Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 20  luglio 1997  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1.  L'operativita' della  commissione  governativa  di indagine  in
materia  di  quote  latte,  di  cui all'articolo  1,  comma  28,  del
decreto-legge 31 gennaio 1997,  n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo  1997, n. 81, e' prorogata sino  al (( 31 agosto
1997, )) anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di
completare il  controllo straordinario  della quantita'  effettiva di
produzione nazionale di latte  commercializzata nei periodi 1995-1996
e  1996-1997,  ripartita  per   singoli  produttori.  Entro  la  data
suddetta,  la commissione  presenta al  Presidente del  Consiglio dei
Ministri, (( al Ministro per  le politiche agricole ed al Parlamento,
))   una  relazione   definitiva  sugli   accertamenti  e   controlli
effettuati.
  2. Per le  finalita' di cui al comma 1,  la commissione continua ad
avvalersi  della  collaborazione  delle   Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 1,  comma 30, del  decreto-legge di  cui al comma  1, le
quali  nello  svolgimento di  tali  funzioni,  possono, tra  l'altro,
effettuare ispezioni  amministrative, avvalendosi  di tutti  i poteri
loro   spettanti,  nell'ambito   dei   rispettivi  ordinamenti,   per
l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
  3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al
comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli
elenchi  dei produttori  sottoposti a  prelievo supplementare  per il
periodo  1995-1996 ed  effettua i  conseguenti conguagli  in sede  di
compensazione  nazionale   per  il  periodo  1996-1997.   Qualora  il
conguaglio non sia possibile o  sufficiente, l'A.I.M.A. provvede (( a
restituire le  somme versate in piu'  e a ripetere quelle  versate in
meno. )) Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del
prelievo supplementare  da parte  degli acquirenti,  dovuto ((  per i
periodi 1995-1996 e 1996-1997, e' differito al 30 settembre 1997. ))
  4.  Limitatamente al  periodo 1996-1997,  la dichiarazione  che gli
acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n.
536/1993, della Commissione  del 9 marzo 1993, e' differita  al (( 30
giugno  1997 ))  ed e'  redatta in  conformita' al  modello approvato
dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello
stesso  termine e  con  le medesime  modalita',  gli acquirenti  sono
tenuti  a   trasmettere  una  nuova  dichiarazione   per  il  periodo
1995-1996,  che  sostituisce  ad  ogni effetto  quella  a  suo  tempo
presentata. Qualora  il produttore  non provveda  alla sottoscrizione
delle  suddette  dichiarazioni,  la   commissione  puo'  disporre  le
opportune verifiche da  parte delle Forze di polizia di  cui al comma
2. Si  applicano in ogni  caso le sanzioni previste  dall'articolo 11
della legge 26 novembre 1992, n. 468.
  4-bis. (( Limitatamente al  periodo 1996-1997, ed in deroga a    ))
(( quanto disposto dall'articolo 5,commi 3 e 4, della legge 26     ))
(( novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino           ))
(( trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo ))
(( alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del ))
(( decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme    ))
(( trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente ))
(( periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli    ))
(( interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il  ))
(( suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il      ))
(( prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo  ))
(( del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove      ))
(( questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della       ))
(( compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono        ))
(( autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli         ))
(( interessi legali maturati, le somme relative al periodo         ))
(( 1996-1997 non versate.                                          ))
  4-ter.  (( L'A.I.M.A. e' obbligata a  fornire alle competenti    ))
(( commissioni della Camera dei deputati e del Senato della        ))
(( Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai     ))
(( periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive.             ))
  5.  All'onere  derivante   dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato in  lire 100 milioni  per l'anno 1997, si  provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro per  il medesimo
anno, all'uopo  utilizzando quota parte  dell'accantonamento relativo
al  Ministero  delle risorse  agricole,  alimentari  e forestali.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato  ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.