IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963, concernente  la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  Piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  203 del 31 agosto 1995, con  il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale  2 agosto  1996  recante misure  in
materia di pesca dei molluschi bivalvi  dal quale si evince uno stato
di sofferenza della risorsa;
  Visto il decreto  ministeriale 30 gennaio 1997 che  ha prorogato al
30 giugno 1997  il pagamento dell'onere per la pesca  speciale di cui
all'art. 30, comma 1, lettera  e), del decreto ministeriale 26 luglio
1995;
  Considerato  il  permanere  dello  stato  di  crisi  della  risorsa
molluschi  bivalvi   per  cui  si  rende   necessario  il  successivo
provvedimento  di proroga,  non piu'  rinnovabile, in  considerazione
delle esigenze  prospettate dalle categorie produttive  colpite dalla
situazione  contingibile   e  urgente   che  impedisce   il  regolare
proseguimento dell'attivita'  lavorativa con  conseguente diminuzione
della capacita' di reddito;
  Sentiti la Commissione consultiva  centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del  mare che, nella riunione del  24 giugno 1997,
hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  dall'art.   30,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 26 luglio 1995, per  il pagamento dell'onere annuale per
la pesca speciale dei molluschi  con draga idraulica, e' prorogato al
30 novembre 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 29 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Pinto