IL MINISTRO DEL TESORO
                           di concerto con
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la   legge  21  dicembre   1996,  n.  665,   concernente  la
trasformazione  dell'Azienda autonoma  di assistenza  al volo  per il
traffico  aereo  generale  in  Ente  di  diritto  pubblico  economico
denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);
  Vista la  legge 20  dicembre 1995,  n. 575,  concernente l'adesione
della   Repubblica    italiana   alla    convenzione   internazionale
(Eurocontrol) firmata  a Bruxelles  il 13 dicembre  1960, e  gli atti
internazionali successivi;
  Visto l'art. 7,  comma 4, della sopra citata legge  n. 575/1995 che
prevede  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione per stabilire le modalita'
per la  regolarizzazione dei flussi  finanziari tra Eurocontrol  e lo
Stato italiano nonche' le occorrenti modifiche;
  Visto l'art. 5  del decreto-legge 4 marzo 1989,  n. 77, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Vista la legge 29 ottobre  1984, n. 720, e successive modificazioni
ed integrazioni inerenti la tesoreria unica;
  Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per i
servizi di  assistenza alla navigazione  aerea in rotta  e successive
modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibile con la legge 20
dicembre 1995, n. 575;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione di
concerto con  il Ministro della difesa  e con il Ministro  del tesoro
del 26 febbraio 1997 concernente il costo previsto per il servizio di
assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 1997;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione n.
47/T  del 25  luglio  1996 concernente  l'istituzione  del gruppo  di
contatto presso il Ministro dei trasporti e della navigazione;
  Visto  il  regolamento  finanziario applicabile  al  sistema  delle
tariffe di rotta Eurocontrol e le relative regole di applicazione;
  Considerato   che  il   provvedimento  ha   carattere  di   urgenza
soprattutto in  considerazione del fatto che  dovranno assicurarsi le
risorse necessarie  all'ENAV per  operare i  servizi di  istituto, in
sede di prima applicazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'Ente  nazionale   di  assistenza   al  volo   (ENAV)  riceve
direttamente  gli importi  relativi  alle tariffe  di rotta  riscossi
dall'ufficio centrale  per i canoni  di rotta di  Eurocontrol (CRCO),
tramite accreditamento  su apposito conto corrente  presso il proprio
istituto cassiere.
  2. Al fine di evitare perdite di cambio, in occasione del pagamento
in ECU dei ratei di contribuzione italiana ad Eurocontrol, l'ENAV da'
idonee istruzioni all'organizzazione di compensare gli importi dovuti
con quelli, sempre  in ECU, che nel periodo precedente  il CRCO ha in
corso di trasferimento verso l'ENAV.