IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994, regolamento recante  semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista le  regole 30, 41,  44, 45, 46 e  47 del capitolo  III, della
Convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;
  Vista la  domanda della societa'  Taimar R.I.E. S.A.S. con  sede in
Milano, via E.  Stefini n. 3, intesa ad ottenere  la dichiarazione di
"tipo  approvato"  per  l'imbarcazione di  salvataggio  completamente
chiusa  munita   di  impianto  autonomo  di   respirazione  d'aria  e
resistente al fuoco,  denominata "MCB 24 ST" e che  e' anche battello
di emergenza;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito  positivo come da relazione tecnica
n. 97DG36TA  del 9  aprile 1997 trasmessa  in allegato  alla suddetta
istanza in data 23 aprile 1997;
  Visti i precedenti decreti di  "tipo approvato" numeri 58/88 del 12
febbraio 1988,  60/51 del 19 novembre  1991 e 121/95 del  28 dicembre
1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata di  "tipo approvato"  l'imbarcazione di  salvataggio
completamente  chiusa munita  di  impianto  autonomo di  respirazione
d'aria e resistente  al fuoco, denominata "MCB 24 ST"  e che e' anche
battello  di emergenza  fabbricata  dalla  Umoe Schaft-Harding  A.S.,
Rosendal  (Norvegia)  della  quale  e' rappresentante  in  Italia  la
societa' Taimar R.I.E. S.A.S. sopracitata.
  La predetta imbarcazione che e' anche battello di emergenza, dovra'
essere  costruita   in  conformita'  al  prototipo   sottoposto  agli
accertamenti  tecnici citati  in  premessa;  nessuna modifica  potra'
essere  apportata  senza  la   preventiva  autorizzazione  di  questo
Ministero.
  Ogni imbarcazione di salvataggio che e' anche battello di emergenza
deve  poter essere  fornita  degli accessori  e dotazioni  prescritte
dalla Convenzione Solas 74(83) sopracitata.
  L'imbarcazione  di   cui  sopra   dovra'  altresi',   poter  essere
recuperata  rapidamente  quando al  completo  delle  dotazioni e  con
almeno sei persone a bordo come  previsto dalle regole 16.4 e 48.2. 8
del capitolo III della Convenzione Solas 74(83).
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  denominazione   commerciale    dell'imbarcazione   di   salvataggio
completamente chiusa che e' anche battello di emergenza: "MCB 24 ST";
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.