Il decreto legislativo  n. 415/1996 ha abrogato  le disposizioni di
cui all'art. 9, comma 10, della legge n. 1 / 1991, che estendeva alle
SIM, alle  banche e  alle fiduciarie  il sistema  delle comunicazioni
periodiche delineato dall'art.  1 / 4, comma 1, della  legge n. 216 /
1974.
  L'abrogazione dell'art. 9,  comma 10, della legge n. 1  / 1991 e la
mancanza di norme esecutive che disciplinassero la materia ha indotto
la Commissione a diffondere in  data 6 novembre 1996 la comunicazione
n. DI/RM/96009927, con la quale  si e' precisato che gli intermediari
autorizzati  dovevano  ritenersi  ancora  tenuti  alle  comunicazioni
previste dalla suddetta norma.
  Non   appena  sara'   stato  completato   il  quadro   delle  norme
regolamentari  previste dai  commi 1  e  2 dell'art.  25 del  decreto
legislativo n.  415 /  1996, la  Commissione provvedera'  peraltro ad
emanare,  ai  sensi  dell'art.  27, comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 415  / 1996, disposizioni concernenti  gli obblighi di
comunicazione degli intermediari autorizzati.
  Nelle more,  si comunica,  a rettifica di  quanto precisato  con la
comunicazione  n.  DI/RM/96009927  del   6  novembre  1996,  che  gli
intermediari autorizzati  (SIM, incluse  le societa' di  cui all'art.
60, comma  4, del decreto  legislativo n. 415  / 1996, e  banche) non
sono piu' tenuti alla  comunicazione preventiva del bilancio (nonche'
della documentazione di corredo), di cui  all'art. 1 / 4, comma 1, n.
1),  della legge  n. 216  / 1974,  ne' alla  comunicazione preventiva
delle  proposte che  importano  modificazioni dell'atto  costitutivo,
emissione di  obbligazioni, fusioni  e scissioni  societarie, nonche'
delle proposte  di autorizzazione  all'acquisto e  all'alienazione di
azioni proprie, di cui all'art. 1 / 4, comma 1, n. 2), della legge n.
216 / 1974.