IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento e di modifica delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli dell'Etruria Centrale" ed e' sato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli dell'Etruria Centrale"; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 gennaio 1997; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati relative agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della detta proposta di disciplinare di produzione; Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1997, con il quale vengono accolte in parte le istanze di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli dell'Etruria Centrale" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere integrativo espresso dal sopra citato Comitato; Considerato che l'articolo 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.