Con decreto ministeriale n. 22856 del 5 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di 2715 dipendenti e Bisceglie (Bari) per un massimo di 305 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1997 al 13 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1997 al 13 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22858 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi - Gruppo Piaggio-Fiat, con sede in Treviglio (Bergamo) e unita' di Treviglio (Bergamo) e Cisterna di Latina (Latina) Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi - Gruppo Piaggio-Fiat, con sede in Treviglio (Bergamo) e unita' di Treviglio (Bergamo) e Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22859 del 12 giugno 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unita' di Bologna (Divisione Le Rose), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22860 del 12 giugno 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997 con effetto dal 1 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.p.g. C.U.D. - Consorzio per l'universita' a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unita' di Rende (Cosenza) e Roma, per il periodo dal 17 gennaio 1997 al 30 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1 novembre 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22861 del 12 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forli' e unita' di Forli'. Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forli' e unita' di Forli', per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forli', e unita' di Forli' per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Falber confezioni, con sede in Forli' e unita' Forli'. Parere comitato tenico del 5 febbraio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falber confezioni, con sede in Forli', e unita' di Forli', per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falber confezioni, con sede in Forli' e unita' di Forli', per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22862 del 12 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Red Falcon, con sede in Forli' e unita' di Forli'. Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Red Falcon, con sede in Forli' e unita' di Forli', per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Red Falcon, con sede in Forli' e unita' di Forli', per il periodo dal 4 settembre 1996 al 31 dicembre 1996, data del passaggio delle maestranze alle dipendenze di altra societa'. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento odinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22863 del 12 giugno 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 aprile 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1997 con effetto dal 20 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Faral, con sede in Campogalliano (Modena) e unita' di Campogalliano (Modena), per il periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 20 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22864 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia). Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22865 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 gennaio 1995 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unita' di Trento. Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unita' di Trento per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 24 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22866 del 12 giugno 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unita' di Villa Guardia (Como) e rete esterna, per il periodo dal 13 marzo 1996 al 12 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 13 marzo 1996; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unita' di Villa Guardia (Como) e rete esterna, per il periodo dal 13 settembre 1996 al 12 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 13 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22867 del 12 giugno 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestle' italiana, con sede in Milano e unita' di Robbio Lomellina (Pavia) per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 dicembre 1995, n. 19504 / 1; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestle' italiana, con sede in Milano e unita' di Robbio Lomellina (Pavia), per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1995 con decorrenza 18 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22868 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unita' di Fara d'Adda (Bergamo), uffici di Vimercate (Milano) e Villa d'Alme' (Bergamo). Parere comitato tecnico del 30 aprile 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unita' di Fara d'Adda (Bergamo), uffici di Vimercate (Milano) e Villa d'Alme' (Bergamo), per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608 / 1996. Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1996 con decorrenza 7 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22869 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.c. a r.l. C.S.C. Cooperativa sud costruzione, con sede in Ragusa e unita' di Comiso (Ragusa). Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a r.l. C.S.C. Cooperativa sud costruzioni, con sede in Ragusa e unita' di Comiso (Ragusa), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22870 del 12 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 luglio 1996 all'8 luglio 1997, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Montersilvano (Pescara) e unita' di Catania, per il periodo dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1996 con decorrenza 9 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta S.c.a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria) e Santena (Torino) e uffici di Torino. Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), e Santena (Torino), e uffici di Torino, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995 con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e / o fine fase lavori. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituiesce il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 n. 22222 / 1 - 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria) e Santena (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 15 novembre 1995 con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e / o fine fase lavori. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22871 del 12 giugno 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223 / 1991, relativi al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.n.c. F.lli Belloli di Belloli Stefano & C., con sede in Zibido S. Giacomo (Milano) e unita' di Zibido S. Giacomo (Milano). Parere comitato tecnico dell'8 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995 con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. F.lli Belloli di Belloli Stefano & C., con sede in Zibido S. Giacomo (Milano) e unita' di Zibido S. Giacomo (Milano), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223 / 1991, sentenza tribunale del 14 marzo 1995, n. 59678. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22872 del 12 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della ditta S.p.a. B.E.S. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto). Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.E.S. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.E.S. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Belleli montaggi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto). Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli montaggi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli Montaggi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Simi sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto). Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simi sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simi sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22873 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 1 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22874 del 12 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.p.a. B.C.E. sud, con sede in Bari e unita' di Bari. Parere comitato tecnico del 24 aprile 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.C.E. sud, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 10 giugno 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.C.E. sud, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22875 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997, della ditta S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unita' di Casteggio (Pavia). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unita' di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 19 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22876 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Casa di cura Villa Serena, con sede in Cassino (Frosinone) e unita' di Cassino (Frosinone). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Casa di cura Villa Serena, con sede in Cassino (Frosinone) e unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 23 settembre 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1996 con decorrenza 1 luglio 1996, articolo 7, comma 1, della legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22877 del 12 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 novembre 1996 al 17 maggio 1997, della ditta S.r.l. Suolificio moda suole, con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Suolificio moda suole, con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 18 novembre 1996 al 17 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 18 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22878 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redi Electric, in liquidazione, con sede in Milano, cartiere di Turbigo (Milano), per un massimo di 7 dipendenti; unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 60 dipendenti; magazzino di Verderio (Lecco), per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22879 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Paips, con sede in Volpiano (Torino), cantiere di Torino, per un massimo di 35 dipendenti; unita' di Volpiano (Torino), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22880 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sicem Genova di A. Lamberti & C., con sede in Mignanego (Genova) e unita' di Aosta, per un massimo di 4 dipendenti; Genova, per un massimo di 36 dipendenti; Moncalieri (Torino), per un massimo di 3 dipendenti; Savona, per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20 giugno 1997 al 19 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22881 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas, con sede in Dronero (Cuneo) e unita' di Dronero (Cuneo), per un massimo di 43 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22882 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Pr.A.Na., con sede in Cesano Boscone (Milano) e unita' di Cesano Boscone (Milano), per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22883 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finocchiaro costruzioni, con sede in Roma e unita' di Catania e Acicastello (Catania), per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1997, n. 22735/1-2. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22884 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia tecnica internazionale progetti, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 255 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 1997 al 17 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 18 ottobre 1997 al 17 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22885 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e cantieri in Moltalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per un massimo di 13 dipendenti; unita' di Lecce, per un massimo di 23 dipendenti; Povoletto (Udine), per un massimo di 121 dipendenti; S. Luce (Pisa), per un massimo di 120 dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine), per un massimo di 21 dipendenti; uffici di Milano, per un massimo di 34 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1996 al 9 marzo 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 novembre 1996, n. 21752/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22886 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e cantieri in Moltalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per un massimo di 13 dipendenti; unita' di Lecce, per un massimo di 23 dipendenti; Povoletto (Udine), per un massimo di 121 dipendenti; S. Luce (Pisa), per un massimo di 120 dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine), per un massimo di 21 dipendenti; uffici di Milano, per un massimo di 34 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 5 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22887 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite del Savio, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Bagno di Romagna (Forli'), per un massimo di 58 dipendenti; unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 7 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22888 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. B.D. Termica di Beldi' Domenico Carmine & C., con sede in Pantegliate (Milano) e unita' di Pantegliate (Milano), per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22889 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Electrosystem, con sede in Bernate Ticino (Milano) e unita' di Bernate Ticino (Milano), per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22890 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfertil, con sede in Ripalta Arpina (Cremona) e unita' di Ripalta Arpina (Cremona), per un massimo di 80 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22891 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Moda In, con sede in Pompiano (Brescia) e unita' di Pompiano (Brescia), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22892 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Edil, con sede in Gaglianico (Biella) e unita' di Gaglianico (Biella), per un massimo di 7 dipendenti; Milano, per un massimo di 3 dipendenti; Prato (Pistoia), per un massimo di 7 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22893 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 317 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22894 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali, per un massimo di 328 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22895 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza e unita' di Castiglione Scalo (Cosenza) e Cosenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22896 del 12 giugno 1997, e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dall'8 marzo 1996 al 7 marzo 1997, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Senago (Milano), gia' Roma, e' unita' di Roma, via Idrovore della Magliana. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Senago (Milano), gia' Roma, e unita' di Roma, via Idrovore della Magliana, per il periodo dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'8 settembre 1996 al 7 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22897 del 12 giugno 1997, e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 dicembre 1997, della ditta S.p.a. P.R.A.E. - Promozione attivita' editoriale, con sede in Trieste, e unita' di Trieste. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. P.R.A.E. - Promozione arrivita' editoriale, con sede in Trieste, e unita' di Trieste, per il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997. Con decreto ministeriale n. 22898 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 15 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unita' di Vicenza, Verona, Padova e Venezia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 62 unita', di cui 5 parttime da 20 a 15 ore medie settimanali e 4 parttime da 24 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 112 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22899 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, limitamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 4 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.G. di Pietro Aretino, con sede in Sestu (Cagliari) e unita' di Sestu (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 27 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.G. di Pietro Aretino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22900 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 3 settembre 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme e Catanzaro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 44 unita', su un organico complessivo di n. 52 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22901 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 22 agosto 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 52 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22902 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 34 unita', su un'organico complessivo di n. 42 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22903 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 23 settembre 1996 al 22 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salotti Moretti, con sede in Fontanella (Bergamo) e unita' di Fontanella (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salotti Moretti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22904 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia, con sede in Asciano (Siena) e unita' di Arbia Scalo, Asciano, Castelnuovo (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 103 unita', su un organico complessivo di n. 105 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22905 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme Service, con sede in Melito di Napoli (Napoli) e unita' di c/o Comando NATO, Napoli, e unita' c/o II Policlinico Universitario, via Pansini, Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 132 unita', su un organico complessivo di n. 191 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme Service, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22906 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac, con sede in Castello d'Argile (Bologna) e unita' di Castello d'Argile (Bologna), e unita' di Cento (Ferrara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 31 unita', su un organico complessivo di n. 50 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22907 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Lugo di Vicenza (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 226 unita', di cui 194 lavoratori da 37,33 a 29 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 309 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22908 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1996 al 7 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago di Mario Re Depaolini, con sede in Parabiago (Milano) e unita' di Parabiago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 118 unita', su un organico complessivo di n. 292 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago di Mario Re Depaolini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22909 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 2 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 50 unita', su un organico complessivo di n. 8.592 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22910 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 142 unita', su un organico complessivo di n. 643 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22911 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unita', su un organico complessivo di n. 97 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil - Gruppo Iritecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22912 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli (localita' S. Martino), (Napoli) e unita' di Anzio (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unita', su un organico complessivo di n. 69 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22913 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich Italiana, con sede in Gaggiano (Milano) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unita', su un organico complessivo di n. 299 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22914 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ice, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 13 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ince, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22915 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di San Giuliano Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unita', su un organico complessivo di n. 45 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22916 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 38 unita', su un organico complessivo di n. 59 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22917 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli (localita' S. Martino) (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 2 unita', su un organico complessivo di n. 69 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22918 del 12 giugno 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa (dal 1 novembre 1995) Granarolo Felsinea - Sede Bologna, con sede in Pozzuoli (localita' S. Martino) (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 2 unita', su un organico complessivo di n. 63 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa (dal 1 novembre 1995) Granarolo Felsinea - Sede Bologna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.