IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
4 luglio 1997, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nelle province  di Como,  Lecco, Sondrio,  Bergamo, Brescia  e Varese
della regione Lombardia;
  Considerato  che   occorre  attuare   interventi  urgenti   per  la
salvaguardia della pubblica  e privata incolumita' e  per favorire il
ritorno  alle normali  condizioni di  vita nelle  zone colpite  dalla
calamita';
  Sentita la regione Lombardia;
  Su  proposta del  Sottosegretario  di Stato  prof. Franco  Barberi,
delegato per il Coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art 1.
  1. Il  presidente della  regione Lombardia e'  nominato commissario
delegato  per tutti  gli  interventi  infrastrutturali di  emergenza,
compresi  quelli relativi  ai dissesti  idrogeologici verificatisi  o
aggravatisi  nei territori  delle province  di Sondrio,  Como, Lecco,
Bergamo, Brescia  e Varese,  interessati dagli eventi  alluvionali di
cui  in  premessa  e  con esclusione  degli  interventi  affidati  ai
prefetti di cui al successivo art. 7.
  2.  Il commissario  delegato e'  autorizzato a  disporre tutti  gli
interventi  urgenti  per  la  rimozione dei  pericoli  nei  territori
colpiti dalle  calamita' di  cui in premessa  e provvede  entro sette
giorni dalla  data della presente  ordinanza ad individuare  i comuni
maggiormente danneggiati, dandone comunicazione al Dipartimento della
protezione civile,  ai fini dell'emanazione di  apposita ordinanza ai
sensi dell'art 5 della legge 24 febbraio 1992.
  3. Il commissario delegato  per l'espletamento dell'incarico nomina
un vice - commissario. Per la definizione degli interventi da attuare
ricompresi nel piano  di cui al successivo art. 2,  il commissario si
avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai prefetti
e  dai  presidenti  delle  province  interessate.  Le  spese  per  la
partecipazione alle  riunioni del comitato gravano  sui bilanci degli
enti di appartenenza.
  4. Per  le finalita' di  cui al  presente articolo e  al successivo
art. 3 al  commissario delegato e' assegnata una prima  somma di lire
20 miliardi che verra' posta a  carico del capitolo 7615 - rubrica 6,
dello  stato  di  previsione   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.
  5. Possono essere  ricompresi nel piano e attuati  con le procedure
di  cui alla  presente  ordinanza ulteriori  interventi di  emergenza
finanziati a carico dei bilanci regionali, provinciali e comunali.