Avvertenza:
  Il testo aggiornato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
delle  finanze  ai  sensi  dell'art.  1, comma  2,  del  testo  unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
comma 3,  del medesimo  testo unico,  al solo  fine di  facilitare la
lettura  sia  delle  disposizioni   del  decreto,  integrate  con  le
modifiche apportate dalle nuove disposizioni  di legge, che di quelle
richiamate  nel  decreto  stesso,   trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e   l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
  Nel testo di detto decreto,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ))
-  serie  generale -  n.  225  del  25  settembre 1991,  sono  state,
pertanto, inserire  le modifiche (evidenziate con  caratteri corsivi)
ad  esso apportate  dal decreto  del Presidente  della Repubblica  20
maggio 1997, n.  212, pubblicato in questa  stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 3.
                               Art. 1.
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  ed  i  privati  possono  essere
autorizzati  a  collegarsi,  mediante  servizio  telematico,  con  il
sistema informativo del Ministero  delle finanze per la consultazione
degli atti catastali contenuti  negli archivi informatici del catasto
terreni, del catasto  edilizio urbano e del  catasto geometrico. Tale
collegamento verra'  assicurato dai sistemi di  elaborazione operanti
presso  gli uffici  periferici competenti  per territorio  nei limiti
delle potenzialita' dei sistemi medesimi.