IL DIRIGENTE
capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione     delle  denominazioni    di  origine    e  delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei   vini   responsabile   del
   procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento  e di modifica delle denominazioni
di origine dei vini;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  5 dicembre 1990,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Colli  dell'Etruria  Centrale"  ed  e'  sato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda, presentata  dagli interessati, intesa ad ottenere
la  modifica del  disciplinare di  produzione della  denominazione di
origine controllata dei vini "Colli dell'Etruria Centrale";
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini sulla citata domanda e  la proposta del
relativo  disciplinare   di  produzione  pubblicati   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 gennaio 1997;
  Viste le istanze  presentate dagli interessati avverso  il parere e
la proposta di disciplinare di  produzione sopra citati relative agli
articoli  2, 4,  5, 6  e 7  della detta  proposta di  disciplinare di
produzione;
  Visto il  parere integrativo del Comitato  sopra citato, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  66 del  20 marzo  1997,  con il  quale
vengono accolte in  parte le istanze di cui  sopra e conseguentemente
viene formulata una nuova proposta  di disciplinare di produzione dei
vini di che trattasi;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Colli  dell'Etruria   Centrale"  e  all'approvazione  del
relativo  disciplinare   di  produzione  in  conformita'   al  parere
integrativo espresso dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'articolo 4 del citato regolamento 20 aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i
disciplinari  di  produzione  vengano   approvati  e  riconosciuti  o
modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Colli  dell'Etruria Centrale" approvato con  decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre  1990 e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 1997.