IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Trebbiano di Romagna" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986, ed il decreto ministeriale 26 giugno 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'eliminazione dal disciplinare di produzione del riferimento ai polifenoli totali espressi come acido gallico per i vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" come previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi; Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Ritenuto pertanto necessario, in conformita' al parere positivo espresso dal Comitato medesimo, di accogliere la richiesta degli interessati in quanto i parametri concernenti i polifenoli totali si rendono superflui per la caratterizzazione dei vini di cui trattasi; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico All'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, e' soppresso il riferimento ai polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteu). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1997 Il dirigente: Adinolfi