche' alla formulazione del giudizio finale. 17. L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende: a) prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla; b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativo-sperimentale, discussa davanti alla Commissione d'esame di diploma; c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacita' di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario. 18. La Commissione per l'esame finale e' composta da non meno di sette e non piu' di undici membri nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e della Sanita', che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni. Norme generali relative agli ordinamenti tabellari. 19. Le Tabelle A e B, che definiscono gli standard nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima pratica e di tirocinio, perche' lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con le proce- dure di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 20. La Tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art 6, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Norme di passaggio 21. A domanda degli interessati e previa valutazione del curric- ulum formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al Rettore dell'Universita' presso cui si e' conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra universita' nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente curric- ulum e' effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita'. La Commissione d'esame, costituita con le modalita' di cui al comma 19, esprime una valutazione di idoneita' o non idoneita' allo svolgimento dell'attivita' professionale, rimanendo confermato il voto gia' conseguito. Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata. 22. Sino a quando non si procedera' alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'anno accademico 1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della Sanita', su proposta delle Universita' e delle Regioni. Art. 30 1. Presso la Facolta' di Medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario che rilasciano i corrispondenti titoli di studio: 1. Dietista; 2. Fisioterapista; 3. Infermiere; 4. Logopedista; 5. Ortottista - Assistente in oftalmologia; 6. Ostetrica/o; 7. Tecnico audiometrista; 8. Tecnico audioprotesista; 9. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.