LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Minstero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993; Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute dell'8 gennaio 1997 e 10 febbraio 1997; Viste le note con cui le ditte hanno dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo piu' basso della specialita' analoga gia' in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Dispone: Art. 1. Le specialita' medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui e' parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso.