Alle capitanerie di porto e, per conoscenza: Alle associazioni professionali della pesca La presente circolare, che contiene alcuni miglioramenti di carattere redazionale, sostituisce la circolare n. 6033 del 18 giugno scorso, non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1997, sono state definite le modalita' attuative del piano volontario di razionalizzazione e di riconversione delle unita' abilitate alla pesca con reti da posta derivante in esecuzione della decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed in conformita' della delibera CIPE 23 aprile 1997. Allo scopo di rendere piu' agevole l'applicazione delle disposizioni recate da tale decreto, anche in relazioni ad eventuali "improprieta' terminologiche" mutuate dalla citata decisione comunitaria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti interpretativi ed indicazioni procedurali in ordine a taluni particolari aspetti di tali disposizioni. Sul piano metodologico tali aspetti verranno lumeggiati tenendo presente, per quanto possibile, la successione delle disposizioni normative cui si riferiscono. Art. 2 - comma 1. Il periodo di inattivita' per il quale si richiede il riconoscimento dell'indennita' di attesa va documentato attraverso autocertificazione resa in conformita' dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il periodo riconoscibile e' limitato a quattro mesi per l'anno 1996 e a sei mesi per l'anno 1997, considerando il termine della stagione di pesca al mese di ottobre. L'indennita' di attesa da riconoscere agli armatori e' quella prevista dall'art. 14, paragrafo 2, del Reg. CE n. 3699/93 che per una facile consultazione si allega. Art. 2 - comma 2. La richiesta di riconoscimento deve essere fatta dall'armatore, cui spetta sempre l'indennita' di attesa, anche in caso di mancata coincidenza della figura dell'armatore con quella del proprietario. Il diritto all'indennita' da parte dell'armatore richiedente si estende al periodo di inattivita' che lo stesso documenta - come nel caso precedente - con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. In tale senso va intesa la locuzione "1996 e 1997" che non implica pertanto la sussistenza obbligatoria, per l'ammissione all'indennita', di un periodo di inattivita' riferito ad entrambi i suddetti anni. Qualora dalla "documentazione commerciale" esibita ad integrazione della domanda di riconoscimento risultino anche catture di pesce spada, le Capitanerie di Porto sono autorizzate a ricevere con atto notorio apposite dichiarazioni nelle quali gli interessati attestano che tali catture sono ascrivibili a sistemi di pesca diversi dalle reti derivanti, ma previsti dalla licenza di pesca o dall'attestazione provvisoria. In coerenza con tale assunto appare chiaro che l'ultima parte del comma "il mancato esercizio dell'attivita' di pesca al pesce spada" deve essere inteso come "il mancato esercizio dell'attivita' di pesca con reti derivanti". Art. 2 - comma 5. Tale disposto va letto correttamente sulla base di quanto previsto dal successivo art. 3, nel senso che l'indennita' di attesa e' riconosciuta in favore di quegli armatori che abbiano fatto contestuale richiesta di utilizzare le indennita' (buonuscita o riconversione) previste dal primo comma del citato art. 3, pur non avendo presentato domanda per l'ammissione al fermo definitivo, che e' una specifica misura strutturale disciplinata da apposito strumento finanziario (SFOP). Ovviamente nell'ipotesi che non vi sia coincidenza fra le figure dell'armatore e del proprietario, a quest'ultimo spetta la richiesta di riconoscimento dell'indennita' di buonuscita o di riconversione. Art. 2 - comma 6. In sostituzione della licenza di pesca, alla domanda per il riconoscimento dell'indennita' di attesa deve essere - se del caso - allegata la "autorizzazione provvisoria" all'esercizio della pesca con reti derivanti. Resta inteso che, nel caso di licenza o attestazione polivalente, gli interessati possono continuare ad esercitare l'attivita' di pesca con attrezzi diversi dalle reti derivanti previo aggiornamento dei documenti autorizzativi. Art. 3. Come gia' precisato sopra, il diritto alla presentazione delle istanze per il riconoscimento delle indennita' di buonuscita o di riconversione spetta al proprietario. In relazione a cio' la dicitura "armatori" riportata sulla intestazione delle tabelle A e B allegate deve correttamente intendersi riferita ai proprietari. Art. 3 - comma 3. La documentazione prevista dalla disposizione in parola e' relativa all'imbarcazione; ne consegue che, a detti fini, si fa riferimento all'imbarcazione anche nell'ipotesi di trasferimento della proprieta' dell'unita' stessa. Art. 3 - comma 6. Le reti, consegnate all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere distrutte, riciclate o trasformate. In caso di riciclaggio o trasformazione delle reti il ricavato sara' di spettanza dei proprietari delle attrezzature stesse. Le reti vanno consegnate ad una ditta specializzata nel riciclaggio di materie plastiche. Della consegna rilascia attestato la Capitaneria di Porto; l'attestato e' trasmesso al Ministero. Art. 5 - comma 1. L'indennita' di buonuscita e' riconosciuta, ai sensi della decisione del Consiglio 28 aprile 1997 e del decreto ministeriale 26 giugno 1997, ai componenti l'equipaggio delle unita' i cui proprietari abbiano presentato istanza di riconoscimento dell'indennita' di buonuscita ovvero a quelli che abbiano interrotto ogni attivita' lavorativa. A detti fini la domanda, cui andra' allegata l'istanza presentata alla Capitaneria competente per territorio concernente la richiesta di cancellazione dal registro dei pescatori marittimi, dovra' prevedere l'impegno a non esercitare piu' alcuna attivita' lavorativa. Art. 8 - comma 3. Com'e' noto, il termine di presentazione delle iniziative strutturali introdotte a valere sui fondi SFOP per l'annualita' 1998 e' stato di recente fissato al 31 ottobre 1997. Per le iniziative attivate invece sui medesimi fondi SFOP in base alle disposizioni del piano volontario di riconversione, tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1997, in considerazione del tempo necessario alla elaborazione tecnica dei relativi progetti. Art. 9 - comma 1. I titolari di unita' che usufruiscono del premio di riconversione, al fine di continuare l'attivita' all'interno del settore della pesca, possono chiedere di integrare la licenza di pesca, oltre che con il sistema a circuizione, anche con un altro attrezzo, ad esclusione dei palangari, scelto tra attrezzi da posta, ferrettara, lenze, arpione, in deroga alle combinazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. Art. 9 - comma 2. Costituisce altresi' deroga alle previsioni dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, commi 5 e 6, il rilascio dell'autorizzazione alla pesca con il sistema "ferrettara" nei confronti di soggetti che siano ammessi ai benefici realizzando un'unita' della piccola pesca mediante ritiro di un'unita' di stazza superiore a 20 tsl abilitata all'impiego della rete da posta derivante. Adempimenti procedurali. Le domande di riconoscimento delle indennita' previste per l'anno 1997 dal decreto ministeriale 23 maggio 1997 vanno compilate, in bollo, conformemente ai modelli allegati e presentate presso le Capitanerie di Porto competenti per territorio entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda vanno indicati il codice fiscale e gli estremi bancari (codice ABI e codice CAB). Le istanze di adesione per gli anni 1998 e 1999 alle provvidenze del piano volontario di riconversione vanno presentate entro il 31 marzo 1998 ed il 31 marzo 1999. Le domande possono essere inoltrate tramite raccomandata postale ed in tal caso fa fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale. Le domande devono essere esaminate nell'ordine cronologico di presentazione e le Capitanerie di Porto sono tenute a comunicarne l'esito agli interessati entro 30 giorni dal ricevimento. Le domande di adesione al Piano eventualmente presentate prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 23 maggio 1997 non sono valide e devono essere restituite agli interessati. In relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 9 del decreto ministeriale 23 maggio 1997 si raccomanda di contenere al massimo i tempi di espletamento delle procedure previste dal decreto. Il Ministro: Pinto