IL RETTORE
   Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
   Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
   Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista  la  legge  19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
   Visto il proprio decreto n. 111 del 24 settembre 1996,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1996, con il quale e'
stata riordinata la Facolta' di Giurisprudenza;
   Visto il proprio decreto n. 121 dell'8 novembre  1996,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  276 del 25 novembre 1996, concernente
alcune  norme  transitorie   relative   al   corso   di   laurea   in
Giurisprudenza;
   Ravvisata  l'opportunita'  di  integrare  quest'ultimo decreto con
ulteriori norme transitorie;
   Viste le deliberazioni della Facolta'  di  Giurisprudenza  del  30
gennaio 1997 e del 28 febbraio 1997;
   Vista  la  deliberazione  del  Consiglio di amministrazione del 15
aprile 1997;
   Vista la deliberazione del Senato accademico dell'8 aprile 1997;
   Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale;
   Visto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi  di
Padova,  emanato  con  decreto  rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273  del
22  novembre  1995,  non  contiene gli ordinamenti didattici e che il
loro inserimento e' previsto nel Regolamento didattico di Ateneo;
   Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle  scuole
di  specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
Lo statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Padova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
   L'art.   12,   relativo   all'ordinamento   della   Facolta'    di
Giurisprudenza,  concernente  alcune  norme transitorie e soppresso e
sostituito dal seguente:
                          Norme transitorie
                               Art. 12
   1.   Gli   istituti   attualmente   afferenti   alla  Facolta'  di
Giurisprudenza permangono  in  funzione  e  sono  disciplinati  dalla
precedente  regolamentazione,  integrata  dalle disposizioni previste
dal nuovo Statuto dell'Universita',  fino  alla  realizzazione  della
dipartimentalizzazione prevista dallo Statuto medesimo.
   2.  Il soppresso ordinamento del corso di laurea in Giurisprudenza
continua ad essere applicato fino all'esaurimento  del  numero  degli
studenti  gia'  iscritti  prima  dell'anno  accademico  1996/97,  con
possibilita', da parte della Facolta', di apportare ad esso opportune
modifiche,   in   conformita'   al   nuovo   ordinamento.   Eventuali
trasferimenti  di  studenti  da  altra  sede  saranno  valutati dalla
competente struttura didattica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
Padova, 23 giugno 1997
                                 Il rettore: MARCHESINI