IL DIRETTORE GENERALE
             della produzione industriale del Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei rapporti di lavoro del Ministero
                del lavoro e della previdenza sociale
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva  n. 89/686/CEE del Consiglio  relativa ai dispositivi
di protezione individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Visti i  decreti 13 aprile  1994, 27  settembre 1994 e  14 febbraio
1996 con i quali l'organismo Istituto scientifico Breda - Tu v Italia
- Tu  v Bayern  - Italcert  S.r.l., con  sede in  viale Sarca,  336 -
Milano,  e' stato  autorizzato  a certificare  taluni dispositivi  di
protezione  individuale rientranti  nel campo  di applicazione  della
direttiva n. 89/686/CEE;
  Vista  l'istanza   con  cui   il  predetto  organismo   chiede  ora
l'estensione  della predetta  autorizzazione  ad  altre categorie  di
dispositivi individuali di protezione;
  Considerato che per  l'organismo Istituto scientifico Breda  - Tu v
Italia - Tu v Bayern - Italcert S.r.l., permangono i requisiti minimi
previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'elenco  dei dispositivi  individuali di  protezione di  cui ai
decreti sopracitati e' integrato con i seguenti prodotti:
  autorespiratori di emergenza a circuito chiuso ad ossigeno chimico;
  semimaschere filtranti per protezione contro gas e polveri;
   filtri antipolvere, filtri antigas e combinati;
  elettrorespiratori  a  filtro  antipolvere  completi  d'elemetti  o
cappucci;
  elettrorespiratori  a  filtro   antipolvere  completi  di  maschera
intera, semimaschera o quarto di maschera;
   indumenti di protezione contro calore e fiamma;
   elmetti.
  2. Per i  prodotti di cui al precedente  comma l'organismo Istituto
scientifico Breda - Tu  v Italia - Tu v Bayern  - Italcert S.r.l., e'
altresi' autorizzato  al rilascio  di certificazioni ed  attestati di
conformita' CEE, del sistema di  garanzia della qualita' del prodotto
finito  ai sensi  degli articoli  10  e 11,  lettere A)  e B),  della
direttiva n. 89/686/CEE.
  3. La presente autorizzazione entra  in vigore il giorno successivo
alla  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale,  ed   ha  validita'
triennale.
   Roma, 2 luglio 1997
                                             Il direttore generale
                                         della produzione industriale
                                                   Visconti
Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
       Alberti