IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in Ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV); Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi; Visto l'art. 7, comma 4, della sopra citata legge n. 575/1995 che prevede il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione per stabilire le modalita' per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano nonche' le occorrenti modifiche; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni inerenti la tesoreria unica; Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibile con la legge 20 dicembre 1995, n. 575; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro del 26 febbraio 1997 concernente il costo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 47/T del 25 luglio 1996 concernente l'istituzione del gruppo di contatto presso il Ministro dei trasporti e della navigazione; Visto il regolamento finanziario applicabile al sistema delle tariffe di rotta Eurocontrol e le relative regole di applicazione; Considerato che il provvedimento ha carattere di urgenza soprattutto in considerazione del fatto che dovranno assicurarsi le risorse necessarie all'ENAV per operare i servizi di istituto, in sede di prima applicazione; Decreta: Art. 1. 1. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) riceve direttamente gli importi relativi alle tariffe di rotta riscossi dall'ufficio centrale per i canoni di rotta di Eurocontrol (CRCO), tramite accreditamento su apposito conto corrente presso il proprio istituto cassiere. 2. Al fine di evitare perdite di cambio, in occasione del pagamento in ECU dei ratei di contribuzione italiana ad Eurocontrol, l'ENAV da' idonee istruzioni all'organizzazione di compensare gli importi dovuti con quelli, sempre in ECU, che nel periodo precedente il CRCO ha in corso di trasferimento verso l'ENAV.