IL DIRIGENTE
capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione     delle  denominazioni    di  origine    e  delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei   vini   responsabile   del
   procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  del 18 settembre
1969, con il quale e'  stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei vini  "Ghemme"  ed e'  stato  approvato il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il  decreto ministeriale 28  febbraio 1995 con il  quale sono
state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  29  maggio  1997  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini "Ghemme", pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del 14 giugno
1997;
  Visto i disposti dell'art. 3 e  dell'art. 4, comma 1, del succitato
decreto  dirigenziale relativi  allo smaltimento  delle giacenze  dei
vini a denominazione di origine controllata "Ghemme";
  Considerato  che nei  sopra citati  articoli e'  stata erroneamente
inserita  la   dicitura  "denominazione  di  origine   controllata  e
garantita"  in   luogo  della  dicitura  "denominazione   di  origine
controllata";
  Ritenuto   pertanto  necessario   dover  procedere   alla  parziale
rettifica degli articoli 3 e 4,  comma 1, del decreto dirigenziale 29
maggio 1997 sopra citato;
                              Decreta:
  La dicitura  "la denominazione  di origine controllata  e garantita
''Ghemme''  anche   con  la  specificazione   aggiuniva  ''riserva''"
figurante nel  testo dell'art. 3  del decreto dirigenziale  29 maggio
1997 con il  quale e' stata riconosciuta la  denominazione di origine
controllata  e  garantita  dei  vini  "Ghemme"  e'  sostituita  dalla
dicitura:
  "La denominazione  di origine  controllata ''Ghemme'' anche  con la
specificazione aggiuntiva ''riserva''".
  La  dicitura "I  quantitativi di  vini a  denominazione di  origine
controllata e  garantita ''Ghemme''  prodotti nella  vendemmia 1996,"
figurante nell'art.  4, comma  1 del  citato decreto  dirigenziale 29
maggio 1997 e' sostituita dalla dicitura:
  "I  quantitativi di  vini  a denominazione  di origine  controllata
''Ghemme'' prodotti nella vendemmia 1996,".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 giugno 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi