IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia; Considerato che occorre attuare interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dalla calamita'; Sentita la regione Lombardia; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il Coordinamento della protezione civile; Dispone: Art 1. 1. Il presidente della regione Lombardia e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori delle province di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Varese, interessati dagli eventi alluvionali di cui in premessa e con esclusione degli interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 7. 2. Il commissario delegato e' autorizzato a disporre tutti gli interventi urgenti per la rimozione dei pericoli nei territori colpiti dalle calamita' di cui in premessa e provvede entro sette giorni dalla data della presente ordinanza ad individuare i comuni maggiormente danneggiati, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, ai fini dell'emanazione di apposita ordinanza ai sensi dell'art 5 della legge 24 febbraio 1992. 3. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice - commissario. Per la definizione degli interventi da attuare ricompresi nel piano di cui al successivo art. 2, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai prefetti e dai presidenti delle province interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e al successivo art. 3 al commissario delegato e' assegnata una prima somma di lire 20 miliardi che verra' posta a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico dei bilanci regionali, provinciali e comunali.