IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visto l'art. 15, comma 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 10 luglio 1997 concernente la proroga della durata delle fidejussioni connesse al contributo statale ai partiti e movimenti politici per le elezioni suppletive della Camera dei deputati della XII legislatura e per le elezioni della Camera dei deputati del 21 aprile 1996; Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Roma, 10 luglio 1997 Il Presidente Violante Il Segretario generale Zampini