IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' come modificati dal decreto  del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 556;
  Visto  l'art.  7,  comma  3,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Visti gli articoli 20, comma 11, 22,  comma 3, e 23, comma 5, della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto  il  proprio  decreto  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 50  del  2  marzo  1994, come  modificato  ed
integrato  dai  propri  decreti  10  maggio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16 maggio  1994,  4  luglio  1994,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 161 del  12 luglio  1994, 22
marzo 1995,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 72 del  27 marzo
1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 1995, 3 novembre 1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 dell'8  novembre 1995, 2  maggio 1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 105  del 7  maggio 1996,  21 febbraio  1997, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 52 del  4 marzo 1997, e  30 aprile 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997;
  Ravvisata l'esigenza  di modificare  le disposizioni  contenute nel
suddetto decreto  relative all'iscrizione nella "sezione  speciale" e
di  adeguare  la disciplina  del  mercato  dei contratti  uniformi  a
termine sui titoli di Stato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415, e di promuoverne l'efficienza e la liquidita';
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma 3  dell'art. 4 del decreto 24 febbraio  1994 e' sostituito
dal seguente:
  "3. Gli  operatori principali  possono chiedere  l'iscrizione nella
"sezione  speciale"  nel mese  di  dicembre  di  ogni anno  e  devono
dimostrare di avere i requisiti di cui  al comma 1, lettere b) , c) e
d) nel periodo  compreso tra il 1 gennaio e  il 31 dicembre dell'anno
successivo   a  quello   di   presentazione   della  domanda.   Entro
quest'ultima data deve essere posseduto  anche il requisito di cui al
comma 1, lettera a)".