IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE n. 2080 / 93 e 3699 / 93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il V Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1997 delle imprese di pesca; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 130 / 1997, la misura del fermo biologico puo' essere applicata anche alle unita' abilitate alla draga idraulica in quanto soggette al fermo tecnico di cui e' nozione al medesimo comma 3; Considerata la necessita' di fissare le modalita' tecniche di attuazione per il fermo biologico e tecnico delle unita' abilitate allo strascico, al traino pelagico ed alla draga idraulica, nonche' quelle relative al controllo del fermo delle navi, all'erogazione dei premi ed all'indennita' giornaliera, nonche' ai criteri di ripresa dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare, che, nella seduta del 4 giugno 1997, hanno reso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico, del fermo tecnico delle draghe idrauliche nell'anno 1997, nonche' del fermo supplementare.