Alle capitanerie di porto
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle   associazioni   professionali
                                  della pesca
  La  presente  circolare,  che   contiene  alcuni  miglioramenti  di
carattere redazionale, sostituisce la circolare n. 6033 del 18 giugno
scorso, non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  Con decreto ministeriale  in data 23 maggio  1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  - serie  generale - n.  134 dell'11  giugno 1997,
sono state  definite le modalita'  attuative del piano  volontario di
razionalizzazione  e di  riconversione  delle  unita' abilitate  alla
pesca con reti  da posta derivante in esecuzione  della decisione del
Consiglio dell'Unione europea 28 aprile  1997 ed in conformita' della
delibera CIPE 23 aprile 1997.
  Allo   scopo  di   rendere   piu'   agevole  l'applicazione   delle
disposizioni recate da tale decreto,  anche in relazioni ad eventuali
"improprieta'   terminologiche"   mutuate  dalla   citata   decisione
comunitaria, si ritiene  opportuno fornire chiarimenti interpretativi
ed indicazioni procedurali in ordine  a taluni particolari aspetti di
tali disposizioni.
  Sul  piano metodologico  tali aspetti  verranno lumeggiati  tenendo
presente,  per quanto  possibile, la  successione delle  disposizioni
normative cui si riferiscono.
 Art. 2 - comma 1.
  Il   periodo  di   inattivita'  per   il  quale   si  richiede   il
riconoscimento  dell'indennita' di  attesa va  documentato attraverso
autocertificazione  resa in  conformita' dell'art.  3 della  legge 15
maggio 1997, n. 127.
  Il periodo riconoscibile e' limitato a quattro mesi per l'anno 1996
e a sei mesi per l'anno  1997, considerando il termine della stagione
di pesca al mese di ottobre.
  L'indennita'  di  attesa da  riconoscere  agli  armatori e'  quella
prevista dall'art.  14, paragrafo 2, del  Reg. CE n. 3699/93  che per
una facile consultazione si allega.
 Art. 2 - comma 2.
  La richiesta di riconoscimento deve essere fatta dall'armatore, cui
spetta  sempre  l'indennita' di  attesa,  anche  in caso  di  mancata
coincidenza della figura dell'armatore con quella del proprietario.
  Il  diritto all'indennita'  da parte  dell'armatore richiedente  si
estende al periodo di inattivita' che  lo stesso documenta - come nel
caso precedente - con autocertificazione  resa ai sensi della legge 4
gennaio  1968, n.  15 e  successive modificazioni.  In tale  senso va
intesa  la  locuzione "1996  e  1997"  che  non implica  pertanto  la
sussistenza  obbligatoria,  per  l'ammissione all'indennita',  di  un
periodo di inattivita' riferito ad entrambi i suddetti anni.
  Qualora dalla "documentazione  commerciale" esibita ad integrazione
della  domanda di  riconoscimento  risultino anche  catture di  pesce
spada, le Capitanerie  di Porto sono autorizzate a  ricevere con atto
notorio apposite dichiarazioni nelle  quali gli interessati attestano
che tali  catture sono ascrivibili  a sistemi di pesca  diversi dalle
reti   derivanti,   ma   previsti    dalla   licenza   di   pesca   o
dall'attestazione provvisoria.
  In coerenza con  tale assunto appare chiaro che  l'ultima parte del
comma "il mancato  esercizio dell'attivita' di pesca  al pesce spada"
deve essere inteso come "il mancato esercizio dell'attivita' di pesca
con reti derivanti".
 Art. 2 - comma 5.
  Tale disposto va letto correttamente  sulla base di quanto previsto
dal  successivo art.  3,  nel  senso che  l'indennita'  di attesa  e'
riconosciuta  in   favore  di  quegli  armatori   che  abbiano  fatto
contestuale  richiesta  di  utilizzare le  indennita'  (buonuscita  o
riconversione) previste  dal primo comma  del citato art. 3,  pur non
avendo presentato  domanda per l'ammissione al  fermo definitivo, che
e'  una   specifica  misura  strutturale  disciplinata   da  apposito
strumento finanziario (SFOP).
  Ovviamente nell'ipotesi  che non vi  sia coincidenza fra  le figure
dell'armatore e del proprietario,  a quest'ultimo spetta la richiesta
di riconoscimento dell'indennita' di buonuscita o di riconversione.
 Art. 2 - comma 6.
  In  sostituzione  della  licenza  di pesca,  alla  domanda  per  il
riconoscimento dell'indennita' di attesa deve  essere - se del caso -
allegata  la "autorizzazione  provvisoria" all'esercizio  della pesca
con  reti  derivanti.  Resta  inteso  che,  nel  caso  di  licenza  o
attestazione  polivalente,  gli  interessati  possono  continuare  ad
esercitare  l'attivita'  di pesca  con  attrezzi  diversi dalle  reti
derivanti previo aggiornamento dei documenti autorizzativi.
 Art. 3.
  Come  gia' precisato  sopra,  il diritto  alla presentazione  delle
istanze per  il riconoscimento  delle indennita'  di buonuscita  o di
riconversione spetta al proprietario. In relazione a cio' la dicitura
"armatori" riportata sulla intestazione delle  tabelle A e B allegate
deve correttamente intendersi riferita ai proprietari.
 Art. 3 - comma 3.
  La documentazione prevista dalla disposizione in parola e' relativa
all'imbarcazione; ne  consegue che, a  detti fini, si  fa riferimento
all'imbarcazione anche nell'ipotesi di trasferimento della proprieta'
dell'unita' stessa.
 Art. 3 - comma 6.
  Le  reti, consegnate  all'atto della  presentazione della  domanda,
dovranno  essere  distrutte,  riciclate  o trasformate.  In  caso  di
riciclaggio  o  trasformazione  delle   reti  il  ricavato  sara'  di
spettanza dei  proprietari delle  attrezzature stesse. Le  reti vanno
consegnate  ad una  ditta  specializzata nel  riciclaggio di  materie
plastiche. Della consegna rilascia attestato la Capitaneria di Porto;
l'attestato e' trasmesso al Ministero.
 Art. 5 - comma 1.
  L'indennita'  di   buonuscita  e'  riconosciuta,  ai   sensi  della
decisione del Consiglio 28 aprile  1997 e del decreto ministeriale 26
giugno  1997,   ai  componenti   l'equipaggio  delle  unita'   i  cui
proprietari    abbiano   presentato    istanza   di    riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita ovvero  a quelli che abbiano interrotto
ogni  attivita'  lavorativa. A  detti  fini  la domanda,  cui  andra'
allegata  l'istanza   presentata  alla  Capitaneria   competente  per
territorio concernente la richiesta di cancellazione dal registro dei
pescatori marittimi, dovra' prevedere l'impegno a non esercitare piu'
alcuna attivita' lavorativa.
 Art. 8 - comma 3.
  Com'e'  noto,   il  termine   di  presentazione   delle  iniziative
strutturali introdotte a valere sui  fondi SFOP per l'annualita' 1998
e' stato  di recente fissato  al 31  ottobre 1997. Per  le iniziative
attivate invece sui medesimi fondi SFOP in base alle disposizioni del
piano volontario  di riconversione, tale  termine e' prorogato  al 31
dicembre   1997,  in   considerazione  del   tempo  necessario   alla
elaborazione tecnica dei relativi progetti.
 Art. 9 - comma 1.
  I titolari di unita' che  usufruiscono del premio di riconversione,
al  fine  di continuare  l'attivita'  all'interno  del settore  della
pesca, possono chiedere  di integrare la licenza di  pesca, oltre che
con  il  sistema a  circuizione,  anche  con  un altro  attrezzo,  ad
esclusione dei  palangari, scelto tra attrezzi  da posta, ferrettara,
lenze, arpione, in deroga alle combinazioni  previste dai commi 5 e 6
dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995.
 Art. 9 - comma 2.
  Costituisce  altresi'  deroga  alle  previsioni  dell'art.  19  del
decreto  ministeriale  26 luglio  1995,  commi  5  e 6,  il  rilascio
dell'autorizzazione  alla  pesca  con  il  sistema  "ferrettara"  nei
confronti  di  soggetti che  siano  ammessi  ai benefici  realizzando
un'unita' della piccola pesca mediante  ritiro di un'unita' di stazza
superiore  a  20  tsl  abilitata  all'impiego  della  rete  da  posta
derivante.
 Adempimenti procedurali.
  Le domande  di riconoscimento delle indennita'  previste per l'anno
1997  dal decreto  ministeriale 23  maggio 1997  vanno compilate,  in
bollo,  conformemente  ai modelli  allegati  e  presentate presso  le
Capitanerie  di  Porto  competenti  per territorio  entro  60  giorni
decorrenti  dalla pubblicazione  del  decreto  stesso nella  Gazzetta
Ufficiale.  Nella domanda  vanno  indicati il  codice  fiscale e  gli
estremi bancari (codice ABI e codice CAB).
  Le istanze  di adesione per gli  anni 1998 e 1999  alle provvidenze
del piano  volontario di riconversione  vanno presentate entro  il 31
marzo 1998 ed il 31 marzo 1999.
  Le domande possono essere inoltrate tramite raccomandata postale ed
in  tal caso  fa  fede  la data  di  spedizione apposta  dall'ufficio
postale.
  Le  domande  devono  essere esaminate  nell'ordine  cronologico  di
presentazione e  le Capitanerie  di Porto  sono tenute  a comunicarne
l'esito agli interessati entro 30 giorni dal ricevimento.
  Le  domande di  adesione  al Piano  eventualmente presentate  prima
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
23  maggio 1997  non  sono  valide e  devono  essere restituite  agli
interessati.
  In  relazione alle  previsioni  dell'art. 2,  comma  9 del  decreto
ministeriale 23 maggio  1997 si raccomanda di contenere  al massimo i
tempi di espletamento delle procedure previste dal decreto.
                                                   Il Ministro: Pinto