IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza; Viste le proposte di riordinamento del corso di laurea in giurisprudenza formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di giurisprudenza del 24 febbraio 1997; del senato accademico del 14 marzo 1997 e del consiglio di amministrazione del 4 marzo 1997; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli relativi al corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Corso di laurea in giurisprudenza Art. 1. La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. La durata del corso di studi per la laurea e' di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di facolta' puo' disporre che gli studenti che chiedano la immatricolazione al corso di laurea partecipino a prove non selettive di verifica preliminare.