IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visto il decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il quale all'art. 1, commi 2 e 5, prevede, che il Dipartimento della protezione civile predisponga programmi di interventi urgenti per fronteggiare situazioni d'emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia e che all'attuazione degli interventi si provveda avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali; Vista l'intesa sottoscritta in data 10 aprile 1996 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile e il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la regione siciliana, l'Eni - Sud e l'Agip Petroli S.p.a.; Visti i programmi inoltrati dalle regioni Calabria e Molise rispettivamente con note n. 5189 del 5 maggio 1997 e n. 10763 del 14 agosto 1996; Considerato che i programmi trasmessi dalle regioni Calabria e Molise non prevedono interventi rispettivamente per i comuni di Conflenti (Catanzaro), Gimigliano (Catanzaro), Verbicaro (Cosenza), Pizzo (Vibo Valentia) e Castelverrino (Isernia) per i quali e' stato accertato dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche un grave stato di dissesto e che pertanto si rende necessario prevedere l'integrazione dei citati programmi per gli interventi urgenti nei suddetti comuni; Visto il programma inerente ai dissesti idrogeologici nella regione siciliana predisposto dalla commissione tecnica istituita con decreto n. 1591 del 6 giugno 1996 del Sottosegretario di Stato per la protezione civile sul quale la giunta di governo della regione siciliana con deliberazione n. 78 del 18 marzo 1997, ha espresso l'intesa prevista dall'art. 1, comma 2, della citata legge 25 settembre 1996, n. 496, a condizione che venga previsto con i fondi disponibili un ulteriore intervento di consolidamento per il centro urbano di Favara (Agrigento) e per la citta' di Gela (Caltanissetta), ciascuno dell'importo di lire 5 miliardi; Vista la successiva nota del presidente della regione siciliana n. 3369 del 23 aprile 1997 con la quale viene delegata l'attivita' di coordinamento per le azioni di competenza della regione inerenti l'attuazione del citato programma all'assessore regionale per la presidenza; Considerato che per l'attuazione del programma relativo alla regione siciliana l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, destina la somma di lire 250 miliardi e che e' inoltre previsto, al comma 5 dello stesso art. 1, per la stessa regione e per le regioni Calabria e Molise l'utilizzazione del Fondo comunitario relativo all'indicizzazione del Quadro comunitario di sostegno (deflattore); Visto il "programma operativo di difesa ambientale, risanamento del suolo e salvaguardia delle coste in seguito a dissesti idrogeologici", predisposto dal Dipartimento della protezione civile dell'importo di 60 Mecu fesr, inoltrato al Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'utilizzazione di risorse comunitarie provenienti dall'indicizzazione nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1994 / 1999 per le regioni dell'obiettivo 1; Vista la nota n. 5 / 483 / R del 19 marzo 1997 del Servizio per le politiche di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la quale si comunica che il comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno nella seduta del 20 febbraio 1997 ha adottato, in relazione alle risorse provenienti dall'indicizzazione, la decisone di destinare "60 Mecu fesr per il finanziamento delle azioni di difesa ambientale, risanamento del suolo e di salvaguardia delle coste in conseguenza dei dissesti idrogeologici", a titolarita' del Dipartimento per la protezione civile; Vista la successiva nota n. 5 / 484 / R del 19 marzo 1997 del citato servizio per le politiche di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la quale viene trasmesso il programma operativo di difesa ambientale risanamento del suolo e salvaguardia delle coste in seguito a dissesti idrogeologici alla Commissione europea D.G. XVI politiche regionali; Ritenuto che il Fondo comunitario pari a 60 Mecu fesr debba essere prioritariamente ripartito come segue fra le tre regioni indicate nell''art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 e per le attivita' di assistenza tecnica e monitoraggio del programma operativo comunitario: regione siciliana 27,5 Mecu fesr pari a circa lire 55 miliardi; regione Calabria 20,0 Mecu fesr pari a circa lire 40 miliardi; regione Molise 11,75 Mecu fesr pari a circa lire 23,5 miliardi; attivita' assistenza tecnica e monitoraggio P.O. 0.75 Mecu fesr; Ritenuto necessario, al fine di garantire l'immediato avvio delle progettazioni, indagini e consulenze inerenti al programma relativo alle regioni Calabria e Molise, attribuire l'ulteriore finanziamento rispettivamente di lire 2 miliardi e di lire 1,5 miliardi; Ritenuto altresi' di dover stanziare per gli interventi urgenti sulla frana di Ripalimosani (Campobasso) un ulteriore finanziamento di lire 2,5 miliardi ad integrazione dei fondi comunitari destinati allo scopo nel programma inerente la regione Molise; Visto l'art. 4 del decreto - legge 19 maggio 1997; Sentite le regioni interessate; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. E' stabilita la ripartizione dei fondi attribuiti al Dipartimento della protezione civile come indicato in premessa per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste, nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia rispettivamente per gli importi di lire 42 miliardi, 27,5 miliardi e 305 miliardi. 2. E' altresi' approvato il programma articolato in tre fasce A), B), e C): di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza. Le fasce A) e B) comprendono interventi cofinanziati con i fondi di cui al decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, con quelli di cui al capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi comunitari assegnati al Dipartimento della protezione civile derivanti dall'indicizzazione del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.). Con i fondi previsti per progettazioni nella fascia A saranno redatti i progetti relativi agli interventi di cui alla fascia C) affinche' possano essere successivamente presi in considerazione in sede di eventuale rimodulazione del programma stesso come previsto dal successivo art. 3, comma 8. 3. Per quanto attiene gli interventi sulla viabilita' provinciale nella regione siciliana, interessata da dissesti idrogeologici, per i quali e' previsto in programma il relativo finanziamento, le amministrazioni provinciali provvederanno a definire con proprio atto deliberativo il relativo elenco dei lavori prioritari da eseguire con le somme assegnate dandone comunicazione all'assessore alla presidenza della regione, all'ufficio del genio civile competente ai sensi del successivo art. 2 e al Dipartimento della protezione civile che provvede alla relativa presa d'atto previo parere del comitato di cui al successivo art. 3. 4. Per quanto attiene gli interventi nella regione Molise relativi ai dissesti idrogeologici nei territori dei comuni di Petacciato (Campobasso) e Ripalimosani (Campobasso) il presidente della regione, commissario delegato in forza dell'ordinanza n. 2438 del 15 maggio 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1996, definira' lo specifico elenco degli interventi e indagini da realizzare con i fondi assegnati con il programma di cui al comma 2 trasmettendolo al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto. La validita' dell'ordinanza sopracitata e' prorogata fino al 31 dicembre 1997 conformemente alla proroga dello stato di emergenza disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117. Per la realizzazione degli interventi il commissario delegato puo' avvalersi anche delle deroghe di cui al successivo art. 7. Il commissario e' altresi' autorizzato ad integrare di numero tre unita', d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, il comitato tecnico scientifico di cui alla citata ordinanza. 5. Al finanziamento di lire 42 miliardi relativo al programma per la regione Calabria si fa fronte quanto a lire 40 miliardi con una quota di pari importo del citato fondo proveniente dal Quadro comunitario di sostegno e quanto a lire 2 miliardi a valere sul capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997. Al finanziamento di lire 27,5 miliardi relativo al programma per la regione Molise si fa fronte quanto a lire 23,5 miliardi con una quota di pari importo del fondo comunitario sopracitato e quanto a lire 4 miliardi a valere sul capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al finanziamento di lire 305 miliardi per la regione siciliana si fa fronte in quanto a lire 250 miliardi con i fondi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 e in quanto a lire 55 miliardi con una quota di pari importo del fondo comunitario sopracitato. 6. La realizzazione delle opere comprese nella fascia B) del programma di cui alla presente ordinanza sara' autorizzata definitivamente dal Dipartimento della protezione civile in relazione alle reali disponibilita' dei fondi comunitari. Ove i suddetti fondi comunitari non vengano utilizzati nei tempi fissati o in caso di disponibilita' di ulteriori risorse comunitarie aggiuntive, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' rimodulare il programma estendendolo, ove necessario, alle altre regioni dell'obiettivo 1 del quadro comunitario di sostegno sempre che le stesse abbiano disponibili gli elaborati progettuali relativi agli interventi proposti.