Avvertenza: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1991, sono state, pertanto, inserire le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1997, n. 212, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3. Art. 1. 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verra' assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici periferici competenti per territorio nei limiti delle potenzialita' dei sistemi medesimi.