IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il proprio decreto n. 111 del 24 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1996, con il quale e' stata riordinata la Facolta' di Giurisprudenza; Visto il proprio decreto n. 121 dell'8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1996, concernente alcune norme transitorie relative al corso di laurea in Giurisprudenza; Ravvisata l'opportunita' di integrare quest'ultimo decreto con ulteriori norme transitorie; Viste le deliberazioni della Facolta' di Giurisprudenza del 30 gennaio 1997 e del 28 febbraio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997; Vista la deliberazione del Senato accademico dell'8 aprile 1997; Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale; Visto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel Regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli Studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 12, relativo all'ordinamento della Facolta' di Giurisprudenza, concernente alcune norme transitorie e soppresso e sostituito dal seguente: Norme transitorie Art. 12 1. Gli istituti attualmente afferenti alla Facolta' di Giurisprudenza permangono in funzione e sono disciplinati dalla precedente regolamentazione, integrata dalle disposizioni previste dal nuovo Statuto dell'Universita', fino alla realizzazione della dipartimentalizzazione prevista dallo Statuto medesimo. 2. Il soppresso ordinamento del corso di laurea in Giurisprudenza continua ad essere applicato fino all'esaurimento del numero degli studenti gia' iscritti prima dell'anno accademico 1996/97, con possibilita', da parte della Facolta', di apportare ad esso opportune modifiche, in conformita' al nuovo ordinamento. Eventuali trasferimenti di studenti da altra sede saranno valutati dalla competente struttura didattica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Padova, 23 giugno 1997 Il rettore: MARCHESINI