IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto l'art. 3, comma 121, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 3, comma 122, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che i dati possono essere trasmessi su supporto magnetico; Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per la compilazione e l'invio all'amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore; Visto l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'amministrazione finanziaria dei questionari; Visto l'art. 5 dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono anche le specifiche tecniche e i termini di presentazione all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici, nonche' le caratteristiche della bolla di consegna dei supporti stessi; Visto l'art. 9-bis, comma 3, della legge 28 maggio 1997, n. 140, che stabilisce che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 possono essere modificati con decreto del Ministro; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati, con le relative istruzioni e le buste da utilizzare per la loro presentazione, gli annessi questionari recanti i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore che devono essere compilati dai contribuenti che nel 1996 hanno esercitato in via prevalente una delle attivita' indicate: a) questionario SG35, relativo all'attivita' di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione, codice 55.30.2; b) questionario SG36, relativo all'attivita' di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice 55.30.1; c) questionario SG37, relativo alle attivita' di: bar e caffe', codice 55.40.1; gelaterie, codice 55.40.2; d) questionario SG39, relativo all'attivita' delle agenzie di mediazione immobiliare, codice 70.31.0; e) questionario SG44, relativo alle attivita' di: alberghi e mo- tel, con ristorante, codice 55.11.0; alberghi e motel, senza ristorante, codice 55.12.0; f) questionario SG50, relativo alle attivita' di: intonacatura, codice 45.41.0; rivestimento di pavimenti e muri, codice 45.43.0; tinteggiatura e posa in opera vetrate, codice 45.44.0; g) questionario SG61, relativo alle attivita' di: intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati, codice 51.11.0; intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria, codice 51.12.0; intermediari del commercio di legname e materiale da costruzione, codice 51.13.0; intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio) codice 51.14.0; intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice 51.15.0; intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio, codice 51.16.0; intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice 51.17.0; intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a., codice 51.18.0; intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice 51.19.0; h) questionario SG69, relativo all'attivita' di: demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice 45.11.0; trivellazioni e perforazioni, codice 45.12.0; lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice 45.21.0; posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice 45.22.0; costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice 45.23.0; costruzione di opere idrauliche, codice 45.24.0; altri lavori speciali di costruzione, codice 45.25.0; i) questionario SG70, relativo all'attivita' di servizi di pulizia, codice 74.70.1; l) questionario SM01, relativo alle attivita' di: commercio al dettaglio dei supermercati, codice 52.11.2; commercio al dettaglio di minimercati, codice 52.11.3; commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi, codice 52.11.4; commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande, codice 52.27.4; m) questionario SM02, relativo alle attivita' di: commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine, codice 52.22.1; commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione, codice 52.22.2; n) questionario SM03, relativo alle attivita' di: commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande, codice 52.62.1; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, codice 52.62.2; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento, codice 52.62.3; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie, codice 52.62.4; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico, codice 52.62.5; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasioni sia nuovi che usati, codice 52.62.6; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli n.c.a., codice 52.62.7; commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande, codice 52.63.3; commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento, codice 52.63.4; altro commercio ambulante a posteggio mobile, codice 52.63.5; o) questionario SM05, relativo alle attivita' di: commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice 52.42.1; commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice 52.42.2; commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice 52.42.3; commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice 52.42.6; commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami, codice 52.43.1; commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice 52.43.2; p) questionario SM06, relativo alle attivita' di: commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame codice 52.44.2; commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario, codice 52.44.3; commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico, codice 52.44.5; commercio al dettaglio di elettrodomestici, codice 52.45.1; commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori, codice 52.45.2; commercio al dettaglio di dischi e nastri, codice 52.45.3; commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice 52.45.4; commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglietteria, codice 52.45.5. 2. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 e' sostituito da quello all'anno 1996. 3. Per la stampa dei questionari e delle buste di cui al comma 1, dell'art. 1 devono essere utilizzati il colore magenta e il colore, nero per i questionari indicati dalla lettera a) alla lettera i); il colore viola e il colore nero per i questionari indicati dalla lettera l) alla lettera p) ovvero puo' essere utilizzato il solo colore nero.