IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale  dell'11 febbraio  1994 relativo  a
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in giurisprudenza;
  Viste  le  proposte  di  riordinamento   del  corso  di  laurea  in
giurisprudenza formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo
di   cui  alle   deliberazioni  del   consiglio  della   facolta'  di
giurisprudenza del  24 febbraio  1997; del  senato accademico  del 14
marzo 1997 e del consiglio di amministrazione del 4 marzo 1997;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'Universita'  degli studi di
Napoli "Federico  II", emanato con  decreto rettorale n. 5626  del 18
ottobre  1995,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 233  del  5
ottobre 1995,  non contiene gli  ordinamenti didattici e che  il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi  dell'art. 17  del sopracitato  testo unico,  ed approvato  con
regio decreto del 20 aprile  1939, n. 1162 e successive modificazioni
ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Napoli  "Federico II",
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
  Gli articoli  relativi al  corso di  laurea in  giurisprudenza sono
soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                  Corso di laurea in giurisprudenza
                               Art. 1.
  La   facolta'   di   giurisprudenza   conferisce   la   laurea   in
giurisprudenza.
  La durata del corso di studi per la laurea e' di quattro anni.
  Titoli   di  ammissione   sono   quelli   previsti  dalle   vigenti
disposizioni di legge.
  Il  consiglio  di  facolta'  puo' disporre  che  gli  studenti  che
chiedano la immatricolazione  al corso di laurea  partecipino a prove
non selettive di verifica preliminare.