IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante  attuazione delle  direttive CEE numeri  80/779, 82/360,
84/360 e 85/203  concernenti norme in materia  di qualita' dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto  dagli impianti  industriali,  ai sensi  dell'art. 15  della
legge 16  aprile 1987, n. 183,  ed in particolare l'art.  3, comma 2,
lettera d);
  Visto  il decreto  ministeriale 12  luglio 1990,  recante le  linee
guida per  il contenimento delle emissioni  inquinanti degli impianti
industriali  e   la  fissazione  dei  valori   minimi  di  emissioni,
pubblicato nel  supplemento ordinario  n. 51 alla  Gazzetta Ufficiale
del 30 luglio 1990, n. 176;
  Visto l'Accordo di programma concernente la reindustrializzazione e
la realizzazione  del Parco  tecnologico della Val  Basento approvato
con decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  30 dicembre
1987;
  Preso atto  che la realizzazione  del progetto di  adeguamento alle
emissioni dell'impianto oggetto del presente decreto necessita di una
proroga del termine previsto;
  Considerate  le  particolari condizioni  socioeconomiche  dell'area
interessata;
  Considerato altresi' che lo stato qualita' dell'aria nella medesima
area  non presenta  particolari cricita'  per quel  che riguarda  gli
inquinanti normati;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regione e le province  autonome, espresso in data 22 maggio
1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  centrali  termoelettriche esistenti,  ubicate  nelle  aree
interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi dell'art.
7 della  legge di  legge di  marzo 1986,  n. 64,  i valori  limite di
emissione  previsti dal  decreto ministeriale  12 luglio  1990 devono
essere rispettati al 31 dicembre 1998.
   Roma, 6 giugno 1997
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
                      Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 184