IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista le regole 30, 41, 44, 45, 46 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647; Vista la domanda della societa' Taimar R.I.E. S.A.S. con sede in Milano, via E. Stefini n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, denominata "MCB 24 ST" e che e' anche battello di emergenza; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG36TA del 9 aprile 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza in data 23 aprile 1997; Visti i precedenti decreti di "tipo approvato" numeri 58/88 del 12 febbraio 1988, 60/51 del 19 novembre 1991 e 121/95 del 28 dicembre 1995; Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "tipo approvato" l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, denominata "MCB 24 ST" e che e' anche battello di emergenza fabbricata dalla Umoe Schaft-Harding A.S., Rosendal (Norvegia) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Taimar R.I.E. S.A.S. sopracitata. La predetta imbarcazione che e' anche battello di emergenza, dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Ogni imbarcazione di salvataggio che e' anche battello di emergenza deve poter essere fornita degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione Solas 74(83) sopracitata. L'imbarcazione di cui sopra dovra' altresi', poter essere recuperata rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2. 8 del capitolo III della Convenzione Solas 74(83). Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa che e' anche battello di emergenza: "MCB 24 ST"; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.