IL DIRETTORE GENERALE
                    del Servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita,  16  luglio  1993,  con il  quale  sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio  1993, che dispone che la  Cassa depositi prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare  complessivo delle rate semestrali,  con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il  proprio decreto 24 maggio  1996, n. 013, con  il quale si
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate  semestrali  delle  venti
previste,  scadenza 30  giugno /  31 dicembre,  a favore  della Cassa
depositi e prestiti per mutui  concessi, ai sensi dell'art. 20, legge
n. 67 / 1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;
  Vista  la nota  della Cassa  depositi e  prestiti n.  001350 del  7
aprile 1997  con la quale  si chiede, fra l'altro,  l'accredito delle
somme, quali terze rate semestrali  (valuta 30 giugno 1997) per oneri
di  ammortamento di  mutui concessi  alle regioni  Molise, Liguria  e
Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1996,  n.  664,  per
l'esercizio 1997;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e della programmazione  economica, per il 1997,  la somma complessiva
di  L. 3.348.255.161  a favore  della Cassa  depositi e  prestiti per
mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67 / 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 3.348.255.161 e' impegnata, per il 1997,
a favore della Cassa depositi e  prestiti per le finalita' esposte in
premessa secondo lo schema di seguito indicato:
    Regioni                             Importi
      --                                  --
1) Regione Molise...................  L. 1.843.047.817
2) Regione Liguria..................  "  1.278.052.991
3) Regione Abruzzo..................  "    227.154.353
                                         _____________
                          Totale ...  L. 3.348.255.161