IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti gli  articoli 16, 17  e 18  del decreto del  Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 152
del 30 giugno 1988;
  Vista la motivata richiesta avanzata  dalla regione Campania per la
fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro;
  Ritenuto  che per  il completamento  e /  o la  realizzazione degli
interventi  atti  a riportare  a  norma  la situazione  possa  essere
consentito un ulteriore, limitato tempo  per la concessione di deroga
per il parametro fluoro;
  Su conforme parere  della terza sezione del  Consiglio superiore di
sanita', che si e' espressa in data 18 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La deroga  ai requisiti  di qualita'  delle acque  destinate al
consumo  umano che  puo' essere  disposta dalla  regione Campania  ai
sensi  degli  articoli 17  e  18  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica 2 maggio 1988, n. 236, non puo' superare il valore massimo
ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.
  2. La deroga di  cui al comma 1 non puo'  essere disposta per acque
destinate al consumo umano che vengano  attinte, in tutto o in parte,
da captazioni che  entrino in funzione dopo la  data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.