IL DIRETTORE GENERALE
                    del Servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che,  dispone che la Cassa depositi prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali con valuta 30
giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si e'
dato corso all'impegno  delle prime rate semestrali - 30  giugno / 31
dicembre  - delle  venti previste,  a favore  della Cassa  depositi e
prestiti  per  il  successivo  trasferimento  agli  istituti  bancari
interessati;
  Vista  la nota  della Cassa  depositi e  prestiti n.  001393 del  9
aprile 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento delle
somme corrispondenti alle quinte  rate semestrali, scadenza 30 giugno
1997, da trasferire rispettivamente  agli istituti mutuanti: 1) Banco
di  Sicilia -  Palermo, 2)  Monte  dei Paschi  di Siena  - Siena,  3)
Cariplo - Milano,  4) Banco di Napoli - Napoli  e 5) Banco Ambrosiano
Veneto -  Trieste; per  mutui concessi alle  regioni: 1)  Sicilia, 2)
Toscana, 3) alla "Fondazione centro San Raffaele del monte Tabor", 4)
Puglia  e  5)  Friuli-Venezia  Giulia, per  l'attuazione  dei  propri
progetti, di cui all'art. 20 della legge  n. 67 / 1988 per un importo
complessivo di L. 27.433.474.679;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1996,  n.  664,  per
l'esercizio 1997;
  Ritenuto di dover impegnare a  valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e della programmazione  economica, per il 1997,  la somma complessiva
di L. 27.433.474.679  a favore della Cassa deposit e  prestiti per il
successivo trasferimento agli istituti  mutuanti interessati per rate
di  oneri di  ammortamento mutui,  valuta 30  giugno 1997  secondo lo
schema di seguito indicato:
 Istituti mutuanti                      Importi
       --                                 --
1) Banco di Sicilia.................  L. 13.839.911.626
3) Monte dei Paschi di Siena........  "   8.196.722.592
2) Cariplo..........................  "   1.039.795.594
4) Banco di Napoli..................  "   1.114.151.114
5) Banco Ambrosiano.................  "   3.242.893.753
                                         ______________
                          Totale ...  L. 27.433.474.679
                              Decreta:
                               Art. 1
  La  somma complessiva  di L.  27.433.474.679 e'  impegnata, per  il
1997,  a favore  della Cassa  depositi  e prestiti  per le  finalita'
esposte in premessa.