IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato di sofferenza della risorsa; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1997 che ha prorogato al 30 giugno 1997 il pagamento dell'onere per la pesca speciale di cui all'art. 30, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 26 luglio 1995; Considerato il permanere dello stato di crisi della risorsa molluschi bivalvi per cui si rende necessario il successivo provvedimento di proroga, non piu' rinnovabile, in considerazione delle esigenze prospettate dalle categorie produttive colpite dalla situazione contingibile e urgente che impedisce il regolare proseguimento dell'attivita' lavorativa con conseguente diminuzione della capacita' di reddito; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 24 giugno 1997, hanno espresso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, per il pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica, e' prorogato al 30 novembre 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 29 giugno 1997 Il Ministro: Pinto