IL DIRIGENTE
capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione     delle  denominazioni    di  origine    e  delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  e  responsabile  del
   procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei vini "Trebbiano di  Romagna" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4
agosto 1986,  ed il decreto ministeriale  26 giugno 1992 con  i quali
sono state  apportate alcune modifiche al  disciplinare di produzione
sopra citato;
  Vista la  domanda presentata  dagli interessati intesa  ad ottenere
l'eliminazione  dal disciplinare  di  produzione  del riferimento  ai
polifenoli  totali  espressi   come  acido  gallico  per   i  vini  a
denominazione  di origine  controllata  "Trebbiano  di Romagna"  come
previsto dall'art. 6  del disciplinare di produzione dei  vini di cui
trattasi;
  Sentito il  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini;
  Ritenuto  pertanto necessario,  in conformita'  al parere  positivo
espresso  dal Comitato  medesimo,  di accogliere  la richiesta  degli
interessati in quanto i parametri  concernenti i polifenoli totali si
rendono superflui per la caratterizzazione dei vini di cui trattasi;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di   produzione  prevede   che  i
disciplinari  di  produzione  vengano approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  All'art. 6 del disciplinare di  produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Trebbiano  di Romagna", approvato con decreto
del  Presidente della  Repubblica  31 agosto  1973,  e' soppresso  il
riferimento ai polifenoli totali  espressi come acido gallico (metodo
Folin Ciocalteu).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi