Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. L'operativita' della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' prorogata sino al (( 31 agosto 1997, )) anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantita' effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, (( al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento, )) una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede (( a restituire le somme versate in piu' e a ripetere quelle versate in meno. )) Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto (( per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, e' differito al 30 settembre 1997. )) 4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, e' differita al (( 30 giugno 1997 )) ed e' redatta in conformita' al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalita', gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione puo' disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. 4-bis. (( Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a )) (( quanto disposto dall'articolo 5,commi 3 e 4, della legge 26 )) (( novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino )) (( trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo )) (( alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del )) (( decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme )) (( trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente )) (( periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli )) (( interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il )) (( suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il )) (( prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo )) (( del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove )) (( questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della )) (( compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono )) (( autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli )) (( interessi legali maturati, le somme relative al periodo )) (( 1996-1997 non versate. )) 4-ter. (( L'A.I.M.A. e' obbligata a fornire alle competenti )) (( commissioni della Camera dei deputati e del Senato della )) (( Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai )) (( periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive. )) 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.